Trib. Lecce, sentenza 01/03/2024, n. 822

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 01/03/2024, n. 822
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 822
Data del deposito : 1 marzo 2024

Testo completo

N.R.G. 1094/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa C ME Presidente dott. G F Giudice dott.ssa A D B Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1094/2020 R.G., avente ad oggetto: “divorzio contenzioso – cessazione effetti civili” e vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti S S e J S, procuratori Parte_1 domiciliatari;

Ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. E S, procuratore domiciliatario;
CP_1
Resistente

Conclusioni:
Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 5.10.2023.
Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso depositato il 6.02.2020 esponeva: - che in data 25.06.2011 aveva contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Novoli con - che dalla loro unione erano nate CP_1 Per_1
(9.08.2015) e (24.10.2012);
- che con decreto del 28.03.2019 il Tribunale di Lecce
[...] Persona_2 omologava la separazione personale alle condizioni da loro predisposte;
- che era trascorso il termine di legge per la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

Tanto premesso concludeva chiedendo: - la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio con conseguente ordine all'Ufficiale di stato civile del Comune di Novoli di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- la conferma del regime di affido condiviso per le due figlie minori con le medesime modalità del diritto di visita previste in sede di separazione;
- di versare in favore delle minori,
a titolo di mantenimento € 200,00 mensili cadauna oltre al 50% delle spese straordinarie;
- disporre l'Assegno Unico Universale al 50% tra i genitori, come per legge;
- la compensazione delle spese del sub- procedimento relativo alla richiesta di vaccinazione delle minori;
- con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Con decreto del 29.04.2020 veniva fissata la comparizione personale dei coniugi all'udienza del 4.11.2020.
Con comparsa si costituiva la quale, alla luce del comportamento tenuto dal a CP_1 Pt_1 seguito della separazione, chiedeva: - la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- la disposizione del mantenimento in favore delle minori nella misura di € 350,00 cadauna oltre al 50% delle spese straordinarie;
- l'applicazione delle seguenti condizioni: a) tenere con sé le figlie, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24.12 dalle ore 9:00 fino alle ore 9:00 del 25.12 e coi medesimi orari anche il giorno di San Silvestro e quello di Capodanno;
c) tenere con sé le minori nei giorni dell'Epifania, di Pasqua e del lunedì dell'Angelo ed ogni altra festività civile o religiosa ad anni alterni;
d) trascorrere con le figlie il giorno della festa della mamma, quello del proprio compleanno nonché le altre feste inerenti alla


famiglia materna;
e) che il padre accompagni, nei giorni di sua spettanza, le bambine alle visite mediche, feste di compleanno e/o altre occasioni sopravvenute ovvero acconsenta affinché siano accompagnate dalla madre;
f) che le minori, nei giorni in cui è previsto il pernotto presso il padre, possano contattarla telefonicamente una volta al giorno;
- Con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
A seguito dell'ascolto delle parti nel corso dell'udienza presidenziale del
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