Trib. Siracusa, sentenza 30/01/2025, n. 93

TRIB Siracusa
Sentenza
30 gennaio 2025
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TRIB Siracusa
Sentenza
30 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 30/01/2025, n. 93
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 93
Data del deposito : 30 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri all'esito dell'udienza di discussione del 30.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA dandone integrale lettura, nella causa iscritta al n. 2768/2022 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
;
elettivamente domiciliata in VIA ROMA n. 208, C.F._1
PALAZZOLO ACREIDE, presso lo studio dell'avv. DOMENICO NIGRO (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in C.F._2 atti ricorrente

contro
Controparte_1
.
[...] Controparte_2
, c.f. , in persona del legale
[...] PartitaIVA_1 rappresentante pro tempore convenuto contumace
__________________________________

FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4 novembre 2022 ha Parte_1 esposto: di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
, Ass. Regionale Agricoltura, come operaia forestale qualificata a CP_1 tempo determinato, dal 1983 sino al pensionamento avvenuto nel 2021, transitando, nel giugno del 2020, da operaia 101sta a 151sta;
di essere stata costantemente discriminata sotto il profilo giuridico ed economico rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, senza valida giustificazione, in quanto le è stato negato sino ad oggi il diritto alla percezione dell'indennità professionale di anzianità prevista dal Contratto Integrativo Regionale
Forestali del 2001 e dall'art. 4 del medesimo contratto del 2017 riconosciuto ai lavoratori forestali a tempo indeterminato, nonostante l'assoluta identità di mansioni lavorative svolte, in violazione della D.C.
1
1999/70/CE e dell'allegato accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
di aver interrotto il decorso dei termini di prescrizione con missiva PEC del
28.10.2022.
La ricorrente ha chiesto: dichiarare illegittimo il comportamento discriminatorio tenuto dall'Assessorato Regionale all' Agricoltura in ordine al trattamento economico riservato ai lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato;
dichiarare il diritto di alla percezione dell'indennità di anzianità maturata, pari Parte_1
a € 4,00 giornalieri ex art. 4 CIRL 2017 per complessivi € 1.536,00 e di qualsiasi altro beneficio giuridico ed economico connesso ed illegittimamente negato ai lavoratori a tempo, con vittoria di spese del giudizio.
L'Amministrazione convenuta non si è costituita nel presente giudizio.
Con ulteriore memoria del 15.01.2025 parte ricorrente << tanto in applicazione del principio di economia dei giudizi che del divieto di frazionamento del credito, il sottoscritto insiste nella richiesta di condanna di controparte - nei limiti prescrizionali - al riconoscimento degli scatti di anzianità maturati (2018 – 2024), e, segnatamente, al pagamento della somma di €.2.752,00 >> concludendo < ricorso, con condanna di parte resistente al riconoscimento degli scatti maturati pari all'attualità, ossia includendo tutto il 2024, a €.2.752,00 (2018-2024) oltre interessi maturati e, se dovuta, rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito sino al soddisfo. Vinte le spese, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario. >>.
Va preso atto della rinuncia di parte ricorrente (effettuata all'udienza del 21.12.2023 e ribadita nella memoria del 15.01.2025) a fare valere nel presente giudizio pretese di carattere contributivo;
ciò che rende irrilevante una eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti di INPS.
Ciò posto, preliminarmente va rilevato che la notifica del ricorso introduttivo è stata effettuata in modalità telematica e che parte ricorrente ha depositato al fascicolo telematico le ricevute di accettazione e di consegna in formato ".eml";
si osserva che non è stato in un primo momento possibile aprire e “leggere” tali atti né all'applicativo consolle né Per_ al , risultando quindi tali atti non leggibili;
solo successivamente, attraverso il software “Thunderbird” (installato dal servizio di assistenza ministeriale) è stata possibile la verifica della regolarità della notifica.
2
Nel merito, si osserva che la disciplina nazionale del contratto a termine va letta alla luce della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato siglato da CES, UNICE
e CEEP, che fissa i principi e le regole fondamentali che gli Stati membri dell'Unione Europea sono tenuti a osservare ai fini della corretta regolamentazione di tale forma di lavoro flessibile e che è finalizzato a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato prestato sul territorio dell'Unione;
la direttiva in esame è stata recepita dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 368/2001, poi modificato dalla l. n. 247/2007 e, da ultimo, dal d.lgs. n. 81/2015;
con riferimento specifico al settore dell'impiego a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni, occorre far riferimento anche alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 30 marzo 2001,
n. 165;
un particolare peso specifico è stato riconosciuto al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, che così dispone: "per quanto riguarda le condizioni di impiego,
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