Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 3
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 5998/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 12/12/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 5998/2024, promosso da:
, nata in [...], il [...], Parte_1
Codice CUI 05W1PN3 con il patrocinio dell'Avv. LAURENZANO CINZIA VALENTINA RICORRENTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto del Questore della Provincia di del 21/03/2024, Prot. N. CP_1
0053945 del 28/03/2024, notificato in data 28/03/2024, con il quale è stata respinta l'istanza presentata alla Questura di dalla ricorrente in data 19/05/2022 e protocollata con il n. 22BO022638, volta ad ottenere il CP_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D.Lgs 286/1998 e conseguentemente accertarsi e dichiararsi il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, D.Lgs 286/1998”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 26/04/2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego del Questore di GN (notificatole il 28/03/2024) con cui le è stata respinta la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata in data 19/05/2022.
2. Il provvedimento di diniego si fonda sul parere contrario espresso dalla Commissione Territoriale:
“…nel caso di specie la richiedente produce documentazione dalla quale emerge che la stessa risulta essere coniugata con
richiedente protezione speciale. L'istante risulta genitore di , nata il [...] in [...];
CP_2 Persona_1
, nata il [...] in [...];
, nato il [...] a ;
Dalla documentazione Persona_2 Parte_2 CP_1 prodotta all'istante risulta avere raggiunto un livello A1 di conoscenza della lingua italiana e i figli e Persona_1 Per_2
risultano iscritti all'istituto comprensivo Bazzano Monteveglio, nonché il marito risulta essere titolare
[...] CP_2 di una partita iva. L'istante non risulta svolgere alcuna attività lavorativa, come si evince dai controlli esperiti sulle banche dati INPS e Siler. Dato atto che l'istante è entrata in Italia il 12/03/2019 formalizzando una domanda di protezione internazionale (ID Vesta.net BO0011978), decisa da questa commissione con un provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza in data 29/07/2020. In seguito, l'istante otteneva un permesso di soggiorno per cure mediche con scadenza il 12/1072021 in considerazione della nascita del figlio in data 12/04/2021 a .”. Per_3 CP_1
3.1. La Sig.ra ha rappresentato, in sede di ricorso, come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto CP_2 della vita privata e familiare e ha chiesto l'accertamento del suo diritto alla protezione speciale.
3.2. In data 29/04/2024, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di prima comparizione in data 10/09/2024.
3.3. Il , regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio. Al contempo, la Controparte_1
Questura di in data 23/05/2024, ha depositato documentazione in merito al procedimento CP_1 amministrativo relativo alla domanda di protezione speciale proposta dalla Sig.ra CP_2
3.4. In data 10/09/2024, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione della ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia da 5 anni;
sono arrivata nel 2019;
mio marito ha il permesso di soggiorno per protezione speciale;
lavora come muratore;
siamo in affitto;
abbiamo 3 bambini (10, 6 e 3 anni);
i più grandicelli vanno a scuola. Io sto a casa con i bambini. In Italia ci sono anche mia MA e mio LO. Anche i famigliari di mio marito sono tutti qua.”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e di fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di eventuale documentazione integrativa.
3.5. Il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio in data 19/11/2024 e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
3.6. Considerato il mancato deposito di note scritte entro il termine prestabilito, il giudice ha fissato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 12/12/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 5998/2024, promosso da:
, nata in [...], il [...], Parte_1
Codice CUI 05W1PN3 con il patrocinio dell'Avv. LAURENZANO CINZIA VALENTINA RICORRENTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto del Questore della Provincia di del 21/03/2024, Prot. N. CP_1
0053945 del 28/03/2024, notificato in data 28/03/2024, con il quale è stata respinta l'istanza presentata alla Questura di dalla ricorrente in data 19/05/2022 e protocollata con il n. 22BO022638, volta ad ottenere il CP_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D.Lgs 286/1998 e conseguentemente accertarsi e dichiararsi il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, D.Lgs 286/1998”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 26/04/2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego del Questore di GN (notificatole il 28/03/2024) con cui le è stata respinta la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata in data 19/05/2022.
2. Il provvedimento di diniego si fonda sul parere contrario espresso dalla Commissione Territoriale:
“…nel caso di specie la richiedente produce documentazione dalla quale emerge che la stessa risulta essere coniugata con
richiedente protezione speciale. L'istante risulta genitore di , nata il [...] in [...];
CP_2 Persona_1
, nata il [...] in [...];
, nato il [...] a ;
Dalla documentazione Persona_2 Parte_2 CP_1 prodotta all'istante risulta avere raggiunto un livello A1 di conoscenza della lingua italiana e i figli e Persona_1 Per_2
risultano iscritti all'istituto comprensivo Bazzano Monteveglio, nonché il marito risulta essere titolare
[...] CP_2 di una partita iva. L'istante non risulta svolgere alcuna attività lavorativa, come si evince dai controlli esperiti sulle banche dati INPS e Siler. Dato atto che l'istante è entrata in Italia il 12/03/2019 formalizzando una domanda di protezione internazionale (ID Vesta.net BO0011978), decisa da questa commissione con un provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza in data 29/07/2020. In seguito, l'istante otteneva un permesso di soggiorno per cure mediche con scadenza il 12/1072021 in considerazione della nascita del figlio in data 12/04/2021 a .”. Per_3 CP_1
3.1. La Sig.ra ha rappresentato, in sede di ricorso, come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto CP_2 della vita privata e familiare e ha chiesto l'accertamento del suo diritto alla protezione speciale.
3.2. In data 29/04/2024, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di prima comparizione in data 10/09/2024.
3.3. Il , regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio. Al contempo, la Controparte_1
Questura di in data 23/05/2024, ha depositato documentazione in merito al procedimento CP_1 amministrativo relativo alla domanda di protezione speciale proposta dalla Sig.ra CP_2
3.4. In data 10/09/2024, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione della ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia da 5 anni;
sono arrivata nel 2019;
mio marito ha il permesso di soggiorno per protezione speciale;
lavora come muratore;
siamo in affitto;
abbiamo 3 bambini (10, 6 e 3 anni);
i più grandicelli vanno a scuola. Io sto a casa con i bambini. In Italia ci sono anche mia MA e mio LO. Anche i famigliari di mio marito sono tutti qua.”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e di fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di eventuale documentazione integrativa.
3.5. Il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio in data 19/11/2024 e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
3.6. Considerato il mancato deposito di note scritte entro il termine prestabilito, il giudice ha fissato
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi