Trib. Velletri, sentenza 15/11/2024, n. 1641

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 15/11/2024, n. 1641
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 1641
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
(introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 23 ottobre 2024 – ha pronunciato in data 14 novembre 2024, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 326, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
CI RO, con l'avv. MARTORELLI CRISTIAN,

- ricorrente -

E
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. RUPERTO CLAUDIA,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/01/2023 la parte ricorrente CI
RO ha chiamato in giudizio la parte convenuta INPS e – premessi i
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fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg. 10 e ss. del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa fissazione dell'udienza di discussione con concessione di termine per la notifica alla controparte del ricorso e del pedissequo decreto di comparizione, in via cautelare:
- sospendere l'esecuzione del provvedimento del 04.11.2021, notificato il successivo
16.11.2021 nonché di ogni ulteriore atto comunque preordinato e/o presupposto e/o connesso e/o conseguente allo stesso, giusti i motivi spiegati in narrativa;
nel merito in via principale:
-accertare l'insussistenza del diritto della parte resistente alla ripetizione dell'indebito nei confronti della ricorrente, in ragione della sussistenza dei requisiti reddituali per il riconoscimento della maggiorazione sociale e della maggiorazione ex art. 38 della legge
448/2001
in riferimento al periodo da luglio 2020 al novembre 2021 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla deducente in favore dell'Inps attesa la illegittimità e/o inesistenza del preteso in-debito di cui al provvedimento del 04.11.2021 per euro 5.573,00;
sempre nel merito in via subordinata:
- accertare l'insussistenza del diritto della parte resistente alla ripetizione dell'indebito nei confronti della ricorrente, in ragione dell'affidamento incolpevole del percipiente che abilita alla restituzione solo a far tempo del provvedimento di accertamento del venire meno dei presupposti ( nel caso di specie, provvedimento del 04.11.2021 notificato il 16.11.2021) e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla deducente in favore dell'Inps attesa la illegittimità e/o inesistenza del preteso indebito di cui al provvedimento del 04.11.2021, notificato il successivo 16.11.2021, per euro 5.573,00;
sempre nel merito in via ulteriormente gradata: accertare l'insussistenza del diritto della parte resistente alla ripetizione dell'indebito nei confronti della ricorrente per l'anno 2021, pari ad euro 3.460,05, in ragione della
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sussistenza dei requisiti reddituali (mancato superamento del reddito soglia) per il riconosci- mento della maggiorazione sociale e della maggiorazione ex art. 38 della legge 448/2001 in riferimento al periodo da gennaio 2021 al novembre 2021 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla deducente in favore dell'Inps per l'anno 2021 attesa la parziale illegittimità e/o inesistenza del preteso indebito di cui al provvedimento del 04.11.2021, notificato il successivo 16.11.2021.
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
* * *
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti originariamente prodotti dalle parti costituite, nonché con l'acquisizione ai sensi dell'art. 421
c.p.c.
di ulteriore documentazione prodotta dalla parte ricorrente in data
16.09.2024.
La controversia è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Il ricorso è infondato, per le ragioni indicate appresso.
Nel caso di specie, la parte ricorrente lamenta l'illegittimità della richiesta di restituzione di indebito – di cui alla missiva della parte convenuta redatta in data 04/11/2021 e consegnata al destinatario in data 16/11/2021 – riguardante somme (euro 5.573,08) erogate nel periodo dal 01/10/2019 al
30/11/2021, a titolo di maggiorazione sociale e/o di integrazione al milione ex art. 38 della L. n. 448/2001, in riferimento alla prestazione cat. invciv n.
07803608 (pensione di inabilità civile ex art. 12 della L. 118/71)) in godimento alla parte ricorrente (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente).
Ad avviso della parte ricorrente sarebbe insussistente il diritto alla ripetizione dell'indebito vantato dalla parte convenuta, in ragione (1) del
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mancato superamento, per opera della parte ricorrente, dei limiti reddituali nel periodo di riferimento (anni 2019, 2020 e 2021) e, in ogni caso, (2) della sussistenza di un legittimo affidamento della parte ricorrente circa l'effettiva spettanza delle somme ricevute.
Tanto posto, il motivo di ricorso riguardante il mancato superamento dei limiti reddituali stabiliti per poter beneficiare della maggiorazione sociale e/o della c.d. integrazione al milione ex art. 38 della L. n. 448/2001 è infondato.
In punto di diritto occorre ricordare che, in materia di maggiorazioni relative alle prestazioni erogate da INPS:
- la L. n. 544/1988 e s.m.i., recante disposizioni in materia di “Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni”, prevede, all'art. 1
(rubricato “Maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici”), che “1. Con effetto dal
1° luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori […] è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire
50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che: a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1990 la misura della maggiorazione di cui al comma 1 è elevata a lire 80.000 mensili, per tredici mensilità. 3.
Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la maggiorazione sociale è corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si tiene conto dei redditi di
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qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero degli assegni familiari. […] 10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda […]. 12. Con effetto dal
1° gennaio 1989, la corresponsione della maggiorazione sociale, secondo la disciplina del presente articolo, è estesa ai titolari ultrasessantenni delle pensioni di cui al comma 1, in misura pari a lire 30.000 mensili , per tredici mensilità, con corrispondente rideterminazione dei limiti di reddito di cui alle lettere a) e b) del comma 1”;

- la L. n. 388/2000 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, stabilisce, all'art. 70
(rubricato “Maggiorazioni”), che “1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, è concessa ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che la persona: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione di cui al comma 1;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o
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