Trib. Napoli, sentenza 11/03/2024, n. 1815

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 11/03/2024, n. 1815
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1815
Data del deposito : 11 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. M
B, a seguito dell'udienza del 14 febbraio 2024, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1362/2021 R.G. vertente
TRA

, rappresentata e difesa dall'avv. M R, nonché Parte_1 dall'avv. Assunta D S, come da procura in atti presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;

RICORRENTE
E
con sede legale in Controparte_1
Napoli, via Pansini,5, in persona del Direttore Generale l.r.p.t. Avv. A I, rappresentata e difesa, in forza di deliberazione direttoriale n.324\21, con mandato rilasciato per atto separato, dall'Avv. A P ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ottaviano, via Pappalardo, 27, in virtù di procure in atti;

RESISTENTE
Nonché

in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma, rappresentato e CP_2 difeso dagli avv.ti A G e dall'avv. G T giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli, Via CP_2
A. De Gasperi 55, in virtù di procure in atti;

RESISTENTE

OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato e spettanze
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28 gennaio 2021, la parte ricorrente, premesso di essere laureata in farmacia, ha esposto quanto segue:
1


- Di aver sottoscritto, in data 30.7.2002, un contratto di prestazione d'opera a tempo determinato, ai sensi dell'art. 2222 c.c., avente ad oggetto la “consulenza nel settore della Farmacia ospedaliera” con una prestazione settimanale di 38 ore
e la durata di dodici mesi, con inizio dal 16.8.2002 presso il Servizio di farmacia centralizzata dell' Controparte_1
- di aver di avere stipulato successivamente altri contratti di analogo contenuto, sempre ai sensi dell'art. 2222 c.c. di durata annuale, per il periodo fino al
1/10/2019;

- di essere stata assunta a tempo indeterminato, come dirigente del ruolo sanitario farmacista, presso l' essendo risultata vincitrice della procedura CP_1
concorsuale indetta ai sensi della Legge 75/2017;

- di aver espletato l'attività lavorativa anche durante i periodi intercorsi tra la fine di un contratto e quello successivo, senza mai alcuna interruzione fino al 2019, contestando la qualificazione della la prestazione lavorativa, che pur nella qualificazione formale di prestazione d'opera, ha presentato sempre tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, con osservanza di un orario di lavoro e soggezione al potere direttivo e gerarchico del Direttore di Pt_2
svolgendo le mansioni indicate in ricorso.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“ a) Accertare e dichiarare che tra la dott.ssa e l' Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato di fatto Controparte_1 dal 16.8.2002 all'1.10.2019;

b) Conseguentemente accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto, ai sensi dell'articolo 2126 cod. civ., ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato;

c) Pertanto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la differenza tra quanto previsto per un dipendente di ruolo di pari livello e qualifica dirigenziale
e quanto dalla stessa percepito sulla base dei contratti susseguitisi nel tempo e risultanti dalle buste paga in atti;

d) Condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 354.832,52 a titolo di differenze retributive maturate durante il descritto rapporto di lavoro, nonché alla liquidazione del trattamento di fine rapporto nella misura di €.,70.188,00, il tutto oltre interessi legali e risarcimento del danno per il diminuito valore del credito;

2
e) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ed il consequenziale obbligo della resistente a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale per il periodo dal
16.8.2002 all'1.10.2019, durante il quale si è svolto il rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la ovvero dalla diversa data che dovesse Controparte_3
risultare nel corso del presente giudizio;

f) Con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione all'avv. Marone antistatario. “
L si è costituita in giudizio, Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 32, co. 3 e
4, L. n. 183/10, nonché la parziale prescrizione del credito azionato e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
CP_ L' si è costituito in giudizio formulando le seguenti conclusioni: -a) rigettare la proposta domanda di riliquidazione del T.F.S., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
-b) in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, dichiarare il divieto di cumulo tra interessi legali
e rivalutazione monetaria ex art. 16, comma 6°, della legge 30.12.1991 n. 412.
La causa è stata assegnata al Presidente e istruita dal G, subentrato nella CP_4
gestione del ruolo del Presidente a decorrere dal 7 aprile 2022. CP_4
Indi il G, ha trasmesso gli atti al Presidente Coordinatore, in data 23 CP_5
febbraio 2023, non ritenendo sussistente la competenza del Giudice onorario.
Il presente fascicolo, quindi, è stato assegnato alla sottoscritta solo in data 8 marzo
2023, sulla base dei criteri automatici.
Fissata l'udienza di discussione per consentire il contraddittorio in presenza tra le parti, la causa è stata rinviata al 14 febbraio 2024 per la discussione.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della CP_ mancata comparizione all'odierna udienza del difensore dell' preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le altre parti costituite, mediante il
3
deposito delle note di trattazione scritta;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai
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