Trib. Siena, sentenza 05/12/2024, n. 183
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Testo completo
3128 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di NA
nella persona dei magistrati
Dott.ssa Marianna SERRAO Presidente rel.
Dott.ssa Giulia CAPANNOLI Giudice
Dott.ssa Chiara F. SCARSELLI Giudice o.p.
riunito in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N.3128/24 R.G. promossa da:
(codice fiscale: ), nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente in [...], ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in AN RM (SI), Via B. Buozzi, n. 1, int. 3, presso e nello Studio dell'Avv. Simona Del Buono del Foro di EN (codice fiscale: che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende in forza della procura alle liti rilasciata in calce al ricorso
E:
(codice fiscale: ), nato a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_3 ed ivi residente in [...], ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in (SI), Viale Trieste, n. 142, presso e nello Studio dell'Avv. Simona CP_1 Ristori del Foro di EN (codice fiscale: ), che lo rappresenta e CodiceFiscale_4 difende in forza della procura alle liti rilasciata in calce al ricorso in foglio a parte da considerarsi parte integrante e sostanziale dello stesso.
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede ( atti trasmessi in data 16.8.2024 )
OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale figli naturali
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rassegnate nelle note scritte di partecipazione all'udienza del 21.11.2024
Motivi della decisione
Con ricorso giudiziale per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, depositato il 8.8.2024 hanno assunto i ricorrenti di aver intrattenuto una convivenza more uxorio dal gennaio 2009 sino al settembre 2023;
che dalla loro relazione affettiva sono nati due figli, (nato a [...] in Per_1 data 08.02.2009 - ed (nato a [...] il [...] - riconosciuti da Per_2 entrambi i genitori al momento della nascita;
che la relazione, da sempre caratterizzata da
“alti e bassi”, era entrata in crisi circa tre anni fa e si era interrotta nel settembre dello scorso anno con l'allontanamento del (condiviso con la dalla casa familiare di Pt_2 Pt_1
e il trasferimento dello stesso presso la casa della madre;
- che i ricorrenti, CP_1
avevano quindi deciso di regolamentare la responsabilità genitoriale
alle seguenti condizioni:
1)I genitori concordano nel condividere l'affido e l'esercizio in comune della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori ed (ad eccezione delle questioni di Per_1 Per_2 ordinaria amministrazione, per le quali la responsabilità potrà essere esercitata separatamente), i quali continueranno ad abitare presso il domicilio materno in SI (SI), Via Cesare Pavese, n. 2, ove manterranno la loro residenza.
2) I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute. Essi si impegnano, altresì, in ogni caso, a stabilire di comune accordo le linee per l'educazione dei figli nel percorso di crescita degli stessi, con l'obbligo reciproco di informazione e consultazione preventiva al riguardo, adoperandosi affinché venga garantita univocità di modelli, di condotte e di principi educativi.
3) L'abitazione già casa familiare, ubicata