Trib. Milano, sentenza 22/05/2024, n. 5295
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Testo completo
N. 41641/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 09/11/2022, rimessa al Collegio con ordinanza del 23.01.2024, discussa nella
Camera di Consiglio del 08/05/2024 promossa
DA
c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(ECUADOR) il 15/05/1972, rappresentata e difesa dall' avv. GRACIOTTI LUCIA con studio in VIA
PERGOLESI, 6 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 20/10/2022 (N. 2022/5388)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
19/08/1976, residente a [...], attualmente ristretto in carcere
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 14 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21.12.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) DICHIARARE la separazione giudiziale fra la sig.ra ed il sig. Parte_2
coniugi sposati a Milano il 25.05.2005 (atto n.805, parte I, anno 2005) con Controparte_1 addebito al marito.
2) ASSEGNARE l'abitazione coniugale e l'arredo ivi presente alla moglie, già intestataria del contratto di CP_ locazione, che vi vivrà con i figli, ordinando al sig. di lasciare l'abitazione entro e non oltre il 31 marzo 2024 asportando i propri beni personali e trasferire altrove la sua residenza.
3) AFFIDARE i figli minori in modo esclusivo alla madre nella forma rafforzata consentita dall'art. 337/4 co, 3, cc, con collocamento presso l'abitazione materna, autorizzando la stessa ad adottare per essi anche tutte le decisioni di maggior interesse quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, salute, residenza anagrafica ed a svolgere tutte le pratiche amministrative anche relative ai documenti validi per l'espatrio.
Disporre che i minori possano vedere e stare con il padre secondo le modalità che il Giudice riterrà più opportune con divieto di portarli all'estero. CP_ 4) ORDINARE al sig. di versare alla moglie, quale contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre ad un importo per spese straordinarie da versare contestualmente e che si chiede al Giudice di quantificare. In alternativa, si chiede di disporre a carico del padre la quota del 50% per spese straordinarie secondo le modalità previste dal Protocollo vigente.
Con le riserve tutte previste dalla legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in MILANO il 25/05/2015, iscritto nei registri dello stato civile
[...]
del Comune di MILANO nell'anno 2005, Atto N. 805 parte 1, dal matrimonio sono nati tre figli: il 03.03.2003, maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente indipendente, l 04.11.2007, e l 09.01.2021, Per_2 Per_3
con ricorso depositato in data 08.11.2022 la chiedeva che fosse dichiarata la separazione Pt_1 personale dal marito con addebito a quest'ultimo, che fosse disposto l'affido ed il collocamento dei tre
pagina 2 di 14
figli a sé e conseguente assegnazione della casa coniugale, che fosse posto a carico del marito un contributo per il mantenimento dei tre figli minori pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
allegava che la vita matrimoniale era divenuta problematica nel 2014 quando il marito aveva iniziato a far uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, che nel 2016 ella era stata costretta a
CP_ sporgere denuncia per minacce e maltrattamenti a seguito della quale lo veniva rinviato a giudizio
e condannato alla reclusione per un anno e quattro mesi con sospensione della pena, che ella tuttavia, di fronte alla richiesta di perdono e alla promessa di un cambiamento, accettava di concedere al marito un'altra possibilità permettendogli di rientrare in casa, che la situazione coniugale migliorava ma solo per alcuni anni fino a quando il marito aveva nuovamente a bere e a fare uso di sostanze e a porre in essere ai suoi danni e dei figli comportamenti aggressivi, con minacce e maltrattamenti, che in data
12/09/22, ella era stata costretta a chiedere ancora una volta l'intervento della forza pubblica per
CP_ arginare l'aggressività del marito e a sporgere nuova denuncia, che lo non intendeva allontanarsi dalla casa coniugale, che a fronte delle denunce sporta il Tribunale per i Minorenni di Milano aveva convocato i genitori per il giorno 13.12.2022 al fine di adottare i provvedimenti più opportuni a tutela dei figli, all'udienza presidenziale, tenutasi in data 21.03.2023, si presentava la ricorrente e compariva personalmente il resistente, con la scorta penitenziaria, insieme all'avv. Carlotta Pagliardi, nominata CP_ difensore di fiducia dello nel procedimento penale, la quale dichiarava di non essersi costituita nel presente giudizio ma chiedeva di presenziare. Venivano sentite le parti liberamente sui fatti di causa e, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale riservata, depositata il 21.03.2023, il
Presidente così provvedeva:
“rilevato che il resistente è stato raggiunto da misura cautelare di detenzione in carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia, che ha chiesto il rito abbreviato che sarà celebrato innanzi al GUP di
