Trib. Imperia, sentenza 22/01/2024, n. 43

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Imperia, sentenza 22/01/2024, n. 43
Giurisdizione : Trib. Imperia
Numero : 43
Data del deposito : 22 gennaio 2024

Testo completo

n. 2138/2020 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Pasquale LONGARINI ….…….…………….Presidente dott. ES CENTO ………..……..…….……Giudice relatore dott. Fabio FAVALLI ………………………..…….Giudice
ha emesso la seguente

SENTENZA (non definitiva)
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2138 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2020, posta in decisione alla data del 27.12.2023 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente

TRA

LL ZI LL RA elett.te dom.ti in Milano, in Via Fontana n. 28, presso lo studio dell'avv.to Paola Maria Cavallaro che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione.
- ATTORI -

E

LL ER IG
LL IK ES ER rappresentate dal procuratore generale PJ IK, elett.te dom.te in Sanremo, in C.so Matteotti n. 65, presso lo studio dell'avv.to TO Carfagno che le rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTE -
NONCHE'

PJ IK elett.te dom.ta in Sanremo, in C.so Matteotti n. 65, presso lo studio dell'avv.to TO Carfagno che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- TERZA CHIAMATA -
1


n. 2138/2020 R.G.A.C.C.

OGGETTO: scioglimento di comunione ereditaria

CONCLUSIONI
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2023 i procuratori delle parti così concludevano:

per gli attori: “… respinta ogni contraria istanza ed eccezione, sia di merito sia istruttoria, nel merito disporre la divisione dell'eredità in base alle quote indicate dal testatore MA CA – corrispondenti alle quote di legittima - a favore dei figli ZI e RA LL (2/9 ciascuno) e la quota di disponibile unitamente alla quota di legittima al figlio AL LL, al quale sono succedute per rappresentazione la signora IK ES ER LL, la signora ER IG LL e la signora IK PI, detratto l'importo di € 299.284,83, oltre interessi legali dal 24 settembre 2009 al saldo effettivo, a favore di ZI LL, da corrispondere dalla massa ereditaria, quale importo derivante dalla inefficacia delle disposizioni testamentarie di TO LL del 7 aprile 2009, per effetto della riduzione della quota ereditaria attribuita a MA CA fino alla concorrenza di quella spettante al figlio ZI, pari ad un sesto dell'asse ereditario e del suddetto valore, come da sentenza n. 5/2021 passata in giudicato;
accertato che l'atto di compravendita stipulato in data 18 settembre 2012 tra la compianta MA BR CA e il signor AL ES DI LL costituisce simulazione assoluta, dichiarare la nullità dell'atto di vendita stipulato in data 18 settembre 2012 tra MA CA e AL ES DI LL;
e quindi, ricostituito l'asse ereditario, condannare le convenute e la terza chiamata, in via tra loro solidale, al pagamento in denaro della quota di 2/9 o quella che risulterà di giustizia in corso di causa, in capo a ciascun attore, da determinarsi in base al valore dei cespiti all'epoca dell'apertura della successione della compianta MA CA ovvero dividere in natura tra le parti, in base alle suddette quote, i beni ereditari;
accertato che i beni immobili siti in Ospedaletti sono goduti esclusivamente dalle convenute e dalla signora IK PI, nonché utilizzati come bed and breakfast condannare queste ultime, in via solidale tra loro, al pagamento di un indennizzo da determinarsi in corso di causa, ovvero in via equitativa, per l'occupazione esclusiva dei beni immobili siti in Ospedaletti dal 22 settembre 2009 o dalla data che risulterà in corso di causa, sino alla data della divisione dell'eredità

o al pagamento in favore degli attori delle rispettive quote;
condannare le convenute e la terza chiamata, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese e competenze di lite, anche ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tenuto conto della loro di fatto mancata disponibilità al procedimento di mediazione;
in subordine: accertata la simulazione relativa della vendita in luogo della donazione stipulata 18 settembre 2012 tra la compianta MA BR CA e il signor AL ES DI LL, nonché delle dazioni in

