Trib. Ferrara, sentenza 07/11/2024, n. 1108
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Testo completo
N. 2097/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di FE in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2097/2024 R.G. promosso con ricorso in data 2 ottobre 2024 da parte di:
, nata a [...] il [...] ( ), residente Controparte_1 C.F._1
a GO (FE) in Via Paesanti Ellis n. 42, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Dotto
( ), del Foro di Treviso, anche domiciliatario dell'assistita presso il suo studio C.F._2
in Treviso, Via Santa Bona n. 68, il quale ai fini delle comunicazioni/notificazioni indica il numero di fax 0422/1845739 e PEC giusta procura allegata Email_1
telematicamente
e nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_2 C.F._3
residente a [...] rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato su atto separato a far parte integrante del ricorso congiunto, dall'Avv. Alessia Palmonari del Foro di FE ( - PEC: , CodiceFiscale_4 Email_2
tel. e fax 0533.674731) ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in SA (FE) Via
Spina n. 19
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la modifica della regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.;
preso atto che il P.M. è intervenuto e non ha rassegnato conclusioni;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2 ottobre
2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere modificare l'originaria regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti nuove
CONDIZIONI:
1 Affidamento della minore. rimane affidata congiuntamente ai suoi genitori e rimarrà Persona_1
collocata presso la residenza della madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo tutte le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, e potendo, invece, assumere le decisioni su questioni aventi carattere di ordinaria amministrazione anche disgiuntamente.
2 Diritto di visita. Il padre potrà vedere la figlia due giorni a settimana compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e, ovviamente con le esigenze scolastiche, ludiche e ricreative della minore;
- a week end alterni, dalle ore 9,00 del sabato sino alle ore 21,30 della domenica, per poi accompagnarla presso la residenza della madre, il padre potrà tenerla con sé anche di notte;
- durante il periodo estivo non scolastico: in merito alle vacanze estive la minore trascorrerà almeno due settimane, anche non continuative, con il padre, distribuite nei mesi di giugno, luglio e agosto, in giornate da concordare almeno una settimana prima. In ogni caso, ogni anno i genitori si comunicheranno i periodi di ferie entro il giorno 31 maggio e, ad anni alterni, ciascuno avrà diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di FE in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2097/2024 R.G. promosso con ricorso in data 2 ottobre 2024 da parte di:
, nata a [...] il [...] ( ), residente Controparte_1 C.F._1
a GO (FE) in Via Paesanti Ellis n. 42, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Dotto
( ), del Foro di Treviso, anche domiciliatario dell'assistita presso il suo studio C.F._2
in Treviso, Via Santa Bona n. 68, il quale ai fini delle comunicazioni/notificazioni indica il numero di fax 0422/1845739 e PEC giusta procura allegata Email_1
telematicamente
e nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_2 C.F._3
residente a [...] rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato su atto separato a far parte integrante del ricorso congiunto, dall'Avv. Alessia Palmonari del Foro di FE ( - PEC: , CodiceFiscale_4 Email_2
tel. e fax 0533.674731) ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in SA (FE) Via
Spina n. 19
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la modifica della regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.;
preso atto che il P.M. è intervenuto e non ha rassegnato conclusioni;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2 ottobre
2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere modificare l'originaria regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti nuove
CONDIZIONI:
1 Affidamento della minore. rimane affidata congiuntamente ai suoi genitori e rimarrà Persona_1
collocata presso la residenza della madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo tutte le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, e potendo, invece, assumere le decisioni su questioni aventi carattere di ordinaria amministrazione anche disgiuntamente.
2 Diritto di visita. Il padre potrà vedere la figlia due giorni a settimana compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e, ovviamente con le esigenze scolastiche, ludiche e ricreative della minore;
- a week end alterni, dalle ore 9,00 del sabato sino alle ore 21,30 della domenica, per poi accompagnarla presso la residenza della madre, il padre potrà tenerla con sé anche di notte;
- durante il periodo estivo non scolastico: in merito alle vacanze estive la minore trascorrerà almeno due settimane, anche non continuative, con il padre, distribuite nei mesi di giugno, luglio e agosto, in giornate da concordare almeno una settimana prima. In ogni caso, ogni anno i genitori si comunicheranno i periodi di ferie entro il giorno 31 maggio e, ad anni alterni, ciascuno avrà diritto
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