Milano nel prossimo giugno e che alla odierna udienza ha confermato, pur minimizzando le proprie condotte, di avere sbagliato nei confronti della moglie e di essere stato aggressivo verbalmente contro la stessa anche alla presenza dei figli, oltre che di aver abusato di sostanze alcoliche e di cocaina, rilevato che la ricorrente pur avendo dichiarato di aver rimesso le querele perché i figli le avrebbero detto piangendo di non voler vedere il padre in carcere, ha confermato, sia nel ricorso sia alla odierna udienza, gli agiti aggressivi del marito ed il suo abuso di sostanze alcoliche e di droga e di volersi separare,
pagina 3 di 14 richiamata la Convenzione di Istambul ratificata con legge dello Stato n. 77 del 2013 e ritenuto prioritario tutelare “i diritti e la sicurezza della vittima e dei bambini” come prescritto dall'art. 31 relativo alla “custodia dei figli”, ritenuto pertanto che, allo stato, non può che essere disposto l'affidamento super esclusivo dei figli minori, 04.11.2007 e 09.01.2021, alla madre in relazione alla quale, allo stato, non Per_2 Per_3 emergono elementi di inidoneità, che si è sempre occupata della crescita dei figli provvedendo adeguatamente a loro, e che il collocamento dei minori deve essere presso la madre con la quale vive anche la figlia maggiorenne, nella casa coniugale di Milano via Costantino Baroni 158 (casa Org_1 con contratto sottoscritto dalla , Pt_1 rilevato che la casa coniugale, visto il dettato dell'art. 337 sexies c.c. che ha come imprescindibile presupposto l'interesse dei figli, deve essere assegnata alla madre con tutti gli arredi e corredi e che il padre, qualora anche esca dal carcere, non possa più farvi rientro, ritenuto che, allo stato, vista la situazione di detenzione in carcere, le frequentazioni padre/figli devono essere sospese e che sarà meglio valutato, all'esito del procedimento penale, sia l'eventuale calendario di visite, sia se sia necessario prevedere l'attivazione di un servizio di spazio neutro, eventualmente all'esito di un percorso di valutazione presso il SERD competente e di successiva presa in carico con superamento della situazione di dipendenza, rilevato che, quanto alla quantificazione del contributo di mantenimento fisso paterno a favore dei tre figli (i due minori e maggiorenne, nata il [...] e studentessa), che lo stato di detenzione Per_1 non impedisce di prevedere un assegno mensile richiamando gli obblighi costituzionali di mantenimento della prole
P.Q.M
.
1) Richiama l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati pronunciata alla odierna udienza,
2) Affida i figli minori 04.11.2007 e 09.01.2021 in via esclusiva alla madre presso la quale Per_2 Per_3 rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, unitamente alla figlia maggiorenne
nata il [...], nell'abitazione di Milano via Costantino Baroni 158 e che eserciterà in via Per_1 esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (affido super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche in relazione ai documenti validi per l'espatrio,
3) Assegna la casa coniugale di Milano via Costantino Baroni 158 con tutti gli arredi e corredi alla madre,
4) Dispone che il padre non vi faccia più rientro,
5) Sospende allo stato le frequentazioni padre figli minori,
6) Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per i due figli minori ed anche per la maggiorenne, la somma € 300 mensili entro il 5 di ogni mese in via anticipata oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici , prima rivalutazione marzo Org_2
2024, oltre al 50% delle spese extra come da protocollo del Tribunale e della Corte d'appello di
Milano, pagina 4 di 14 7) Dispone che l'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre
8) Dispone che servizi sociali del comune di Milano prendano in carico il nucleo familiare e verifichino la necessità di un percorso psicologico a favore del minore d avviino un percorso di Per_2 sostegno alla genitorialità a favore della ricorrente anche al fine di verificare la sua capacità di protezione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 09/11/2022, rimessa al Collegio con ordinanza del 23.01.2024, discussa nella
Camera di Consiglio del 08/05/2024 promossa
DA
c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(ECUADOR) il 15/05/1972, rappresentata e difesa dall' avv. GRACIOTTI LUCIA con studio in VIA
PERGOLESI, 6 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 20/10/2022 (N. 2022/5388)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
19/08/1976, residente a [...], attualmente ristretto in carcere
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 14 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21.12.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) DICHIARARE la separazione giudiziale fra la sig.ra ed il sig. Parte_2
coniugi sposati a Milano il 25.05.2005 (atto n.805, parte I, anno 2005) con Controparte_1 addebito al marito.
