Trib. Taranto, sentenza 21/11/2024, n. 2734

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 21/11/2024, n. 2734
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 2734
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa G V, all'udienza del 21 novembre 2024 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. L B
- Ricorrente - contro
, in persona del direttore generale pro tempore, Controparte_1
rappr. e dif. dall'avv. M L
- Convenuta -
OGGETTO: “DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2022, la ricorrente in epigrafe indicata, dipendente sin dal 5.05.2009 – con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere Cat. D3 –
CCNL Comparto Sanità - della convenuta, chiedeva condannarsi la a corrispondergli la Pt_2 somma di €.4.066,68 (oltre interessi e rivalutazione) a titolo di cd. indennità di tuta asseritamente spettante per il periodo gennaio 2015 – giugno 2019, in relazione al tempo impiegato, prima dell'inizio della prestazione lavorativa e al termine della stessa, per indossare e dismettere la divisa di lavoro.
La convenuta resisteva - eccependo altresì la prescrizione -e concludeva per il rigetto dell'iniziativa processuale del lavoratore.
All'udienza del 5 ottobre 2023, il procuratore della parte convenuta chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, esibendo documentazione relativa all'avvenuto pagamento, per la
Parte causale indicata in ricorso, della somma di €700,00 (busta paga del novembre 2021 e nota del
2.12.2021). Parte ricorrente, pur rilevando la tardività della produzione documentale di formazione precedente al ricorso, dichiarava di accettare l'erogato importo a titolo di mero acconto sulle
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maggiori somme dovute.
Istruita documentalmente, all'odierna udienza la causa è stata infine discussa e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
L'eccezione è fondata, dovendosi rilevare che non idonea a provare l'interruzione della prescrizione è la copia della messa in mora allegata al ricorso (peraltro priva di data) perché priva di idonea prova della notifica (effettuata via pec) della stessa a mezzo della “busta telematica”.
Pertanto, deve ritenersi quale primo atto interruttivo, la notifica del ricorso giudiziale del 13.3.2023, con conseguente maturazione della prescrizione per le pretese anteriori al quinquennio decorrente a ritroso da quella data.
Venendo al merito, sul tema di questa controversia, la SUPREMA ha elaborato un articolato Pt_3
criterio decisionale congruo e condivisibile, del quale, pertanto, qui si intende fare applicazione.
Con la SENTENZA 10 SETTEMBRE 2010, N. 19358, la CORTE di legittimità ha statuito che il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale, sebbene sia relativo a una fase preparatoria del rapporto, deve essere autonomamente retribuito ove la relativa prestazione, pur accessoria e strumentale rispetto alla prestazione lavorativa, debba essere eseguita nell'ambito della disciplina
d'impresa e sia autonomamente esigibile dal datore di lavoro, il quale può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria.
Ribadendo lo stesso principio, CASS. 7 GIUGNO 2012, N. 9215, ha valorizzato il presupposto che il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio (c.d. tempo-tuta) sia qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione, invece, rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.
In particolare, la sentenza della CORTE REGOLATRICE N. 1832 dell'8 FEBBRAIO 2012 ha chiarito:
✓ <Se quella della tuta è una scelta aziendale, i dispositivi di protezione individuale (DPI) rientrano tra le "misure" che, ai sensi dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro deve adottare per tutelare l'integrità fisica del lavoratore (in questo caso misure specificamente individuate dal D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 377 e 379 e dal D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 40,
43 e 44). Le disposizioni aziendali in materia, espresse o implicite, rientrano nell'ambito del potere direttivo del
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