Trib. Firenze, sentenza 22/11/2024, n. 1247
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Testo completo
N. R.G. 1447/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1447/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. ISETTA Parte_1 C.F._1
BARSANTI MAUCERI, elettivamente domiciliata in Firenze, Via Duca D'Aosta 5 presso il difensore avv. ISETTA BARSANTI MAUCERI
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 25 aprile 2024 e notificato il giorno 11 giugno 2024,
citava in giudizio il allegando di aver prestato Parte_1 Controparte_1
servizio alle dipendenze del convenuto in virtù della stipula di contratti a tempo determinato CP_1
negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di € 500,00 per ogni annualità oggetto di domanda, quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il , seppur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e ne Controparte_1
veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1447/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. ISETTA Parte_1 C.F._1
BARSANTI MAUCERI, elettivamente domiciliata in Firenze, Via Duca D'Aosta 5 presso il difensore avv. ISETTA BARSANTI MAUCERI
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 25 aprile 2024 e notificato il giorno 11 giugno 2024,
citava in giudizio il allegando di aver prestato Parte_1 Controparte_1
servizio alle dipendenze del convenuto in virtù della stipula di contratti a tempo determinato CP_1
negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di € 500,00 per ogni annualità oggetto di domanda, quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il , seppur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e ne Controparte_1
veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma
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