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n. 2138/2020 R.G.A.C.C.
denaro come in atti, considerato che tali donazioni eccedono la quota di disponibile di 1/3 prevista ex lege, ridurre proporzionalmente le suddette donazioni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata per legge agli attori (due noni ciascuno) e ristabilito l'asse ereditario condannare le convenute e la signora IK PI, in via tra loro solidale, al pagamento in denaro della quota di 2/9, o quella che risulterà di giustizia in corso di causa, in capo a ciascun attore, da determinarsi in base al valore dei cespiti all'epoca dell'apertura della successione della compianta MA CA ovvero dividere in natura tra le parti, in base alle suddette quote, i beni ereditari;
accertato che i beni immobili siti in Ospedaletti sono goduti esclusivamente dalle convenute e dalla terza chiamata signora IK PI, nonché utilizzati come bed and breakfast condannare queste ultime, in via solidale tra loro, al pagamento di un indennizzo da determinarsi in corso di causa, ovvero in via equitativa, per l'occupazione esclusiva dei beni immobili siti in Ospedaletti dal 22 settembre 2009, o dalla data che risulterà in corso di causa, sino alla data della divisione dell'eredità o al pagamento in favore degli attori delle rispettive quote;
condannare le convenute e la terza chiamata, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese e competenze di lite, anche ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tenuto conto della loro di fatto mancata disponibilità al procedimento di mediazione. In via di estremo subordine: dividere i beni ereditari in base alle rispettive quote;
condannare le convenute e la signora IK PI, in via tra loro solidale, al pagamento in denaro della quota di 2/9, o quella che risulterà di giustizia in corso di causa, in capo a ciascun attore, da determinarsi in base al valore dei cespiti all'epoca dell'apertura della successione della compianta MA CA ovvero dividere in natura tra le parti, in base alle suddette quote, i beni ereditari;
accertato che i beni immobili siti in Ospedaletti sono goduti esclusivamente dalle convenute e dalla terza chiamata signora IK PI, nonché utilizzati come bed and breakfast condannare queste ultime, in via solidale tra loro, al pagamento di un indennizzo da determinarsi in corso di causa, ovvero in via equitativa, per l'occupazione esclusiva dei beni immobili siti in Ospedaletti dal 22 settembre 2009 o dalla data che risulterà in corso di causa, sino alla data della divisione dell'eredità o al pagamento in favore degli attori delle rispettive quote;
condannare le convenute e la terza chiamata, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese e competenze di lite, anche ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tenuto conto della loro di fatto mancata disponibilità al procedimento di mediazione. Darsi atto che la produzione di assegni bancari e postagiro è rilevante ai fini del presente giudizio, in quanto a conferma della movimentazione economica tra le parti ed in particolare la restituzione del pagamento del prezzo tra la madre a favore del figlio e della terza chiamata – peraltro in parte avvenuta anche dopo la morte della de cuius - a prova che la vendita dei cespiti era simulata. Inoltre, con riferimento all'assegno vidimato emesso il 30 agosto 2012, tuttora Poste LI ha omesso di trasmetterlo. Qualora il Tribunale ritenesse la vertenza non istruita, rimettere la causa sul ruolo per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in sede di memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.

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depositata in data 4 febbraio 2022, che qui richiama integralmente
[omissis]”

per le convenute:…respingere in toto le richieste avversarie in quanto sprovviste di fondamento in fatto ed in diritto …”.
per la terza chiamata:…respingere in toto le richieste avversarie in quanto sprovviste di fondamento in fatto ed in diritto …”.

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione debitamente notificato in data 13.11.2020 LL ZI e LL RA – premesso che in data 21.10.2012 era deceduta in Ospedaletti (IM) la loro madre (CA MA BR) e che la defunta con testamento pubblico del 31.5.2011 aveva disposto del proprio patrimonio istituendo eredi i propri tre figli e, precisamente, attribuendo al terzo figlio (LL AL ES DI) “la quota di legittima unitamente alla quota disponibile” e agli altri due figli (ossia ad essi attori) soltanto la rispettiva “quota di legittima”;
che in data 4.2.2017 decedeva il coerede LL AL ES DI e le figlie LL ER IG e LL IK ES ER subentravano per rappresentazione – tanto premesso, esponevano che in data 18.9.2012 la de cuius, poco prima della morte, aveva fittiziamente stipulato con il figlio LL AL ES DI una compravendita immobiliare con cui apparentemente gli trasferiva, per il prezzo “irrisorio” di € 330.000,00, la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto, della quota del 50% dei due immobili (di cui uno sito in Ospedaletti e l'altro a Milano) meglio indicati e descritti nel rogito notarile;
che, però, l'atto di compravendita, così stipulato tra madre e figlio, era assolutamente simulato (sia per la irrisorietà del prezzo che per il mancato pagamento del prezzo) e quindi era nullo ed inefficace;
che, in ogni caso, la compravendita dissimulava una donazione soggetta a riduzione per reintegrare/integrare la quota di legittima attribuita ad essi attori;
che, peraltro, la de cuius aveva elargito, nel periodo 2005-2011, in favore del medesimo figlio AL, ulteriori donazioni in denaro (per complessivi € 255.000,00) ed anch'esse erano ovviamente soggette a riduzione. Tutto ciò esposto, gli attori convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, LL ER IG e LL IK ES ER, quali eredi per rappresentazione di CA MA, per ivi sentir dichiarare la nullità (per simulazione assoluta) dell'atto di vendita (apparentemente) stipulato in data 18.9.2012 e quindi, ricostituito l'asse ereditario (comprendendovi le quote immobiliari apparentemente trasferite) per sentir
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