Trib. Roma, sentenza 11/06/2024, n. 6818

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 11/06/2024, n. 6818
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 6818
Data del deposito : 11 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata Daniela Bracci
All'esito dell'udienza del 10 giugno 2024, svolta con trattazione scritta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 27293/2023 R.G. promossa da:
ON SC, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Gianni Iacobelli

contro

:
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Avvocatura Generale dello Stato
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.08.2023, ON AN adiva il Tribunale di Roma in funzione di
GL proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del Ministero dell'Interno, Direzione
Centrale per le Autonomie – Albo Segretari comunali – AAA Contenzioso – Prot. Uscita n. 0021400 del 27.07.2023, con la quale gli veniva intimato il pagamento di € 94.854,86 per la restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di diritti di segreteria a seguito della sentenza n. 801/2015 della
Corte di Appello di Roma sez. lavoro.
A sostegno dell'opposizione eccepiva preliminarmente la nullità della notifica a mezzo pec della ordinanza ingiunzione sia perché priva della firma digitale sia perché proveniente da pec non presente nei Pubblici Registri;
eccepiva altresì l'inammissibilità dell'ingiunzione per incertezza, illiquidità e inesigibilità del credito azionato. Nel merito sosteneva l'infondatezza della pretesa restitutoria.
Deduceva di essere ex Segretario Generale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, attualmente in quiescenza;
che nel corso della sua carriera era stato distaccato presso la ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari Comunali e provinciali (poi soppressa e confluita nel Ministero convenuto);
di essere stato in particolare assegnato alla Scuola Superiore della pubblica
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amministrazione (Sspal) dal 10.01.2000 al 23.11.2010;
che con deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia n.79 del 30.05.2007 - assunta a seguito dei diversi giudizi conclusi con la soccombenza della stessa - l'Agenzia provvedeva a “ riconoscere e corrispondere, in virtù del combinato disposto dell'art.48 bis e dell'art.37 del C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, che abbiano lasciato una sede di segreteria per essere utilizzati presso le sedi dell'Agenzia e della S.S.P.A.L. la voce stipendiale “diritti di segreteria… a far data dai rispettivi provvedimenti di utilizzo”;
che in esecuzione di detto atto deliberativo n.79/2007 del
Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia, al fine di stabilire “positivamente e transattivamente tale problematica”, veniva sottoscritto in data 08.10.2008 innanzi al Collego di
Conciliazione di Roma ex art.66 D.LGS N.165/2001 tra la Direzione Generale e per essa il Direttore
Generale insieme al ricorrente ed alle altre parti costituite, specifico verbale di conciliazione per effetto del quale: 1) l'Ages riconosceva il diritto del ricorrente, in possesso dei requisiti stabiliti con la delibera
n.79/2007, le indennità in parola, spettanti da corrispondergli mensilmente e nel limite di un terzo del trattamento annuo lordo;
2) l'Ages altresì, riconosceva al dott. ON la corresponsione delle pregresse citate indennità e nella medesima misura massima, pure spettanti in quanto “proveniente da una titolarità di sede ex art.48 bis del C.C.N.L. del 16 maggio 2001”;
3) il ricorrente a sua volta in possesso dei requisiti, accettava il pagamento proposto indicato ai precedenti punti 1 e 2 rinunciando
contestualmente ed espressamente…ad ogni pretesa e rivalsa a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria…dichiarando di essere pienamente soddisfatto, a ragione diretta o indiretta dipendente dalla fattispecie…dichiarando di non avere più nulla a pretendere a riguardo”;
4.
L'agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali così si impegnava
a corrispondere “a ciascun Segretario che accetta… la somma individualmente maturata”;
che con deliberazione n. 74 del 25.05.09 l'Ages sospendeva la corresponsione di tali indennità in favore dei
Segretari comunali, disponendo dapprima la sospensione con rinnovo della richiesta di interpretazione autentica all'Aran e, con successiva delibera n. 7 del 22.1.10, la revoca senza pregiudizio per i compensi fino a quel momento erogati ai Segretari, in forza della precedente deliberazione n.79/07;
di aver ottenuto in via monitoria la corresponsione delle somme maturate dal 26.05.2009 al 31.05.2010, dapprima con decreto e, successivamente con sentenza (a seguito di opposizione) del Tribunale di
Roma - Sez. II Lavoro N. 13648/2011, per la voce stipendiale (integrativa ed omnicomprensiva) denominata “diritti di segreteria”, per l'importo lordo di €. 19.022,97, oltre accessorie spese legali;
che
a seguito di appello proposto dal Ministero convenuto, la Corte di Appello di Roma sez. lavoro con la sentenza n. 801/2015 riformava integralmente la sentenza impugnata e disponeva la revoca del d.i. opposto;
che tale sentenza si era pronunciata unicamente sulla spettanze delle somme per il periodo dal
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26.05.2009 al 31.05.2010;
che la sentenza n. 801/2015 non aveva inciso sull'efficacia del verbale di conciliazione del 2008 e sui compensi in precedenza corrisposti in sua esecuzione;
che invece il
Ministero dell'Interno, subentrato all'Ages, con la nota n.1343 del 27.08.2015 richiedeva al ricorrente il maggiore importo di €. 138.420,63;
di aver presentato opposizione a tale richiesta, mediante raccomandata ar del 30.10.2015, mai riscontrata dal Ministero;
che il Ministero convenuto aveva ingiunto all'opponente, con la nota Pec Prot. Uscita N. 0021400 del 27.07.23, a distanza di lunghi anni trascorsi, la restituzione di somme che asseriva indebitamente percepite “…a titolo di diritti di segreteria per il periodo di utilizzo presso la ex SSPAL…” e delle quali chiedeva la restituzione per un importo incomprensibilmente diverso, di euro 94.854,86 rispetto a quello avanzato nel 2015, così estendendo la pretesa anche ai compensi erogati dall'ex Agenzia dal 2001 al 2010, oltre interessi e spese legali;
di aver richiesto con pec del 21.08.2023 accesso agli atti ai sensi della l. n. 241/90;
che il
Ministero aveva provveduto al mero
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