2) ASSEGNARE l'abitazione coniugale e l'arredo ivi presente alla moglie, già intestataria del contratto di CP_ locazione, che vi vivrà con i figli, ordinando al sig. di lasciare l'abitazione entro e non oltre il 31 marzo 2024 asportando i propri beni personali e trasferire altrove la sua residenza.
3) AFFIDARE i figli minori in modo esclusivo alla madre nella forma rafforzata consentita dall'art. 337/4 co, 3, cc, con collocamento presso l'abitazione materna, autorizzando la stessa ad adottare per essi anche tutte le decisioni di maggior interesse quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, salute, residenza anagrafica ed a svolgere tutte le pratiche amministrative anche relative ai documenti validi per l'espatrio.
Disporre che i minori possano vedere e stare con il padre secondo le modalità che il Giudice riterrà più opportune con divieto di portarli all'estero. CP_ 4) ORDINARE al sig. di versare alla moglie, quale contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre ad un importo per spese straordinarie da versare contestualmente e che si chiede al Giudice di quantificare. In alternativa, si chiede di disporre a carico del padre la quota del 50% per spese straordinarie secondo le modalità previste dal Protocollo vigente.
Con le riserve tutte previste dalla legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in MILANO il 25/05/2015, iscritto nei registri dello stato civile
[...]
del Comune di MILANO nell'anno 2005, Atto N. 805 parte 1, dal matrimonio sono nati tre figli: il 03.03.2003, maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente indipendente, l 04.11.2007, e l 09.01.2021, Per_2 Per_3
con ricorso depositato in data 08.11.2022 la chiedeva che fosse dichiarata la separazione Pt_1 personale dal marito con addebito a quest'ultimo, che fosse disposto l'affido ed il collocamento dei tre
pagina 2 di 14
figli a sé e conseguente assegnazione della casa coniugale, che fosse posto a carico del marito un contributo per il mantenimento dei tre figli minori pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
allegava che la vita matrimoniale era divenuta problematica nel 2014 quando il marito aveva iniziato a far uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, che nel 2016 ella era stata costretta a
CP_ sporgere denuncia per minacce e maltrattamenti a seguito della quale lo veniva rinviato a giudizio
e condannato alla reclusione per un anno e quattro mesi con sospensione della pena, che ella tuttavia, di fronte alla richiesta di perdono e alla promessa di un cambiamento, accettava di concedere al marito un'altra possibilità permettendogli di rientrare in casa, che la situazione coniugale migliorava ma solo per alcuni anni fino a quando il marito aveva nuovamente a bere e a fare uso di sostanze e a porre in essere ai suoi danni e dei figli comportamenti aggressivi, con minacce e maltrattamenti, che in data
12/09/22, ella era stata costretta a chiedere ancora una volta l'intervento della forza pubblica per
CP_ arginare l'aggressività del marito e a sporgere nuova denuncia, che lo non intendeva allontanarsi dalla casa coniugale, che a fronte delle denunce sporta il Tribunale per i Minorenni di Milano aveva convocato i genitori per il giorno 13.12.2022 al fine di adottare i provvedimenti più opportuni a tutela dei figli, all'udienza presidenziale, tenutasi in data 21.03.2023, si presentava la ricorrente e compariva personalmente il resistente, con la scorta penitenziaria, insieme all'avv. Carlotta Pagliardi, nominata CP_ difensore di fiducia dello nel procedimento penale, la quale dichiarava di non essersi costituita nel presente giudizio ma chiedeva di presenziare. Venivano sentite le parti liberamente sui fatti di causa e, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale riservata, depositata il 21.03.2023, il
Presidente così provvedeva:
“rilevato che il resistente è stato raggiunto da misura cautelare di detenzione in carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia, che ha chiesto il rito abbreviato che sarà celebrato innanzi al GUP di
