Trib. Monza, sentenza 10/12/2024, n. 2979
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Testo completo
N. R.G. 4719/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4719/2023 promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...], ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...] scala b, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Garbetta e
Rita Musella presso il cui studio elegge domicilio RICORRENTE contro
C.F.: ), nata il [...] a [...] e residente in [...]Controparte_1 C.F._2
San Giovanni, Via Enrico Fermi, 19 scala b
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
Conclusioni
Per il ricorrente
“ pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito alla Sig.ra per tutti i motivi esposti in CP_1 atti, autorizzando gli stessi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
disporre l'affido super esclusivo o in subordine esclusivo di al padre attesa la condotta Per_1 materna, in atti ben rappresentata;
assegnare l'ex casa coniugale al Sig. ove questi vi abiterà unitamente alla figlia che verrà Pt_1 ivi collocata anche ai fini della residenza anagrafica;
disporre il calendario di visita madre figlia nel preminente interesse di quest'ultima.
pagina 1 di 7 dichiarare tenuta la Sig.ra al pagamento della somma di € 300,00 o quella diversa somma CP_1 che dovesse risultare di giustizia da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, dalla domanda giudiziale, da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT a titolo di mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo di codesto
Ecc.mo Tribunale;
dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti con ogni conseguente provvedimento in punto di mantenimento.
In subordine
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di collocare presso la madre disporre il Per_1 collocamento alternato della minore con conseguente mantenimento diretto. Con vittoria di spese e competenze della procedura.”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22 giugno 2023 adiva questo Tribunale per ottenere Parte_1 pronuncia di separazione nei confronti di con addebito a quest'ultima. Il ricorrente Controparte_1 chiedeva l'affido esclusivo della figlia minore (nata il [...]) e il collocamento Per_1 presso di sé con relativa assegnazione della casa coniugale. evidenziava che la moglie aveva lasciato la casa familiare subito dopo aver confessato Parte_1 al marito di aver intrattenuto una relazione extra-coniugale, senza specificare dove si sarebbe stabilita.
Il ricorrente sottolineava che da quel momento i rapporti madre-figlia sono stati scostanti e saltuari. In punto economico chiedeva che la resistente contribuisse al mantenimento di Parte_1 Per_1 mediante un assegno mensile di € 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute. Si dà atto che non si è costituita nel presente giudizio nonostante regolare notifica, per Controparte_1 cui ne è stata dichiarata la contumacia. All'udienza del 15 novembre 2023 compariva unicamente il ricorrente che dichiarava: “Sento raramente mia moglie tramite whatsapp o sms per questioni inerenti nostra figlia. Un mese fa l'ho contattata perché avevo bisogno che tenesse la bambina, poi 15 giorni fa mi ha detto che non poteva muoversi a causa del maltempo, il giorno prima di partire. 15 giorni fa nostra figlia si è rotta un dito nel corso degli allenamenti di pallacanestro, ho portato la bambina al P.S., ho avvertito la madre, che mi ha richiamato a tarda ora, dicendo che aveva poco tempo, mi ha detto che avrebbe chiamato la bambina il giorno dopo, ma poi non l'ha chiamata. So che ha una relazione con un uomo che vive in Friuli, so che si incontrano alla stazione di Jesolo. Pensavo che, con l'instaurazione del giudizio, la madre si facesse vedere o sentire, invece non ha ritirato l'atto sebbene io le abbia detto che c'era un atto da ritirare. Io le ho detto solo che c'era un atto da ritirare, non le ho accennato all'odierna udienza. Ha tenuto la bambina presso la casa di sua madre a Chieve (CR) nel mese di luglio e di agosto per qualche periodo, quando io avevo problemi di lavoro, altrimenti non la tiene mai. Da settembre l'ha tenuta ogni 15 giorni nel we fino a metà ottobre, quando ha iniziato ad allegare impedimenti vari.
