Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 3
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N.R.G. 5998/2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 12/12/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 5998/2024, promosso da:
, nata in [...], il [...], Parte_1
Codice CUI 05W1PN3 con il patrocinio dell'Avv. LAURENZANO CINZIA VALENTINA RICORRENTE contro

Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto del Questore della Provincia di del 21/03/2024, Prot. N. CP_1
0053945 del 28/03/2024, notificato in data 28/03/2024, con il quale è stata respinta l'istanza presentata alla Questura di dalla ricorrente in data 19/05/2022 e protocollata con il n. 22BO022638, volta ad ottenere il CP_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D.Lgs 286/1998 e conseguentemente accertarsi e dichiararsi il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, D.Lgs 286/1998”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO

1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 26/04/2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego del Questore di GN (notificatole il 28/03/2024) con cui le è stata respinta la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata in data 19/05/2022.


2. Il provvedimento di diniego si fonda sul parere contrario espresso dalla Commissione Territoriale:
“…nel caso di specie la richiedente produce documentazione dalla quale emerge che la stessa risulta essere coniugata con
richiedente protezione speciale. L'istante risulta genitore di , nata il [...] in [...];
CP_2 Persona_1

, nata il [...] in [...];
, nato il [...] a ;
Dalla documentazione Persona_2 Parte_2 CP_1 prodotta all'istante risulta avere raggiunto un livello A1 di conoscenza della lingua italiana e i figli e Persona_1 Per_2

risultano iscritti all'istituto comprensivo Bazzano Monteveglio, nonché il marito risulta essere titolare
[...] CP_2 di una partita iva. L'istante non risulta svolgere alcuna attività lavorativa, come si evince dai controlli esperiti sulle banche dati INPS e Siler. Dato atto che l'istante è entrata in Italia il 12/03/2019 formalizzando una domanda di protezione internazionale (ID Vesta.net BO0011978), decisa da questa commissione con un provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza in data 29/07/2020. In seguito, l'istante otteneva un permesso di soggiorno per cure mediche con scadenza il 12/1072021 in considerazione della nascita del figlio in data 12/04/2021 a .”. Per_3 CP_1

3.1. La Sig.ra ha rappresentato, in sede di ricorso, come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto CP_2 della vita privata e familiare e ha chiesto l'accertamento del suo diritto alla protezione speciale.

3.2. In data 29/04/2024, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di prima comparizione in data 10/09/2024.

3.3. Il , regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio. Al contempo, la Controparte_1
Questura di in data 23/05/2024, ha depositato documentazione in merito al procedimento CP_1 amministrativo relativo alla domanda di protezione speciale proposta dalla Sig.ra CP_2

3.4. In data 10/09/2024, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione della ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia da 5 anni;
sono arrivata nel 2019;
mio marito ha il permesso di soggiorno per protezione speciale;
lavora come muratore;
siamo in affitto;
abbiamo 3 bambini (10, 6 e 3 anni);
i più grandicelli vanno a scuola. Io sto a casa con i bambini. In Italia ci sono anche mia MA e mio LO. Anche i famigliari di mio marito sono tutti qua.
”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e di fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di eventuale documentazione integrativa.

3.5. Il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio in data 19/11/2024 e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.

3.6. Considerato il mancato deposito di note scritte entro il termine prestabilito, il giudice ha fissato
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