Trib. Paola, sentenza 20/10/2024, n. 579

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 20/10/2024, n. 579
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 579
Data del deposito : 20 ottobre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter
c.p.c.
, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 230/2019 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Rocco Cetraro Parte_1
e Rosita Bellusci
-RICORRENTE-
contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucia Lepiane
-RESISTENTE-
oggetto: qualifica superiore;
differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 12.02.2019, parte ricorrente in epigrafe ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Paola per sentire accertare e dichiarare che, dall'11 luglio 2005 al Cont 31 Ottobre 2018, aveva espletato in favore dell' convenuta in via continuativa ed esclusiva mansioni superiori riconducibili alla qualifica di Avvocato Dirigente in luogo di quelle contrattualmente previste di collaboratore amministrativo cat. D (pos. D2), con conseguente diritto al trattamento economico e normativo riservato dal CCNL di comparto al profilo funzionale di Avvocato Dirigente, e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 372.988,77
1
(comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'11-02-2019) a titolo di differenze retributive, oltre ulteriori accessori di legge e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
A fondamento della propria domanda deduceva: che nel periodo oggetto di contestazione era inquadrato presso l'Ufficio Risorse Umane con la qualifica di Collaboratore
Amministrativo (Cat. D, posizione D2), ma di fatto, avendo, tra l'altro i requisiti richiesti Cont dalla legge, ricopriva la qualifica di Avvocato Dirigente dell' convenuta;
che, in particolare, con disposizione di servizio del 09.08.2005 - su richiesta datata 11.07.2005 del Dott. , Direttore dell'Ufficio Affari Legali dell'ex Persona_1 [...]
- il Commissario Straordinario dell'ex disponeva Controparte_2 Parte_2 il trasferimento di esso ricorrente presso l'Ufficio Legale, specificando che avrebbe dovuto garantire anche le attività afferenti la gestione dell'Ufficio Risorse Umane;
che sin da subito veniva incaricato a svolgere attività consistenti nello studio delle varie controversie, nelle autonome costituzioni in giudizio - in primo ed in secondo grado, presso le Magistrature Ordinarie, Amministrative e Tributarie in cause civili, penali e di lavoro - nella redazione di memorie difensive, di note autorizzate, di repliche ed atti conclusivi, nel rilascio di pareri legali;
che svolgeva tali attività in piena autonomia ed indipendenza;
che, in particolare, le varie costituzioni in giudizio e gli atti susseguenti erano sempre stati resi, elaborati e redatti autonomamente da esso ricorrente, congiuntamente e/o disgiuntamente con l'Avvocato Dirigente Maria Rita Iannini, presso
i Tribunali di Paola, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Lagonegro,
Milano, Napoli, etc. e presso le Corti di Appello di Catanzaro, Reggio Calabria, Bari, etc.,
T.A.R. Calabria, Commissioni Tributarie, Collegi Arbitrali, con procure alle liti conferite dai vari Direttori e Commissari Straordinari, avvicendatisi nel tempo;
che veniva Pt_3
autorizzato, dai vari Direttori dell'Ufficio Affari Legali succedutosi nel tempo, ad utilizzare il proprio automezzo, per espletare le attività di ufficio, inconciliabili con l'uso dei mezzi di trasporto pubblico, a causa dei continui spostamenti tra la sede di servizio, quella di residenza ed i vari uffici giudiziari, considerata l'impossibilità di poter osservare orari prefissati;
che in data 1/1/2009 l'Avvocato Dirigente OV Lauricella già in servizio presso l'Ufficio Legale dell'ex di insieme agli Avvocati Maria CP_3 CP_2
Rita Iannini e ad esso ricorrente, veniva trasferito presso la Sede Provinciale dell'istituita
di con incarico di Direttore dell'Area Legale Controparte_1 CP_1 dell' di restando in servizio, pertanto, presso l'Ufficio Legale di Paola CP_1 CP_1
soltanto gli Avvocati Iannini e che con numerose istanze, del 14/07/2010, del Parte_1
2
02/08/2010, del 04/08/2010, del 10/03/2011, del 14/03/2011, 14/02/2014, del 18/02/2014
Cont chiedeva all' convenuta di formalizzare il conferimento dell'incarico di Avvocato dirigente ed il pagamento delle differenze retributive tra il trattamento economico spettante all'Avvocato Dirigente e quello fruito, di Collaboratore Amministrativo (Cat.
