Trib. Roma, sentenza 15/03/2024, n. 3257

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 15/03/2024, n. 3257
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 3257
Data del deposito : 15 marzo 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. A M L all'esito dell'udienza del 14 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 20245 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
nato a Napoli il 5.11.1984, elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, al viale Gorizia, n. 52, presso lo studio dell'avv. M T, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato da cui è rappresentato e difeso ex lege
CONVENUTO
N O N C H É
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: pagamento mercedi ex art. 22 l. n. 354/1975
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'avv. M. T, per il ricorrente: “(a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 –
1 a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trat- tamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di ese- cuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il Controparte_1

, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in favore del
[...] ricorrente l'importo di Euro 581,04 quale differenze retributive spettanti a ti- tolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità so- stitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro
96,08 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 677,12 (seicentosettantasette/12), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenu- ta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto si- no all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in pun- to di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario

15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistata- rio”.
Il procuratore dello Stato, per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tri- CP_3
bunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro rigettare la domanda per- ché infondata. Con vittoria delle spese di lite”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 16 giugno 2023, – Parte_1
premesso di essere detenuto dal 2011 presso la Casa Circondariale di L'Aquila
– ha esposto che ha lavorato per il dal mese di gen- Controparte_1
naio 2012 sino al mese di ottobre 2022, svolgendo le mansioni di addetto alla distribuzione pasti;
che, in particolare, ha reso un determinato numero di ore
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di lavoro negli anni 2012, 2013, 2016 e 2017;
che nei mesi indicati in ricorso di tali anni ha percepito compensi inferiori a quelli spettanti in base ai contratti collettivi applicati giusta quanto stabilito dall'Amministrazione;
che il 31 gen- naio 2023 ha diffidato il a corrispondere il dovuto;
e che ha diritto CP_1
di percepire la somma complessiva di €677,12, quali differenze retributive corrisposte in meno rispetto a quelle dovute per legge, secondo i titoli specifi- cati nei conteggi allegati all'atto introduttivo.
Il ricorrente ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Il , costituitosi il 21 settembre 2023, ha eccepito Controparte_1
la prescrizione del diritto di credito vantato dal ricorrente dovendo computarsi la decorrenza dalla fine di ciascun periodo di lavoro. Ha evidenziato che ad ogni interruzione del rapporto corrisponde un diverso termine di decorrenza della prescrizione e che, nella specie, tutti i detti termini erano ormai decorsi al momento di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio effettuata il 4 set- tembre 2023. Ha altresì eccepito che le diffide ad adempiere menzionate dal ricorrente non sono efficaci poiché provengono dal suo legale senza che risulti che lo stesso fosse munito di procura scritta (Cass. S.U. 15.6.2010, n. 14292) e sono palesemente in contrasto con i doveri di correttezza e buona fede, atteso che il creditore non può porre in essere un atto interruttivo del termine di pre- scrizione che non sia al contempo una costituzione in mora, mentre, nella spe- cie, le diffide sono state notificate a nome di centinaia di persone e sono redat- te in maniera così generica da non consentire al destinatario di individuare né gli elementi costituitivi del rapporto di lavoro né la prestazione di cui viene chiesto l'adempimento;
e che, nel caso le diffide si ritengano efficaci, sarebbe- ro comunque prescritti i crediti maturati prima del quinquennio antecedente la diffida datata 31 gennaio 2023.
L' , benché ritualmente citato, come da atti depositati il 4 settembre CP_2
2023, è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. - Richiamato il disposto dell'art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c., secondo cui la motivazione della sentenza può essere esposta “anche con riferimento a precedenti conformi”, si riporta – nei limiti in cui rileva – quanto affermato da questo Tribunale nella sentenza r.g. 2639/2019 (est. Giovene di
Girasole):
«In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavora- tore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di sta- bilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di metus, che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostan- ziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del dete- nuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corri- spondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. In realtà la
S.C. è intervenuta (peraltro nel confermare i sovraesposti princìpi) ad affermare il principio di diritto per cui, in assenza di specifiche disposizioni, la sospensione del termine prescrizionale opererebbe non già fino al termine dello stato di deten- zione, ma fino alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 2696/2015).
Il recepimento di tale principio di diritto non appare, peraltro, poter recare in- cidenza nella fattispecie, a prescindere dalla difficoltà teorica di individuare eventi estintivi del rapporto di lavoro carcerario, in ragione delle sue caratteristiche pecu- liari.
Il lavoro penitenziario, invero, intanto, per i condannati, è obbligatorio (art.
20, co. 4, legge n. 354/75 e s.m.). Come tale non si costituisce per contratto, ma mediante provvedimenti di “assegnazione al lavoro” (art. 20, co. 6 legge cit.;
art.
47 DPR n. 230/2000) che, stante il carattere limitato dei posti disponibili, dipen- dono dall'utile collocazione in una apposita graduatoria (art. 20, co. 7). Le stesse assegnazioni al lavoro sono del tutto precarie, e non danno luogo a rapporti stabili, come fatto palese dall'art. 47, co. 10, del DPR n. 230/2000, che prevede che “I posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto, sono fissati in un'apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni
4 interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella sono, altresì, indicati
i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonché i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella è modificata secondo il variare della si- tuazione ed è approvata dal provveditore regionale”.
Nessuna disciplina risulta esistere quanto alla cessazione del “rapporto di la- voro” interno. Il lavoratore detenuto può essere “escluso dall'attività lavorativa” se manifesta un sostanziale rifiuto ad espletarla (art. 53 DPR), o escluso dalle atti- vità in comune per motivi disciplinari (art. 77, che peraltro non si riferisce specifi- camente al lavoro come tale).
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