Trib. Savona, sentenza 16/01/2024, n. 22

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Savona, sentenza 16/01/2024, n. 22
Giurisdizione : Trib. Savona
Numero : 22
Data del deposito : 16 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2577 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI CERBO GABRIELE, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. ROSEO EMI, giusta delega in atti Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza
tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile. Tanto Parte_1 Controparte_1


si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente
giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
. Pt_1 Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che
vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle
spese di lite.

P.Q.M

.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;

- omologa la separazione personale di , coniugi per Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto in data 12.07.2014 in Savona, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio
del Comune di Savona al numero 50, parte I, anno 2014, alle condizioni di seguito esposte:
«Condizioni consensuali di separazione e di divorzio.
A) Le parti vivranno separate con l'obbligo del pieno e del reciproco rispetto.
B) Il ricorrente trasferirà la propria anagrafica residenza dalla casa familiare Controparte_1
entro il 31/05/2024, ma ha già ritirato dalla stessa tutti i propri effetti personali e le proprie cose.
C) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti nei rapporti patrimoniali tra loro e non
formulano reciprocamente alcuna richiesta di versamento di assegno.
Dichiarano inoltre reciprocamente di avere qui definito ogni rapporto economico e/o di
debito/credito tra loro, con vicendevole dichiarazione di nulla avere più a pretendere l'uno nei
confronti dell'altro neppure per spese sostenute per la casa familiare che, di proprietà della
ricorrente , resta alla stessa definitivamente attribuita con tutti gli arredi che vi si Parte_1
trovano.
D) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori congiuntamente e in Persona_1
regime di condivisione tra loro, con collocazione presso la casa familiare (di proprietà e attribuita
alla madre), nella quale conserverà la propria residenza anagrafica.
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