D, posizione D2);
che, in definitiva, le mansioni espletate da esso ricorrente, nel periodo oggetto di contestazione, erano focalizzate dalla diretta responsabilità dell'esercizio del mandato professionale affidatovi, dalla partecipazione ai corsi di formazione professionale (organizzati Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di e dalle sue CP_2
autonome prestazioni professionali, rapportandosi direttamente con il Direttore dell'Area legale assumendosene la diretta responsabilità dell'autonomia operativa;
che la stessa
, con deliberazione n. 3186, datata 10/11/2011 gli conferiva un incarico Controparte_1
di Avvocato, in applicazione del D.lgs. 165/2001 e del (Dirigenza Controparte_4
Sanitaria Professionale Tecnica Amministrativa), prendendo atto che “presso il citato
Ufficio Legale attualmente risultano in servizio l'Avv. Maria Rita Iannini, in qualità di
Dirigente Avvocato e l'Avv. Claudio Gabbrielli…- che l'Avv. … è Parte_1 utilizzato, giusta disposizione di Servizio del Commissario Straordinario p.t. dell'ex
, del 9/8/2005, prot. n. 9113, con funzioni di Avvocato…” Controparte_2
e che “l'incremento delle vertenze sono gestite esclusivamente dagli Avvocati interni, senza l'ausilio di consulenti e/o Avvocati esterni.”;
che con la medesima delibera gli si riconosceva l'indennità di posizione aziendale, pari ad € 352,27 mensili, con decorrenza
1/11/2011, come previsto dal e dal D.lgs. 165/2001, così come Controparte_4 corrisposta all'Avv. Maria Rita Iannini – indennità, comunque, che mai gli veniva corrisposta;
che, ulteriore dimostrazione dell'espletamento delle mansioni superiori di
Avvocato Dirigente, si rileva anche dalla nota del 1/7/2016, prot. n. 0090065, del
Direttore Generale dell' di che disponeva il trasferimento di esso CP_1 CP_1 ricorrente dall'Ufficio Legale di alla sede centrale, Ufficio Legale di per CP_2 CP_1
esigenze organizzative e funzionali - trasferimento ritenuto necessario dallo stesso
Direttore Generale, secondo quanto esplicitato nella sua successiva nota prot. n. 0132853 del 11/10/2016, “al fine di gestire in azienda il grosso contenzioso in essere, al fine di evitare, nei limiti del possibile, di dover incaricare legali esterni per la difesa dell'Azienda”;
che il suo impegno di Avvocato Dirigente diventava più gravoso dopo il collocamento a riposo della collega, Avv. Maria Rita Iannini, a decorrere dal 1/5/2018, ma già assente dal servizio dal 9/11/2017 per fruizione delle ferie maturate in anni precedenti;
che anche dopo il suo collocamento in pensione, la Direzione dell'Area
3
Legale continuava a convocarlo, ad esempio, per predisporre elenchi delle vertenze, per chiarimenti professionali sulle cause in corso e per quant'altro richiesto;
che, addirittura,
l' , proprio per garantirsi la continuità delle attività defensionali, senza Controparte_1
ricorrere ad Avvocati esterni, predisponeva una deliberazione al fine di continuare ad avvalersi della collaborazione professionale di esso ricorrente e dell'Avv. Iannini, per un anno, ai sensi dell'art.5, comma 9, D.L. del 06/07/2012, come modificato dall'art.6 del
D.L.n. 90 del 24/06/2014
;
che, dunque, continuava ad assistere l' in Controparte_1 tutte le udienze, presso i vari Tribunali, Corti d'Appello e T.A.R., provvedendo anche ad elaborare, redigere e trasmettere telematicamente tutti i conseguenti atti endoprocessuali- giudiziari;
che, in definitiva, nel periodo oggetto di contestazione, aveva sempre svolto, autonomamente e continuativamente, mansioni corrispondenti al profilo professionale di
Avvocato Dirigente ed, in particolare, aveva provveduto alla ricezione di tutti gli atti giudiziari, alla loro formale verifica, alla stesura di apposite relazioni preventive, all'autonoma redazione delle difese e dei conseguenti atti necessari, comparendo in giudizio e svolgendo tutte le attività professionale-forensi – nessuna esclusa;
che, inoltre, aveva sempre svolto attività di consulenza, sia nella fase che precede il giudizio e sia ogni qualvolta i Dirigenti delle varie Unità Operative lo richiedevano, per assicurare il corretto funzionamento dell' stessa;
che, in tutto il periodo oggetto di contestazione nella CP_2
dotazione organica della parte resistente risultavano formalmente scoperti dei posti di
Avvocato Dirigente.
Si costituiva in giudizio l' variamente argomentando per il rigetto del CP_1 ricorso. In particolare, deduceva: che l'attività del ricorrente si svolgeva sotto la direzione
e il coordinamento degli avvocati dirigenti titolari OV Lauricella e Maria Rita
Iannini;
che la declaratoria relativa al profilo professionale del Collaboratore
Amministrativo, Categ. D. cioè quella in possesso del ricorrente, di cui all'allegato 1 del
CCNL 7/04/1999, prevedeva fra l'altro che le attività lavorative di detta figura potevano svolgersi, oltre che nel settore amministrativo, anche nel settore statistico, sociologico e legale secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonché sulla base dei requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato;
che l'art.
417 bis comma 1, c.p.c.
, prevedeva che nelle controversie relative ai rapporti di lavoro le pubbliche amministrazioni possono stare in giudizio, limitatamente al giudizio di 1° grado, avvalendosi direttamente dei propri dipendenti;
che non era stata provata
l'esistenza del posto vacante in organico.
4
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, esperite le prove per testi per
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi