Trib. Ivrea, sentenza 13/01/2025, n. 56
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N. R.G. 2827/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Sezione Civile Il Tribunale Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2827/2023 Rg.G./F avente per oggetto la modifica delle condizioni divorzili promossa da:
Parte_1 nato ad [...] il [...], CF: , residente in [...], rappresentato e difeso per delega in atti dall'avv.to Franca Sapone, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio ad EA (To) in Via C.F._2 Baratono n. 3 Parte Ricorrente Contro
CP_1 (C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in [...] Piave n. 15, diploma di scuola professionale, di professione impiegata, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Raffaella Ginipro (C.F. ) in Vercelli, Via L. C.F._4 Ariosto 46, che la rappresenta e difende per delega in Parte Resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 18.12.2024 CONCLUSIONI DELLE PARTI Conclusioni congiunte come da note depositate in PCT dalle Parti: “(…) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) disporre che il figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente, vivrà e avrà residenza presso il Per_1 Per_ padre ad oggi sita in Lessolo, via Peretto n. 23 e la figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente, vivrà e avrà residenza presso l'abitazione della madre, a oggi sita in Caluso, via Piave 15;
2) disporre che ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio che vive stabilmente presso la propria Per_ abitazione, ovvero la RA provvederà autonomamente al mantenimento della figlia e il signor CP_1 Pt_1 provvederà autonomamente al mantenimento del figlio Per_1
3) disporre che i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese medico, sanitarie e farmaceutiche non coperte dal SSNN, nonché quelle scolastiche e quelle ludico sportive di entrambi i figli, secondo quanto disposto dall'art. 5 del Protocollo del Tribunale di EA del 24.06.2016;
4) disporre che il signor percepirà l'assegno per il nucleo familiare previsto in relazione al figlio e la Pt_1 Per_1 Per_ RA percepirà l'assegno in relazione alla figlia le detrazioni fiscali verranno ripartite al 50% tra le CP_1 parti;
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5) disporre che la ex casa coniugale sita in Caluso via Piave n. 15, di proprietà del signor Parte_1 rimarrà assegnata alla RA fino al 31.12.2024 e quindi