Trib. Brescia, sentenza 03/12/2024, n. 4954
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Testo completo
N. R.G. 7473/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente est.
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7473/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. NEGRI GIANMARCO Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA (c.f. ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
e nei confronti di
(c.f. ), con l'avv. CALOGERO LUCA Controparte_2 C.F._2
TERZA INTERVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: rettificazione di sesso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], senza figli e unita civilmente con Parte_1 CP_2
in data 21.11.2020, ha chiesto l'attribuzione di un sesso diverso da quello femminile,
[...]
enunciato nei registri dello stato civile, il cambio del prenome da a e nonché Pt_1 Per_1
l'autorizzazione ad eseguire interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari da femminili a maschili.
pagina 1 di 4
Interveniva volontariamente in giudizio che si associava alle istanze attoree. Controparte_2
Ritualmente citato il Pubblico Ministero, rimasto contumace, all'udienza del 28.11.2024 parte attrice e
l'intervenuta, personalmente comparse, insistevano come in atti e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documentazione proveniente da struttura pubblica attestante la diagnosi di disforia di genere e l'avvio della terapia ormonale (doc. 4,5), nonché
l'audizione della parte attrice, la quale ha inequivocabilmente confermato la propria identificazione nel genere maschile e la volontà e consapevolezza di sottoporsi all'intervento medico per il quale ha chiesto l'autorizzazione.
Il Collegio si conforma all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte a mente del quale
«alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio
e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale» (Cass. Civ., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
Nel
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente est.
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7473/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. NEGRI GIANMARCO Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA (c.f. ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
e nei confronti di
(c.f. ), con l'avv. CALOGERO LUCA Controparte_2 C.F._2
TERZA INTERVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: rettificazione di sesso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], senza figli e unita civilmente con Parte_1 CP_2
in data 21.11.2020, ha chiesto l'attribuzione di un sesso diverso da quello femminile,
[...]
enunciato nei registri dello stato civile, il cambio del prenome da a e nonché Pt_1 Per_1
l'autorizzazione ad eseguire interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari da femminili a maschili.
pagina 1 di 4
Interveniva volontariamente in giudizio che si associava alle istanze attoree. Controparte_2
Ritualmente citato il Pubblico Ministero, rimasto contumace, all'udienza del 28.11.2024 parte attrice e
l'intervenuta, personalmente comparse, insistevano come in atti e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documentazione proveniente da struttura pubblica attestante la diagnosi di disforia di genere e l'avvio della terapia ormonale (doc. 4,5), nonché
l'audizione della parte attrice, la quale ha inequivocabilmente confermato la propria identificazione nel genere maschile e la volontà e consapevolezza di sottoporsi all'intervento medico per il quale ha chiesto l'autorizzazione.
Il Collegio si conforma all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte a mente del quale
«alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio
e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale» (Cass. Civ., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
Nel
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