Trib. Ancona, sentenza 27/12/2024, n. 2272

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ancona, sentenza 27/12/2024, n. 2272
Giurisdizione : Trib. Ancona
Numero : 2272
Data del deposito : 27 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 4504/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4504/2023 promossa da:
ID NI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PELLICCIONE MARCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PELLICCIONE
MARCO
ATTORE/I contro
UR NI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MARGARUCCI JOLITA elettivamente domiciliato in VIALE DELLA VITTORIA 44/A 60035 JESI presso il difensore avv.
MARGARUCCI JOLITA
DR LA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MARGARUCCI
JOLITA elettivamente domiciliato in VIALE DELLA VITTORIA 44/A 60035 JESI presso il difensore avv. MARGARUCCI JOLITA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato CI ID conveniva in giudizio, avanti il sovra intestato Tribunale, CI UR e PA RI al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
accertare e dichiarare che la compravendita che si impugna, relativa all'immobile di proprietà della
sig.ra RI PA, sito a Jesi (AN) in Via del Lanificio n. 3, venduto in data 27 marzo 2023 al sig.
UR CI, con rogito del Notaio Giuseppina Recchia, Rep. 24412 e Racc. n. 12541, costituisce un atto simulato, dissimulante una donazione diretta a favore di quest'ultimo, accertando e dichiarando
pedissequamente, la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità totale del contratto di detta compravendita,
ordinando pedissequamente la trascrizione della emananda sentenza, presso la Conservatoria dei
Registri immobiliari ( ora Agenzia del territorio ) di Ancona,, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità”. L'attore premetteva: di essere fratello del sig. CI UR e figlio della signora
PA RI;
che quest'ultima in data 6 luglio 2021 acquistava le unità immobiliari descritte in atti ( appartamento e locale uso garage ) al prezzo di € 98.000,00;
che in data 27 marzo 2023 la medesima vendeva al figlio CI UR i suddetti immobili, riservandosi il diritto di usufrutto, al prezzo di €
17.500,00;
di avere, per il tramite del proprio legale, con missiva del 25.05.2023 contestato la suddetta
vendita in quanto atto simulato dissimulante una donazione diretta;
che con tale atto la signora PA
intendeva in realtà eludere le disposizioni di legge regolanti la successione legittima privando l'attore
dei suoi diritti successori;
che la azione giudiziaria si rendeva improcastinabile poiché nelle more il sig.
CI UR avrebbe potuto utilizzare ed abusare della sua attuale posizione di proprietario in diversi
modi ( ipotecare l'immobile per ottenere un finanziamento, vendere la nuda proprietà ) con conseguente impossibilità, una volta aperta la successione legittima, di intraprendere un'azione
giudiziaria nei confronti di terzi acquirenti in buona fede o di rivalsa nei confronti del fratello che
avrebbe potuto occultare o disfarsi dei beni;
che l'azione proposta era ammissibile in applicazione del
nuovo articolo 563, comma 4, c.c., come riconosciuto dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 416/2022
del 17.02.2022.
PA RI e CI UR si costituivano in giudizio con comparsa depositata in data 20.11.2023 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Nel merito, accertata la infondatezza in fatto
ed in diritto della domanda avanzata da parte attrice, per le motivazioni tutte di cui in narrativa,
pagina 2 di 6 rigettare la domanda così come proposta dal sig. CI ID, nei confronti degli odierni convenuti.
Con vittoria di spese ed onorari di causa “. I convenuti deducevano, in via specifica: che si era trattata
di una vera e propria compravendita della nuda proprietà a titolo oneroso ed il prezzo pattuito, del tutto adeguato tenuto conto anche dell'aspettativa di vita della usufruttuaria e del rapporto di parentela, era
stato regolarmente pagato da CI UR tramite assegno non trasferibile depositato dalla sig.ra
PA sul proprio conto personale con valuta
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