Trib. Cosenza, sentenza 14/01/2025, n. 42

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 14/01/2025, n. 42
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 42
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

N. 3012/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3012 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del
14.5.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c, rimessa al giudice per la decisione in data 5.9.2024, vertente
TRA
ES LF (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Clausi;

ATTORE-OPPONENTE
E
ES DE (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessandra SE;

CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 1 e art. 617 comma 1 c.p.c.;

Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il IG. SE NS con atto di citazione notificato il 4.8.2021 ha proposto opposizione ex artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c. contestando il diritto della IG.ra SE AS a procedere ad esecuzione forzata, preannunciata con l'atto di precetto notificatogli in data 29 luglio 2021 con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 6.524,38 (di cui euro 5.900,00 per spese liquidate in sentenza, euro 368,38 per spese CTU corrisposte dalla SE AS per la sua quota parte, euro
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31,00 per spese rilascio copie autentiche ed euro 225,00 per competenze atto di precetto, oltre interessi maturati e maturandi dalla notifica al saldo e oltre spese di notifica segnate a margine dell'atto, rimborso forfettario al 15% Iva e Cpa come per legge) in forza della sentenza n. 2056/2020 emessa dal
Tribunale di Cosenza il 19 novembre 2020, a conclusione della causa iscritta al n. 2447/2015 RGAC vertente tra l'attore SE NS e le convenute SE AS, SE Alessandra e SE GI, con la quale il IG. SE NS è stato condannato al pagamento in favore della convenuta SE
AS delle spese di lite e sono state poste a suo carico le spese della CTU, liquidate in corso di causa in complessivi € 1.473,53.
Ha eccepito la nullità del precetto per la mancata allegazione all'atto della procura generale del 20 giugno 2014 in Notar Gabriele Guidoccio Rep. N. 7396 – Racc. 4787, ivi indicata.
Ha dedotto inoltre la parziale infondatezza della pretesa creditoria con riguardo alla intimazione di pagamento della somma di euro 368,38 richiesta “a titolo di “Spese CTU corrisposte (quota parte)”, eccependo in proposito che alcuna somma a titolo di compenso era stata versata dalla convenuta in favore della CTU, Dott.ssa Prezio, nominata nella causa n. 2447/2015 R.G.
Ha evidenziato, a sostegno della sua opposizione, che la Dott.ssa Prezio aveva proceduto a pignoramento nei suoi confronti per il pagamento delle sue spettanze professionali ma che la procedura esecutiva si era conclusa in via transattiva;
che in sede di transazione la dott.ssa Prezio aveva dichiarato di non aver ricevuto alcun anticipo da parte della IG.ra SE AS e della IG.ra SE Alessandra e che infatti le uniche somme ricevute a titolo di anticipo erano state corrisposte dalla IG.ra SE
GI e dal IG. SE NS.
Ha inoltre proposto domanda riconvenzionale nei confronti delle convenute, sostenendo di avere subito un ingiusto danno di natura economica, quantificato in euro 666,22, per aver dovuto sborsare somme eccedenti rispetto all'importo che avrebbe dovuto effettivamente corrispondere al CTU, oltre al danno per il patito stress ed il disagio occorsogli, da liquidarsi in via equitativa, per essersi ingiustamente visto recapitare l'atto di pignoramento presso terzi e per avere conseguentemente subito il blocco della pensione e del conto corrente.
Ha chiesto pertanto “accogliere la presente opposizione in quanto fondata in fatto e in diritto e per
l'effetto, IN VIA PRELIMINARE Disporre l'immediata sospensione dell'efficacia del precetto notificato ….. Dichiarare nullo e privo di effetti giuridici l'atto di precetto notificato il 29/07/2021 in quanto privo di procura. NEL MERITO Senza rinunciare alle sollevate eccezioni e richieste pagina 2 di 7 preliminari che sono dirimenti della vertenza de qua e nel merito della presente controversia, accogliere la proposta impugnazione ed ivi compresa la spiegata domanda riconvenzionale per le motivazioni di cui in premessa e con condanna di parte opposta al pagamento della somma di € 666,22 oltre alla somma da liquidarsi in via equitativa per le motivazioni sopra esposte e come meglio esplicate in parte motiva. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ai sensi dell'ex art. 93 c.p.c. IN SUBORDINE Ridurre al reale valore di quanto effettivamente dovuto e sempre con condanna di parte opposta al pagamento oltre che alle
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