Trib. Ravenna, sentenza 07/01/2025, n. 8

TRIB Ravenna
Sentenza
7 gennaio 2025
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TRIB Ravenna
Sentenza
7 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice dott. Fabrizio Valloni del Tribunale Ordinario di Ravenna, riguarda una controversia tra un consumatore e un venditore di un veicolo usato. L'attore ha richiesto la condanna della convenuta per inadempimento contrattuale, sostenendo di aver subito danni a causa di vizi di conformità del veicolo acquistato, tra cui malfunzionamenti del freno a mano, della catena di distribuzione e della scatola dello sterzo. La convenuta ha contestato le pretese, negando l'esistenza di difetti e sollevando l'eccezione di decadenza per mancata denuncia tempestiva dei vizi.

Il Giudice, dopo aver esaminato le prove e le testimonianze, ha ritenuto infondata la domanda dell'attore. Ha argomentato che il difetto del freno a mano, sebbene segnalato, non fosse tale da configurare un'inadempienza contrattuale, considerando che l'auto era usata e presentava un grado di usura "standard". Inoltre, i vizi lamentati sono stati considerati compatibili con la normale usura del veicolo, escludendo la responsabilità del venditore. Pertanto, la domanda è stata rigettata e le spese legali sono state poste a carico dell'attore.

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ravenna, sentenza 07/01/2025, n. 8
Giurisdizione : Trib. Ravenna
Numero : 8
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

N. RG. 1273/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1273/2021 promossa da:
TE GO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. TORI EMANUELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TORI EMANUELE
ATTORE contro
FUTURAUTO SRLS (C.F. 03596730139), con il patrocinio dell'avv. CALABRO' DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA PIAVE 23 COMO presso il difensore avv. CALABRO' DAVIDE
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione di udienza del 10.7.2024
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. TE GO ha convenuto in giudizio FUTURAUTO SRLS per sentirla condannare, previo accertamento della responsabilità per inadempimento delle obbligazioni di cui agli artt. 129 e ss del Codice del Consumo, alla restituzione della somma pari ad euro
6.843,82, quali spese da sostenute e da sostenere, per la riparazione del veicolo Ssangyong modello Kyron targata DR828HE acquistato dalla società convenuta, nonché per il
risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti in conseguenza della condotta di questa ultima.
1.1 Ha dedotto in particolare:
- di avere acquistato, in data 29 gennaio 2020, dal concessionario FUTURAUTO SRLS
l'autovettura di seconda mano Ssangyong modello Kyron targata DR828HE, alimentata a gasolio, per un importo di euro 4.700,00 per uso privato;

- il giorno successivo all'acquisto, l'auto si scontrava contro un albero, riportando ingenti danni alla carrozzeria, stimati mediante preventivo per la riparazione pari ad euro 2.318,61;

- il sinistro si verificava per un malfunzionamento del freno a mano;
malfunzionamento che veniva accertato dal meccanico con relazione tecnica del 4.2.2020;

- oltre alla difettosità del freno mano, veniva riscontrato anche un'ulteriore problematica alla vaschetta idroguida;

- i difetti scoperti venivano prontamente comunicati alla società venditrice;

- in seguito, a circa tre mesi dall'acquisito, emergevano ulteriori vizi del veicolo, consistenti in problemi legati alla catena di distribuzione, prontamente comunicati alla società venditrice in data 26.4.2020;

- la convenuta allora suggeriva all'attore di prendere contatti con la compagnia assicuratrice
Conformgest la quale, una volta contattata, gli consigliava rivolgersi all'officina convenzionata Avveduti s.r.l.;

- l'officina, dopo aver preso in custodia il veicolo, riscontrava in effetti l'esistenza di problemi alla scatola dello sterzo ed alla catena di distribuzione, accertando l'inservibilità della vettura;

- di avere allora richiesto l'intervento di riparazione alla società convenuta ed alla
Conformgest che tuttavia non fornivano alcun riscontro;

- l'officina convenzionata Avveduti s.r.l, dopo due mesi dalla presa in consegna dei veicolo per la riparazione, comunicava che per “motivi organizzativi” non poteva “gestire la riparazione della vettura” costringendolo così a far effettuare il lavoro di riparazione della scatola dello sterzo e della sostituzione della catena di distribuzione all'Officina NI e
BA, altra officina convenzionata con la Conformgest;

- in data 25 novembre 2020, parte attrice invitava la TU e la Conformgest a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ma nessuna delle parti invitate accettava;

- in seguito, Conformgest formulava all'attore una proposta di partecipazione alle spese di riparazione sostenute, riconoscendo l'importo omnicomprensivo di euro 420,00;
proposta che l'attore non accettava in quanto non satisfattiva;

- sino al mese di dicembre 2020, a distanza di quasi un anno dall'acquisto, il veicolo risultava ancora del tutto inutilizzabile, e, per tale ragione, parte attrice era costretta a noleggiare un veicolo in sostituzione della vettura sostenendo la spesa di euro 1.125,00;

- solo in data 4 marzo 2021, dopo aver svolto le riparazioni previste, l'Officina NI e
BA riconsegnava il veicolo al sig. RD il quale ad essa versava la somma di euro
3.205,15 quale corrispettivo per le predette riparazioni;

Ha quindi chiesto il ristoro delle spese sostenute e da sostenersi per la riparazione del veicolo nonché le spese sostenute per il noleggio di una auto sostitutiva.
Ha chiesto altresì il ristoro de danni patrimoniali e non subiti conseguenza del comportamento non collaborante della società convenuta.
2. Si è ritualmente costituita FUTURAUTO srls contestando quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, ha negato la sussistenza di qualsivoglia difetto dell'auto ed ha sostenuto che comunque i vizi riscontrati sono compatibili con l'acquisito di un veicolo usato. Ha inoltre eccepito la decadenza dell'attore dalla garanzia per non aver denunciato tempestivamente i vizi riscontrati.
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