Io ho una conoscente che lavora a Chieve, , che è la madre della mia sorellastra, che a Persona_2 volte ha portato la bambina dalla madre e mi diche che mia moglie si vede qualche volta a Chieve, ma non vive lì stabilmente. Non so se stia lavorando. Ho chiesto l'assegno unico familiare, mi è stato rifiutato il 100%, io non riesco neppure a percepire il 50% in quanto non riesco ad inserire i suoi dati bancari online, avendo lei cambiato il conto.
pagina 2 di 7 Sono stato convocato dalla scuola di nostra figlia, mi hanno detto che la bambina è molto arrabbiata e consigliato di farle fare un percorso psicologico, l'ho detto a mia moglie, che era d'accordo a farglielo fare, ma poi è sparita. Quando la bambina ha un problema, chiama le zie.
Chiedo che sia stabilito un calendario per le visite della madre, in modo che lei sia obbligata a seguirlo, in quanto voglio che la madre sia presente nella vita di nostra figlia. Mia moglie posta su “feet finder” foto sul profilo Saphir, nel quale mostra il piede, il doc. 8 si riferisce ad un acquisto che ha fatto il 13.12.2022 come di Sesto San Giovanni”. CP_1 Il giudice all'esito dell'udienza si riservava di provvedere fuori udienza e con ordinanza del 15 novembre 2023 dichiarava la contumacia della resistente;
affidava la minore in via esclusiva al padre con facoltà di provvedere in via esclusiva agli adempimenti amministrativi concernenti la minore;
collocava presso il padre cui, per l'effetto, veniva assegnata la casa coniugale sita in Sesto San Per_1
Giovanni, in Via Fermi n. 19, scala B;
poneva a carico della madre un assegno a titolo di contributo al mantenimento della minore di € 150,00 mensili oltre che il 50% delle spese straordinarie sostenute per ;
disponeva l'avvio di un percorso psicologico per la minore;
ordinava l'esibizione in giudizio Per_1 CP_ delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del ricorrente;
ordinava all'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4719/2023 promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...], ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...] scala b, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Garbetta e
Rita Musella presso il cui studio elegge domicilio RICORRENTE contro
C.F.: ), nata il [...] a [...] e residente in [...]Controparte_1 C.F._2
San Giovanni, Via Enrico Fermi, 19 scala b
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
Conclusioni
Per il ricorrente
“ pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito alla Sig.ra per tutti i motivi esposti in CP_1 atti, autorizzando gli stessi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
disporre l'affido super esclusivo o in subordine esclusivo di al padre attesa la condotta Per_1 materna, in atti ben rappresentata;
assegnare l'ex casa coniugale al Sig. ove questi vi abiterà unitamente alla figlia che verrà Pt_1 ivi collocata anche ai fini della residenza anagrafica;
disporre il calendario di visita madre figlia nel preminente interesse di quest'ultima.
pagina 1 di 7 dichiarare tenuta la Sig.ra al pagamento della somma di € 300,00 o quella diversa somma CP_1 che dovesse risultare di giustizia da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, dalla domanda giudiziale, da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT a titolo di mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo di codesto
Ecc.mo Tribunale;
dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti con ogni conseguente provvedimento in punto di mantenimento.
In subordine
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di collocare presso la madre disporre il Per_1 collocamento alternato della minore con conseguente mantenimento diretto. Con vittoria di spese e competenze della procedura.”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22 giugno 2023 adiva questo Tribunale per ottenere Parte_1 pronuncia di separazione nei confronti di con addebito a quest'ultima. Il ricorrente Controparte_1 chiedeva l'affido esclusivo della figlia minore (nata il [...]) e il collocamento Per_1 presso di sé con relativa assegnazione della casa coniugale. evidenziava che la moglie aveva lasciato la casa familiare subito dopo aver confessato Parte_1 al marito di aver intrattenuto una relazione extra-coniugale, senza specificare dove si sarebbe stabilita.