Milano nel prossimo giugno e che alla odierna udienza ha confermato, pur minimizzando le proprie condotte, di avere sbagliato nei confronti della moglie e di essere stato aggressivo verbalmente contro la stessa anche alla presenza dei figli, oltre che di aver abusato di sostanze alcoliche e di cocaina, rilevato che la ricorrente pur avendo dichiarato di aver rimesso le querele perché i figli le avrebbero detto piangendo di non voler vedere il padre in carcere, ha confermato, sia nel ricorso sia alla odierna udienza, gli agiti aggressivi del marito ed il suo abuso di sostanze alcoliche e di droga e di volersi separare,
pagina 3 di 14 richiamata la Convenzione di Istambul ratificata con legge dello Stato n. 77 del 2013 e ritenuto prioritario tutelare “i diritti e la sicurezza della vittima e dei bambini” come prescritto dall'art. 31 relativo alla “custodia dei figli”, ritenuto pertanto che, allo stato, non può che essere disposto l'affidamento super esclusivo dei figli minori, 04.11.2007 e 09.01.2021, alla madre in relazione alla quale, allo stato, non Per_2 Per_3 emergono elementi di inidoneità, che si è sempre occupata della crescita dei figli provvedendo adeguatamente a loro, e che il collocamento dei minori deve essere presso la madre con la quale vive anche la figlia maggiorenne, nella casa coniugale di Milano via Costantino Baroni 158 (casa Org_1 con contratto sottoscritto dalla , Pt_1 rilevato che la casa coniugale, visto il dettato dell'art. 337 sexies c.c. che ha come imprescindibile presupposto l'interesse dei figli, deve essere assegnata alla madre con tutti gli arredi e corredi e che il padre, qualora anche esca dal carcere, non possa più farvi rientro, ritenuto che, allo stato, vista la situazione di detenzione in carcere, le frequentazioni padre/figli devono essere sospese e che sarà meglio valutato, all'esito del procedimento penale, sia l'eventuale calendario di visite, sia se sia necessario prevedere l'attivazione di un servizio di spazio neutro, eventualmente all'esito di un percorso di valutazione presso il SERD competente e di successiva presa in carico con superamento della situazione di dipendenza, rilevato che, quanto alla quantificazione del contributo di mantenimento fisso paterno a favore dei tre figli (i due minori e maggiorenne, nata il [...] e studentessa), che lo stato di detenzione Per_1 non impedisce di prevedere un assegno mensile richiamando gli obblighi costituzionali di mantenimento della prole
P.Q.M
.
1) Richiama l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati pronunciata alla odierna udienza,
2) Affida i figli minori 04.11.2007 e 09.01.2021 in via esclusiva alla madre presso la quale Per_2 Per_3 rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, unitamente alla figlia maggiorenne
nata il [...], nell'abitazione di Milano via Costantino Baroni 158 e che eserciterà in via Per_1 esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (affido super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche in relazione ai documenti validi per l'espatrio,
3) Assegna la casa coniugale di Milano via Costantino Baroni 158 con tutti gli arredi e corredi alla madre,
4) Dispone che il padre non vi faccia più rientro,
5) Sospende allo stato le frequentazioni padre figli minori,
6) Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per i due figli minori ed anche per la maggiorenne, la somma € 300 mensili entro il 5 di ogni mese in via anticipata oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici , prima rivalutazione marzo Org_2
2024, oltre al 50% delle spese extra come da protocollo del Tribunale e della Corte d'appello di
Milano, pagina 4 di 14 7) Dispone che l'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre
8) Dispone che servizi sociali del comune di Milano prendano in carico il nucleo familiare e verifichino la necessità di un percorso psicologico a favore del minore d avviino un percorso di Per_2 sostegno alla genitorialità a favore della ricorrente anche al fine di verificare la sua capacità di protezione
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