Trib. Milano, sentenza 22/11/2024, n. 5215
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Testo completo
R.G. 5410/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO I Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 30 aprile 2024 da
HE NO IA, elettivamente domiciliato in Milano, Via Festa del Perdono, 14, presso lo studio dell'Avv. Barbara Alampi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro Parisi e Barbara Broi, per delega in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: pensione anticipata
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE HE NO IA: 1) a seguito del provvedimento di rigetto espresso ex art. 47, DPR n. 639/1970, del 13.07.2021, disapplicato ogni provvedimento non conforme alla predetta norma e a ogni ulteriore di legge, stante la sussistenza in capo al Ricorrente delle condizioni di legge, ossia dei requisiti di fatto e di diritto, per il riconoscimento della pensione anticipata ex art. 15, D.L. n. 4/2019, come convertita, già alla data della presentazione della domanda di pensione del 27.9.2019, con decorrenza da ottobre 2019, anche alla luce del riconosciuto accredito di oltre n. 2227 settimane di contribuzione, necessarie al riconoscimento della pensione, già alla data del 31.03.2018 e, senz'altro, al 27.09.2019, considerato altresì che il medesimo Ricorrente conseguiva pensione cat. VDAI con decorrenza da luglio 2021, per
1
l'effetto accertarsi e dichiararsi il diritto del Dott. NO IA HE al riconoscimento della pensione anticipata in cumulo ex art. 15, D.L.n. 4/2019, conv., con decorrenza da ottobre 2019 -o altra decorrenza ritenuta di giustizia- con condanna dell'INPS alla corresponsione dei ratei di pensione maturati da ottobre 2019 a giugno 2021 compreso, ad oggi non corrisposti, unitamente ai ratei di tredicesima, per un importo mensile di rateo pari al lordo a € 10.652,79 (diecimilaseicentocinquantadue,79), ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia, per ventuno mensilità, oltre, in ogni caso, a rivalutazione monetaria e interessi legali da quando dovuto al saldo effettivo. 2) in via subordinata, ritenuto il diritto del Ricorrente, per quanto esposto e qui richiamato, nonché la grave responsabilità contrattuale dell'INPS, attesa l'imputabilità a detto Ente del dimostrato danno patito per i minori importi percepiti dal Ricorrente a titolo di ratei di pensione, con diritto del medesimo al conseguente risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1218, cod.civ., accerti e riconosca l'Ecc.mo Giudice il diritto al risarcimento del danno subito dal Ricorrente nella misura degli importi dei ratei di pensione non percepiti da ottobre 2019 a giugno 2021, quantificabili a mese, al lordo, in € 10.652,79, oltre a interessi e rivalutazione dalla loro maturazione al 29.02.2024, come in narrativa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO I Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 30 aprile 2024 da
HE NO IA, elettivamente domiciliato in Milano, Via Festa del Perdono, 14, presso lo studio dell'Avv. Barbara Alampi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro Parisi e Barbara Broi, per delega in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: pensione anticipata
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE HE NO IA: 1) a seguito del provvedimento di rigetto espresso ex art. 47, DPR n. 639/1970, del 13.07.2021, disapplicato ogni provvedimento non conforme alla predetta norma e a ogni ulteriore di legge, stante la sussistenza in capo al Ricorrente delle condizioni di legge, ossia dei requisiti di fatto e di diritto, per il riconoscimento della pensione anticipata ex art. 15, D.L. n. 4/2019, come convertita, già alla data della presentazione della domanda di pensione del 27.9.2019, con decorrenza da ottobre 2019, anche alla luce del riconosciuto accredito di oltre n. 2227 settimane di contribuzione, necessarie al riconoscimento della pensione, già alla data del 31.03.2018 e, senz'altro, al 27.09.2019, considerato altresì che il medesimo Ricorrente conseguiva pensione cat. VDAI con decorrenza da luglio 2021, per
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l'effetto accertarsi e dichiararsi il diritto del Dott. NO IA HE al riconoscimento della pensione anticipata in cumulo ex art. 15, D.L.n. 4/2019, conv., con decorrenza da ottobre 2019 -o altra decorrenza ritenuta di giustizia- con condanna dell'INPS alla corresponsione dei ratei di pensione maturati da ottobre 2019 a giugno 2021 compreso, ad oggi non corrisposti, unitamente ai ratei di tredicesima, per un importo mensile di rateo pari al lordo a € 10.652,79 (diecimilaseicentocinquantadue,79), ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia, per ventuno mensilità, oltre, in ogni caso, a rivalutazione monetaria e interessi legali da quando dovuto al saldo effettivo. 2) in via subordinata, ritenuto il diritto del Ricorrente, per quanto esposto e qui richiamato, nonché la grave responsabilità contrattuale dell'INPS, attesa l'imputabilità a detto Ente del dimostrato danno patito per i minori importi percepiti dal Ricorrente a titolo di ratei di pensione, con diritto del medesimo al conseguente risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1218, cod.civ., accerti e riconosca l'Ecc.mo Giudice il diritto al risarcimento del danno subito dal Ricorrente nella misura degli importi dei ratei di pensione non percepiti da ottobre 2019 a giugno 2021, quantificabili a mese, al lordo, in € 10.652,79, oltre a interessi e rivalutazione dalla loro maturazione al 29.02.2024, come in narrativa
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