Trib. Rieti, sentenza 14/03/2024, n. 162

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rieti, sentenza 14/03/2024, n. 162
Giurisdizione : Trib. Rieti
Numero : 162
Data del deposito : 14 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Francesca Tosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 176 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020, vertente
TRA
GA ER, nato a [...] il [...], (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in Passo Corese, Via XXIV Maggio n. 124 presso lo studio degli Avvocati Daniela
Romeo e Orietta Zonetti che lo rappresentano e difendono disgiuntamente e unitamente come da procura in atti.
Attore
E
REGIONE LAZIO, (c.f. 80143490581), con sede in Roma – Via Cristoforo Colombo n. 212, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela
Mariani domiciliata in Rieti, 02100, alla Via Cavour, n. 9 presso lo studio dell'Avv. Alessia Croce come da procura in atti.
Convenuta
E
PROVINCIA DI RIETI, codice fiscale 00114510571, con sede legale in Rieti, via Salaria n. 3, in persona del Presidente pro tempore, Sig. Mariano Calisse, rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa
Fucili del Foro di Rieti (codice fiscale [...]), elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente in Rieti, via Salaria n. 3 come da procura in atti.
Convenuta
quegli Assicuratori dei LLOYD'S che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. 1904442, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia Dott.ssa Nicoletta
Andreotti, elettivamente domiciliati in Roma, Via Antonio Bertoloni 55, presso lo studio dell'Avv.
Federico Corbò che li rappresenta e difende come da procura in atti. terza chiamata
Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana (C.F. 01089780587 – P.IVA
00960361004), in persona del Funzionario Responsabile Contenzioso e Sinistri Gravi, Dott.ssa
Caterina Lopardo, con sede in Roma, Viale delle Mura Portuensi 33, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Bruno Tassone presso il cui Studio ha eletto domicilio in Roma, in Corso Vittorio
Emanuele II, n. 326 come da procura in atti
Terza chiamata
FATTO E DIRITTO
Con atto del 12.01.2020 l'attore citava in giudizio la Regione Lazio e la Provincia di Rieti per sentir accertare e dichiarare la loro responsabilità nella causazione dei fatti narrati in premessa e per
l'effetto condannarli in solido e/o ciascuno per la quota di responsabilità al risarcimento dei danni tutti subiti per la somma di Euro 25.283,00 per le lesioni personali e la somma di Euro 619,97 per il danno materiale oltre rivalutazione e interessi e vittoria delle spese di lite.
Assumeva l'attore che, in data 24.10.2018, verso le ore 19,20, mentre percorreva alla guida della moto Honda tg. DF73093 con il casco indossato, la via strada degli Inglesi in Fara in Sabina, con direzione di marcia Passo Corese –Farfa, veniva in collisione con alcuni cinghiali che attraversavano improvvisamente la strada;
che l'attore non riusciva a evitare l'urto e cadeva rovinosamente a terra;
che sul tratto di strada del sinistro non era stata apposta la segnaletica di pericolo per attraversamento fauna selvatica;
che la visibilità era nulla e non vi era illuminazione pubblica;
che l'attore e il trasportato dopo essere stato soccorso da alcune persone chiamava il 112 e
i Vigili Urbani di Fara in Sabina e i Carabinieri dichiaravano che non avevano pattuglie disponibili per intervenire;
che l'attore e il trasportato venivano entrambi trasportati al Pronto Soccorso;
che dalle lesioni riportate dall'attore residuavano postumi di carattere permanente nella misura del 12%;
che i danni riportati dal motociclo Honda ammontano a Euro 619,97.
Si costitutiva in giudizio la Regione Abruzzo impugnando e contestando in fatto e in diritto
l'assunto attoreo in quanto: la strada dove è avvenuto il sinistro non è di proprietà della regione, che la sua manutenzione è affidata alla Provincia di Rieti;
chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia LLOYD'S, rappresentante generale per l'Italia in virtù della polizza per la responsabilità civile verso terzi, al fine di essere manlevata da ogni eventuale responsabilità.
Si costitutiva la Provincia di Rieti impugnando e contestando, preliminarmente, la propria titolarità passiva e nel merito la fondatezza del ricorso chiedendo, comunque, di essere autorizzata a
chiamare in causa la compagnia “Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana”, di tenere indenne la Provincia di quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati all'attore e, per l'effetto, condannare il terzo medesimo a tenere indenne e manlevare la Provincia di Rieti per quanto quest'ultima sia tenuta a corrispondere all'attore.
Si costitutiva la compagnia dei Lloyd's precisando che, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti della Regione Lazio, la polizza assicurativa di cui al certificato n. 1904442, ex adverso invocata, quanto al danno fisico lamentato dall'attore potrà essere garantito al netto della franchigia prevista all'art.

2.3 lett. a delle condizioni di polizza.
Si costituiva in giudizio anche la compagnia Le Assicurazioni di Roma chiamata in causa dalla
Provincia di Rieti, contestando la legittimazione passiva della convenuta chiamante e della chiamata, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda attorea ex art. 163 comma 4 c.p.c., la ricostruzione della dinamica difforme rispetto a quanto dichiarato nella denuncia effettuata alla compagnia assicuratrice del proprio motoveicolo.
La causa veniva istruita con la documentazione versata in atti, con l'interpello dell'attore, con le prove testimoniali e con la CTU medico-legale.
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi di cui appresso.
Occorre preliminarmente evidenziare che, sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia per lungo tempo ritenuto che la responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici dovesse ricondursi alla generale clausola di responsabilità civile ex art. 2043 c.c., recentemente la Suprema
Corte ha mutato il proprio indirizzo individuando
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