Trib. Venezia, sentenza 02/12/2024, n. 4339
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Testo completo
N. 356/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai
signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
hanno pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso congiunto
da
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. ZAMENGO SILVIA, presso la stessa elettivamente
domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo
- ricorrenti –
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: separazione consensuale
Causa decisa dal Tribunale di Venezia in camera di consiglio sulle
seguenti conclusioni.
Per entrambe le parti congiuntamente:
“1-autorizzarsi i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa,
liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano e con
obbligo reciproco di comunicazione di eventuali variazioni delle
stesse.
2-Il sig. lavora a Cremona dal lunedì al Parte_2
venerdì e vive presso un immobile in locazione a Cremona. Quando il
sig. ritorna il venerdì dal luogo di lavoro Parte_2
trascorrerà con i figli un week-end alternato dal venerdì alla
domenica o in un altro immobile diverso dalla casa coniugale o nella
casa coniugale. Nei week-end in cui il padre starà con i figli nella
casa coniugale la signora andrà a trascorrere il week-end Pt_1
presso la casa dei propri genitori e/o in un altro luogo. La predetta
collocazione dovrà essere previamente concordata tra gli stessi
genitori nei week-end in cui i figli dovranno stare con il padre. I
week-end in cui il sig. li trascorrerà con Parte_2
i figli presso la casa coniugale, si obbliga a fare ed acquistare
la spesa alimentare.
Il sig. entro sei mesi dalla data Parte_2
dell'omologa della presente separazione provvederà a trasferire la
propria residenza dalla casa coniugale.
Considerato che
le utenze
domestiche quali: luce, acqua, gas e tasse rifiuti della casa
coniugale sono intestate al sig. le parti Parte_2
decidono concordemente di lasciare le intestazioni al sig.
Parte_2
3-la casa coniugale sita in Spinea (VE) Via Bressanone n°13 verrà
assegnata con i beni mobili, gli arredi ed ogni altro accessorio
presenti all'interno della stessa (ad eccezione degli effetti
personali del signor ) alla signora la Parte_2 Parte_1
quale continuerà ad abitarvi con i figli e e, per Per_1 Per_2
l'effetto, le spese relative alle forniture di luce, acqua e gas e
rifiuti saranno a carico della signora Parte_1
4-il Sig. lascerà la casa coniugale e Parte_2
trasferirà la propria residenza entro sei mesi dall'omologa della
separazione consensuale.
5-ogni e qualsiasi decisione inerente alla ipotetica e futura vendita
della casa coniugale a terzi e/o alla divisione della casa con
cessione della quota di proprietà a favore di uno dei due coniugi
dovrà essere decisa congiuntamente dagli stessi, con accordi scritti
che dovranno essere previamente condivisi e comunque non prima che
entrambi i figli siano economicamente autosufficienti.
6-il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_2
genitori con residenza prevalente presso la casa familiare che sarà
assegnata alla signora in quanto genitore Parte_1
collocatario. Il figlio abiterà nella casa coniugale Per_1
unitamente alla madre. I genitori potranno prendere separatamente le
decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione, mentre le
decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
all'educazione ed alla salute saranno adottate concordemente da
entrambi, tenuto conto dell'interesse superiore dei figli, della
loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
7-il padre dovrà tenere con sé i figli e un week-end Per_1 Per_2
alternato al mese, previo accordo con la madre, dal venerdì sera
alla domenica sera. Nei week-end in cui il sig. dovrà Parte_2
tenere con sé i figli, lo stesso andrà in un immobile diverso dalla
casa coniugale e/o rimarrà nella casa coniugale con i figli e la
signora andrà per il week-end presso la casa dei propri Pt_1
genitori e/o presso altro immobile, il tutto previo accordo tra i
signori e . Per quanto riguarda le festività Pt_1 Parte_2
natalizie, pasquali e durante le vacanze scolastiche ed estive, il
padre, previo accordo con la madre, potrà tenere con sé i figli
e , tenendo in considerazione anche i desideri degli Per_1 Per_2
stessi al fine di trascorrere il giorno di Natale, Capodanno e Pasqua
ad anni alternati con la madre o con il padre. Durante le vacanze
estive i figli trascorreranno una o due settimane con il padre anche
non consecutive, previo accordo con la madre, e una settimana durante
le vacanze invernali, anche in considerazione degli impegni