Il ricorrente sottolineava che da quel momento i rapporti madre-figlia sono stati scostanti e saltuari. In punto economico chiedeva che la resistente contribuisse al mantenimento di Parte_1 Per_1 mediante un assegno mensile di € 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute. Si dà atto che non si è costituita nel presente giudizio nonostante regolare notifica, per Controparte_1 cui ne è stata dichiarata la contumacia. All'udienza del 15 novembre 2023 compariva unicamente il ricorrente che dichiarava: “Sento raramente mia moglie tramite whatsapp o sms per questioni inerenti nostra figlia. Un mese fa l'ho contattata perché avevo bisogno che tenesse la bambina, poi 15 giorni fa mi ha detto che non poteva muoversi a causa del maltempo, il giorno prima di partire. 15 giorni fa nostra figlia si è rotta un dito nel corso degli allenamenti di pallacanestro, ho portato la bambina al P.S., ho avvertito la madre, che mi ha richiamato a tarda ora, dicendo che aveva poco tempo, mi ha detto che avrebbe chiamato la bambina il giorno dopo, ma poi non l'ha chiamata. So che ha una relazione con un uomo che vive in Friuli, so che si incontrano alla stazione di Jesolo. Pensavo che, con l'instaurazione del giudizio, la madre si facesse vedere o sentire, invece non ha ritirato l'atto sebbene io le abbia detto che c'era un atto da ritirare. Io le ho detto solo che c'era un atto da ritirare, non le ho accennato all'odierna udienza. Ha tenuto la bambina presso la casa di sua madre a Chieve (CR) nel mese di luglio e di agosto per qualche periodo, quando io avevo problemi di lavoro, altrimenti non la tiene mai. Da settembre l'ha tenuta ogni 15 giorni nel we fino a metà ottobre, quando ha iniziato ad allegare impedimenti vari.
Io ho una conoscente che lavora a Chieve, , che è la madre della mia sorellastra, che a Persona_2 volte ha portato la bambina dalla madre e mi diche che mia moglie si vede qualche volta a Chieve, ma non vive lì stabilmente. Non so se stia lavorando. Ho chiesto l'assegno unico familiare, mi è stato rifiutato il 100%, io non riesco neppure a percepire il 50% in quanto non riesco ad inserire i suoi dati bancari online, avendo lei cambiato il conto.
pagina 2 di 7 Sono stato convocato dalla scuola di nostra figlia, mi hanno detto che la bambina è molto arrabbiata e consigliato di farle fare un percorso psicologico, l'ho detto a mia moglie, che era d'accordo a farglielo fare, ma poi è sparita. Quando la bambina ha un problema, chiama le zie.
Chiedo che sia stabilito un calendario per le visite della madre, in modo che lei sia obbligata a seguirlo, in quanto voglio che la madre sia presente nella vita di nostra figlia. Mia moglie posta su “feet finder” foto sul profilo Saphir, nel quale mostra il piede, il doc. 8 si riferisce ad un acquisto che ha fatto il 13.12.2022 come di Sesto San Giovanni”. CP_1 Il giudice all'esito dell'udienza si riservava di provvedere fuori udienza e con ordinanza del 15 novembre 2023 dichiarava la contumacia della resistente;
affidava la minore in via esclusiva al padre con facoltà di provvedere in via esclusiva agli adempimenti amministrativi concernenti la minore;
collocava presso il padre cui, per l'effetto, veniva assegnata la casa coniugale sita in Sesto San Per_1
Giovanni, in Via Fermi n. 19, scala B;
poneva a carico della madre un assegno a titolo di contributo al mantenimento della minore di € 150,00 mensili oltre che il 50% delle spese straordinarie sostenute per ;
disponeva l'avvio di un percorso psicologico per la minore;
ordinava l'esibizione in giudizio Per_1 CP_ delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del ricorrente;
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