Trib. Roma, sentenza 25/11/2024, n. 17877

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 25/11/2024, n. 17877
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 17877
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
M I Presidente
C P Giudice rel.
S C Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52822/2023, vertente
TRA
(Roma, 05/01/1971) con il patrocinio dell'avv. Parte_1
A G;

ricorrente
E
(Roma, 08/01/1973) con il patrocinio dell'avv. Daniela CP_1
D'A e dell'avv. B S;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
v. note sostitutive dell'udienza del 15.10.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con in data 30.9.2000;
ha riferito che dalla CP_1
2
loro unione erano nati i figli (26.1.2004) e (16.11.2006);
che il Tribunale di Per_1 Per_2
Roma, con la sentenza n. 13330/2021 pubblicata in data 3.8.2021, a definizione del procedimento di separazione giudiziale R.G. 80322/2018, aveva pronunciato la separazione legale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso dei figli, il loro collocamento presso la madre, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, nonché il contributo paterno al loro mantenimento, respingendo invece la richiesta di assegno di mantenimento per sé formulata dalla che detta sentenza era stata impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Roma CP_1 limitatamente ai capi relativi al mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli;
che dalla separazione non era ripresa tra loro la convivenza né si era mai ricostituita alcuna comunione di intenti;
ha chiesto altresì al Tribunale di confermare l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e frequentazione Per_2
paterna libera;
ad ancora di disporre che ognuno dei coniugi provvedesse al proprio mantenimento;
ha poi domandato la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli
e da € 1.500,00 ad € 1.000,00 mensili e spese straordinarie da ripartire al 50% Per_1 Per_2
tra i genitori in ragione del notevole ridimensionamento del proprio reddito e delle mutate condizioni economiche della moglie;
di disporre il versamento del mantenimento ordinario direttamente in favore del figlio , ormai maggiorenne. Per_1
La resistente, costituendosi, ha aderito alla domanda di divorzio e alla conferma del regime di affidamento della figlia ma si è opposta alla richiesta di riduzione del contributo al Per_2
mantenimento in favore dei figli, deducendo una rilevante disparità reddituale tra i coniugi, tale da giustificare anzi un aumento del contributo paterno, sino a € 2.000,00 per ciascun figlio oltre al versamento del 75% delle spese straordinarie;
da ultimo si è dichiarata favorevole al versamento diretto in favore del figlio del 40% del contributo mensile posto a carico del padre per il suo mantenimento.
Questo Tribunale con sentenza non definitiva pubblicata il 7.10.2024 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio per la definizione degli ulteriori profili con particolare riguardo alle statuizioni economiche relative al mantenimento dei figli, atteso che le parti concordano sulla conferma
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi