Trib. Firenze, sentenza 21/10/2024, n. 993

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 21/10/2024, n. 993
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 993
Data del deposito : 21 ottobre 2024

Testo completo

Reg. gen. Sez. Lav. N. 2379/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. C C, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 19/09/2024, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2379 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LEONCINI GIORGIO e dall'Avv. PICCHI SERGIO, con domicilio eletto VIA G. MORANDI 4 - SANTA CROCE SULL'ARNO
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal funzionario delegato ex art. 417bis c.p.c. dal dott. B F, con domicilio eletto in VIA MANNELLI 113 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego – personale ATA – riconoscimento servizio preruolo Conclusioni. PARTE RICORRENTE: 1) Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere il riconoscimento nei ruoli del personale ATA dell'integrale pregresso servizio di preruolo svolto, e come in atti descritto, e per l'effetto, previa disapplicazione del decreto prot. n. 16 del 17.12.2012 dell Controparte_2 (FIIC833004) in atti e parziale disapplicazione dell'art. 569 D. Lgs. 297/1994 e comunque di tutta la
[...] disciplina nazionale, anche di fonte contrattuale relativa alla ricostruzione di carriera del personale ATA per le motivazioni in atti, condannare il in persona del Ministro pro tempore (c.f. Controparte_1
) a disporre ed effettuare una nuova ricostruzione di carriera della ricorrente, con il riconoscimento P.IVA_1 dell'integrale pregresso periodo di preruolo svolto da parte ricorrente ed in atti descritto. 2) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento di ogni eventuale arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento da quantificarsi in altro e separato giudizio, per il quinquennio precedente al deposito del ricorso nonché agli interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e all'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex L. n. 724/1994. Sempre con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. MINISTERO: rigetto del ricorso e vittoria di spese.


Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 27/07/2023 , dipendente Parte_1 Con del con contratto a tempo indeterminato nel ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ATA a decorrere dal 1° settembre 2011, ha convenuto in giudizio dinnanzi al GdL il chiedendo, attesa la reiterazione tra le parti Controparte_1 dei contratti a tempo determinato della durata complessiva per complessivi anni 5, mesi 4 e giorni 13, l'accertamento del proprio diritto alla medesima progressione stipendiale spettante al personale di ruolo ed alla relativa ricostruzione di carriera e la condanna del al pagamento di tutte le differenze retributive da quantificarsi CP_1 in separata sede, consistenti nella differenza tra quanto percepito in forza del decreto di ricostruzione della carriera Prot. n. 16 del 17/12/2012 (che le aveva riconosciuto un'anzianità di anni 4 mesi 10 e giorni 28 ai fini giuridici ed economici e mesi 5 e giorni 15 ai soli fini economici, venendo così collocata nella fascia stipendiale 0-8) e quanto a lei spettante, tenendo conto, ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione stipendiale, di tutti i periodi lavorati a partire dal primo contratto stipulato tra le parti.
A fondamento della pretesa azionata ha lamentato una ricostruzione di carriera solo parziale in relazione al servizio preruolo secondo la previsione di cui all'art. 569 comma 1, d.lgs. 297/94 e art. 4 comma 13 DPR 399/88;
che alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea la citata disposizione risulta contraria alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE che sancisce il principio di non discriminazione tra il personale assunto a tempo determinato ed il personale a tempo indeterminato, senza nessuna distinzione tra organico di diritto ed organico di fatto;
che, secondo la Corte, seppure in punto di principio il rinnovo dei contratti a termine in attesa dell'esito di procedure concorsuali potesse essere giustificato da ragioni oggettive, la normativa italiana non era conforme alla clausola 5 in quanto non vi era alcuna certezza in merito alla data di indizione delle procedure concorsuali stesse.
Ha resistito alla domanda il convenuto eccependo in limine litis la CP_1 prescrizione in relazione alle pretese retributive avanzate con riferimento a date anteriori al quinquennio al giorno di notificazione del ricorso (15/2/2024).
Ha poi contestato la fondatezza nel merito della domanda poiché la normativa che disciplina la ricostruzione di carriera non è affatto violativa del principio di non discriminazione di cui al citato art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea.
Per vero, in relazione al personale amministrativo della scuola, la legislazione italiana non nega il computo del periodo di servizio prestato prima dell'immissione a ruolo, valutandolo per l'intero per i primi tre anni e per la parte restante nella misura dei due terzi;
la mancata completa equiparazione al servizio di ruolo non può ritenersi irragionevole dovendo tenere conto che la stessa normativa interna prevede che venga riconosciuto integralmente il servizio prestato a termine nel periodo pre-ruolo al compimento del ventesimo anno di anzianità ( per il personale ausiliario e collaboratore) ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali. La distinzione assolve peraltro ad una duplice finalità quale quella di rispettare il valore
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costituzionale ed eurounitario di contenimento della spesa pubblica oltre quella di evitare un'inammissibile discriminazione in senso contrario posto che, ai fini della ricostruzione della carriera, valutando sempre per intero tutto il servizio pre ruolo si consentirebbe al personale assunto con contratti a termine di raggiungere in più breve tempo le successive fasce retributive rispetto a chi ha superato il concorso.
A ciò aggiungasi che l'art. 14 del d.l. n. 69/2023, conv. con mod. nella l. 103/2023 ha modificato l'art. 569, comma 1 del d.lgs 297/1994, prevedendo, a far data dall'anno scolastico 2023/2024, che il servizio non di ruolo prestato nelle scuole statali sarà riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici, e non più solo limitatamente ai primi tre anni.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
2. - Questo giudice deve richiamare, ex art. 118 disp. att. c.p.c., precedente della Suprema Corte (cfr. sentenza n. 2924/2020), cui intende adeguarsi, che, chiamata a decidere sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha affermato quanto segue. Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.

7. Tralasciando, perché non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni 70, va detto che già con il d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla I. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che: «Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo».
La disposizione era stata modificata dapprima dall'art. 23 del d.P.R. n. 420/1974 e poi dalla legge n. 463/1978, secondo cui: «Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di
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due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici».
Con il d.lgs. n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone: «1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
Sono fatte salve le eventuali disposizioni più
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