Trib. Larino, sentenza 26/06/2024, n. 340

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Larino, sentenza 26/06/2024, n. 340
Giurisdizione : Trib. Larino
Numero : 340
Data del deposito : 26 giugno 2024

Testo completo

N.R.G. 416/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LARINO
Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giuliana Bartolomei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 416 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa da
D'AN LL (C.F. [...]) e DE TI LI (C.F. [...]), rappresentate e difese dall'Avv. Claudio Petrecca, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Venafro (CB) al c.so Campano n. 171;
ATTRICI contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. (C.F. 00818570012), in persona del suo legale rappresentante p.t. quale impresa territorialmente designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Emidio Guastadisegni, ed elettivamente domiciliata in Termoli (CB), alla via XX Settembre n. 29, presso lo studio dell'Avv. CH Marone;
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di risarcimento danni da sinistro stradale ex art. 283 lett. a), D.Lgs. n. 209/2005
Per D'AN LL e DE TI LI:
“a) per la causale di cui in narrativa, accertare e dichiarare che il sinistro occorso in danno delle istanti
D'UO ON e De NT SO, rispettivamente conducente e proprietaria del veicolo FIAT
PL tg. B261NJ, si verificava per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo rimasto non identificato;

b) per l'effetto, condannare la convenuta UnipolSai Ass.ni, impresa designata del FGVS, al risarcimento dei danni tutti subiti dalle istanti a causa del sinistro, come di seguito indicati:
danno non patrimoniale della conducente D'UO ON, comprensivo di danno biologico, danno morale e danno esistenziale, quantificabile nell'importo di € 680.105,00, ovvero nella diversa pagina 1 di 12

somma ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c.. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

danno patrimoniale della conducente D'UO ON, comprensivo di danno emergente per spese sanitarie e accessorie, quantificabile nell'importo di € 2.942,59, e di lucro cessante per perdita di capacità lavorativa, da quantificarsi nell'importo ritenuto di giustizia ex art. 1226 c.c.. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

danno patrimoniale della proprietaria De NT SO, quantificabile nell'importo di € 545,50 per danni materiali e spese accessorie, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c.. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

c) condannare la convenuta UnipolSai Ass.ni a rifondere le istanti delle spese e competenze professionali di causa, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge.”
Per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a.:
“1) rigettare la domanda risarcitoria proposta dalle odierne attrici nei confronti dell'Impresa designata dal F.G.V.S., siccome erronea ed infondata, in fatto ed in diritto;

2) condannare le attrici, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della Unipolsai
Assicurazioni S.p.A.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, D'UO ON e De NT SO convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, UnipolSai Assicurazioni S.p.a., quale impresa territorialmente designata dalla CONSAP per la gestione dei sinistri di competenza del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, affinché quest'ultima fosse condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle attrici in occasione dell'evento dannoso occorso loro in data 23/07/2018, nel territorio di Palata (CB).
Deduceva, in particolare, l'attrice, che, in data 23/07/2018, alle ore 13:15 circa, nel territorio di
Palata, percorrendo a velocità moderata la Strada Provinciale 163, in direzione Castelmauro-Termoli, alla guida del veicolo Fiat PL tg. BY (di proprietà di De NT SO), giunta all'altezza dell'intersezione con la confluenza Fondo Valle Biferno, D'UO ON era stata ostacolata, nella sua marcia, da un veicolo di colore grigio, rimasto non identificato, il quale, senza rispettare la segnaletica di STOP e con una improvvida manovra, si era immesso ad elevata velocità sulla S.P. 163.
D'UO ON, nel tentativo di evitare l'impatto con il veicolo non identificato, si era vista costretta a sterzare bruscamente a destra, perdendo il controllo del mezzo, e, anche a causa della precipitazione piovosa in corso, era fuoriuscita a destra dalla sede stradale ribaltandosi nell'attigua area vegetativa, mentre il veicolo sconosciuto aveva proseguito la sua marcia senza prestare soccorso
e senza consentire ad alcuno di leggere l'identificativo di targa.
Rappresentava, inoltre, che, a seguito dell'incidente, D'UO ON, estratta dall'abitacolo del veicolo in gravi condizioni dai vigili del fuoco, era stata trasportata d'urgenza presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Termoli (CB), ove le veniva diagnosticato un “politrauma della strada con falda di pnx laterale, falda di emotorace dx, frattura costole multiple composte bificali a dx,
pagina 2 di 12 fratture costali controlaterali, frattura scomposta manubrio sternale, frattura corpo vertebrale di L4, ferite lacero contuse multiple alla mammella sn, orecchio sn ed emivolto sn”, con ricovero in reparto di terapia intensiva. In data 27/07/2018, era stata trasferita presso gli Ospedali Riuniti di Foggia, ove era stata sottoposta a due interventi chirurgici delicati e, poi, dimessa in data 20/08/2018, con successivo ciclo di riabilitazione respiratoria e motoria presso il Centro di Riabilitazione “San Francesco” di Vasto
(CH). Veniva dichiarata clinicamente guarita in data 23/11/2018, con postumi invalidanti nella misura del 65% (che non le avevano consentito di riprendere servizio presso il Commissariato di Polizia di
Vasto, dove lavorava come Sovrintendente della Polizia di Stato). Successivamente, aveva dovuto ricoverarsi presso l'Ospedale di Ortona (CH) per sottoporsi ad un ulteriore intervento chirurgico, atto a rimuovere corpi estranei dalla mammella sinistra. Aveva, poi, intrapreso un percorso di psicoterapia presso il CSM di Termoli per la cura del disturbo post traumatico da stress derivante dall'esperienza traumatica del sinistro.
Aggiungeva che sul luogo del sinistro erano giunti, per gli accertamenti del caso, i Carabinieri del
N.O.R. di Termoli che, il giorno seguente, avevano provveduto al sequestro del mezzo incidentato (il quale, una volta tornato nel possesso della danneggiata, era stato rottamato e demolito) e, nelle more, avevano raccolto le sommarie informazioni dai coniugi UI CH e Radi Giuseppina, da Acquaviva
Collecroce (CB), e dalla stessa D'UO ON, ma, nonostante le indagini, il veicolo responsabile del sinistro era rimasto non identificato.
Sosteneva che, a seguito delle richieste risarcitorie effettuate dalle attrici nei confronti di
UnipolSai Assicurazioni S.p.a., in qualità di impresa territorialmente designata dalla CONSAP per la gestione dei sinistri di competenza del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la medesima non aveva formulato alcuna offerta risarcitoria, nonostante i ripetuti solleciti.
Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi la responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro occorso in danno alle attrici e, per l'effetto, condannarsi la convenuta UnipolSai Assicurazioni S.p.a. all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dalle medesime nella misura di € 680.105,00, a titolo di danno non patrimoniale subito da D'UO ON, di €
2.942,59, a titolo di danno patrimoniale dalla medesima subito da D'UO ON, e di € 545,50,
a titolo di danno patrimoniale subito da De NT SO. Con vittoria di compensi e spese di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio UnipolSai Assicurazioni S.p.a., contestando ed impugnando la domanda risarcitoria delle attrici, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La convenuta deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda e della ricostruzione della dinamica del sinistro operata dalle attrici, non essendoci traccia, negli esiti di intervento dell'Autorità sul luogo del sinistro o nelle dichiarazioni testimoniali, dell'ipotizzato impegno di responsabilità di un veicolo rimasto non identificato, atteso che: 1) ove l'immissione del veicolo non identificato fosse stata operata in contestualità con il sopraggiungere dell'attrice, non si comprende come fosse possibile che il veicolo di quest'ultima, a causa di una sterzata sulla destra, fosse uscito di strada ad oltre 60 mt. dal punto di intersezione, senza il coinvolgimento dell'altro veicolo;
2) ove la Fiat PL fosse sopraggiunta in prossimità dell'intersezione dopo l'immissione dell'altro veicolo, avrebbe dovuto ritenersi che l'attrice non stesse procedendo a velocità moderata, avendo percorso oltre 60 mt. dal
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punto di intersezione prima di fuoriuscire dalla strada, ed una manovra di sterzata sulla destra sarebbe stata del tutto incoerente con le massime d'esperienza;
3) dagli accertamenti effettuati sulla Fiat
PL non avrebbe potuto concludersi che le rilevate introflessioni della carrozzeria presenti sulla parte posteriore destra fossero ascrivibili ad un impatto ovvero agli esiti del ribaltamento del veicolo fuori dalla carreggiata;
4) i due testi, appalesatisi in un momento successivo, pur non avendo visto un impatto e non potendo riferire in ordine alla esatta dinamica del sinistro, avevano sostenuto che il veicolo proveniente dalla Fondo Valle Biferno arrivava addosso alla macchina dell'attrice, con ciò contraddicendo comunque l'ipotesi di dinamica sostenuta in citazione.
Contestava, inoltre, il quantum della pretesa risarcitoria, in quanto eccessivo, sproporzionato, non dovuto e non provato, dovendosi peraltro necessariamente tenersi conto, nel calcolo dell'eventuale danno, delle prestazioni erogate ed erogande dagli Enti previdenziali.
Chiedeva, pertanto, all'intestato Tribunale, rigettarsi la proposta domanda risarcitoria;
porsi a carico delle attrici le spese di lite del presente giudizio.
La causa veniva
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