Trib. Verona, sentenza 08/12/2024, n. 2796

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 08/12/2024, n. 2796
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 2796
Data del deposito : 8 dicembre 2024

Testo completo


TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
Sezione Famiglia
In nome del popolo italiano
La Sezione I^ Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento civile iscritto al n° 2861
/2024 V.G.
sul ricorso depositato il 6..5.2024 e ritualmente notificato
da
, con gli avv. ELENA MISCHI e RASOTTO LEONARDO Parte_1
ricorrente
nei confronti di
, con gli avv. SILVIA MARAI e MOROSINI FEDERICA Controparte_1
resistente
CP_2
non costituito
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv. CP_3
CIRO ALESSIO MAURO e ELEONORA VERDINI
OGGETTO: domanda ex art. 9, 3°c. L. 1° dicembre 1970 n° 898
MOTIVI
Premesso che la ricorrente, nata nel 1964, è stata legata in matrimonio con il defunto sig. dal 4.4.1988 al 28.8.2017 (data della Persona_1
conclusione dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio in sede di negoziazione assistita, autorizzato da P.M. in data 7.9.2017, prodotto come doc. 6 dalla ricorrente) e che la stessa non è passata a nuove nozze;

Premesso altresì che al momento del decesso del de cuius (9.4.2023) la ricorrente era beneficiaria di un assegno divorzile pari a € 500;

Rilevato che la convivenza matrimoniale della ricorrente si è protratta dal 1988 al 2010 e che dal matrimonio sono nate due figlie, maggiorenni ed autosufficienti dal punto di vista economico;

Rilevato che la ricorrente è proprietaria dell'abitazione già coniugale, che le è stata ceduta per la quota della metà già di proprietà del marito con atto del 18.11.2021 (doc. 12 di parte ricorrente) - in esecuzione dell'impegno dallo stesso assunto in sede di divorzio -, e ha documentato un reddito annuo lordo di € 9700 circa (doc. 13 di parte ricorrente);

Rilevato che la seconda moglie sig.ra nata nel 1981, Controparte_1 ha contratto matrimonio con il MISCHI l'11.10.2018, che il matrimonio è durato fino al decesso di quest'ultimo, avvenuto il 9.4.2023, e che dalla relazione sono nate due figlie, rispettivamente nell'anno 2011 e nel 2013, entrambe ancora minorenni;

Rilevato che, benché sia contestata la convivenza della seconda moglie con il de cuius dal 2010, deve riconoscersi che subito dopo la separazione la relazione fosse già molto intensa, visto che nell'agosto 2011 è nata la loro prima figlia;
deve pertanto presumersi, anche per quanto risulta dai docc. 24,
25, 26, 27, 29 di parte resistente, che la coppia abbia iniziato una stabile convivenza nel secondo semestre 2010 o al più tardi nel primo semestre 2011;

Rilevato che la resistente non consta avere beni immobili di proprietà, ha dovuto rinunciare all'eredità del marito in quanto gravata da passività, vive in una
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi