Trib. Napoli, sentenza 18/04/2024, n. 1927

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 18/04/2024, n. 1927
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1927
Data del deposito : 18 aprile 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa
R P, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 8972/2023, vertente
TRA
, nata ad Aversa (CE) il 01/07/1971, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to A P, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona del Controparte_1
Ministro p.t., rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari CP_2
e , elettivamente domiciliati come in atti
[...] CP_3 Controparte_4
resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.07.2023, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere docente a tempo indeterminato di ruolo di scuola secondaria di secondo grado cattedra A51 presso il di San Cipriano d'Aversa (CE), Organizzazione_1 immessa in ruolo a far data dall'anno scolastico 1998/1999, ha dedotto:
- di aver svolto servizio a tempo determinato presso la scuola dell'infanzia, dall'anno scolastico 1996/1997 (gg. 270) all'anno scolastico 1997/1998 (gg.
281) per 2 anni;

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- di essere stata immessa in ruolo a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia in data 15.09.1998, e quindi dall'a.s. 1998/1999;

- di essere transitata in data 01.09.2000 dal ruolo della scuola dell'infanzia al ruolo della scuola primaria, e di avervi lavorato dall'a.s. 2000/2001 all'a.s.
2012/2013;

- di essere, infine, transitata in data 01.09.2013 nel ruolo della scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A051, materia letterarie e latino, confermata in data 01.09.2014 all'esito positivo del periodo di prova;

- di aver ottenuto, con un primo Decreto di ricostruzione della Direzione Didattica di Trentola Ducenta, n. 83 del 02/07/2008, Prot. 1282/2009 della
[...]
, il riconoscimento alla data del 01/09/1999, Controparte_5 momento di conferma in ruolo nella scuola primaria, l'anzianità complessiva relativa al periodo pre-ruolo di anni 2 e l'anzianità relativa al periodo di ruolo di anni 1 ai fini giuridici ed economici, con conseguente inquadramento, alla data del 01.09.1999, nella seconda fascia stipendiale e con incrementi stipendiali corrispondenti ad una anzianità complessiva di anni 3;

- di aver ottenuto, con successivo Decreto di ricostruzione del di San CP_6
Cipriano d'Aversa (CE) n. 2642 del 10/09/2015, Prot. n. 4370 del 13/07/2016 della il riconoscimento, alla data della Controparte_5
conferma in ruolo nella scuola primaria (01.09.2009), l'anzianità complessiva relativa al periodo pre-ruolo infanzia e relativa al ruolo infanzia e primaria di anni 9, con temporizzazione dell'assegno personale riassorbibile in anni 2 mesi 4
e giorni 6 per un totale di 11 anni mesi 4 e giorni 6;

- di essere stata, pertanto, alla data del 01.09.2013 inquadrata nella seconda fascia stipendiale, e di aver ottenuto alla data della conferma in ruolo (01.09.2014) il riconoscimento ai fini giuridici ed economici anni 10 e mesi 2.
Tanto premesso, ha dedotto l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera nella parte in cui il servizio svolto nel ruolo di provenienza non le è stato riconosciuto integralmente ma solo nei limiti della c.d. temporizzazione di cui all'art.
6 D.P.R. 345/1983, con conseguente trattamento stipendiale deteriore rispetto a quanto le sarebbe spettato.
Ha, pertanto, chiesto che venisse correttamente effettuata la ricostruzione della carriera sia a fini giuridici che economici, con attribuzione della corretta fascia
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stipendiale e condanna dell'Amministrazione al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Il tutto con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Si è costituito in giudizio il convenuto, deducendo nel merito CP_1
l'infondatezza della domanda attorea ed eccependo altresì la prescrizione quinquennale delle differenze retributive, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la regolare comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza dell'11.04.2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
La ricorrente avanza nel presente giudizio domanda di riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo e del servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e chiede la condanna del convenuto a collocarla nella CP_1
fascia stipendiale corrispondente alla effettiva anzianità e a versarle le eventuali differenze retributive maturate.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato, pertanto, dalla corretta ricostruzione dell'anzianità di servizio e dal riconoscimento del servizio svolto presso i ruoli di provenienza a seguito del passaggio ai ruoli superiori.
Le norme che vengono in rilievo sono: l'art. 487 del D.lgs. n. 297/1994, che ha sostanzialmente riprodotto l'art. 83 del D.P.R. 417/1974, il quale consente l'integrale riconoscimento del servizio svolto solo nell'ipotesi di passaggio tra diversi ruoli della scuola secondaria e, quindi, non nell'ipotesi – ricorrente nella fattispecie in oggetto - di passaggio tra ruolo della scuola d'infanzia e ruolo della scuola secondaria;
l'art.
485, comma 3, del D.Lgs. 297/1994
, il quale consente il riconoscimento del servizio svolto solo nell'ipotesi di passaggio tra ruolo della scuola materna e ruolo della scuola primaria e, quindi, non nell'ipotesi – ricorrente nella fattispecie in oggetto - di passaggio tra ruolo della scuola d'infanzia e ruolo della scuola secondaria.
Viene, quindi, in rilievo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sentenza n. 9144 del 2016, secondo il quale “in caso di
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passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna”.
Del resto, tali conclusioni sono state di recente ribadite, seppur sulla base di diverse ragioni, anche in caso di riconoscimento del servizio svolto presso la scuola materna prima dell'immissione in ruolo. Ed infatti, le Sezioni Unite hanno affermato che:
“Già nell'arresto del 6 maggio 2016, n. 9144, questa Corte, a Sezioni Unite, si è pronunciata sulla ricostruzione di carriera in caso di passaggio del personale docente dal "ruolo" della scuola materna al ruolo della scuola secondaria. In tale pronuncia, interpretate le norme poi trasfuse nel testo unico, le Sezioni Unite hanno ritenuto che il riconoscimento dell'anzianità per il servizio di ruolo (per intero e non con il meccanismo della temporizzazione) valga anche nel passaggio tra scuola materna e scuola secondaria. In particolare, hanno affermato che dalla L. 11 luglio
1980, n. 312, art. 57
- contemplante la possibilità che i passaggi di ruolo di cui al
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, siano disposti, oltre che da un ruolo inferiore ad un altro superiore, anche da uno superiore ad uno inferiore - deve trarsi
l'ampliamento anche della previsione del medesimo D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, attinente alla valutazione del servizio pregresso mediante ricostruzione della carriera, norma che è destinata a valere anche per i casi di passaggio a ruoli superiori in ipotesi non previste nel testo originale della norma, tra cui i passaggi a ruolo superiore degli insegnanti di scuola materna. In sostanza, in virtù del sopravvenire della L. n. 312 del 1980, art. 57, l'art. 83 previgente va letto alla luce del rinnovato quadro normativo, dell'introduzione delle diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, della
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