Trib. Parma, sentenza 13/02/2025, n. 8

TRIB Parma
Sentenza
13 febbraio 2025
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TRIB Parma
Sentenza
13 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Parma, sentenza 13/02/2025, n. 8
Giurisdizione : Trib. Parma
Numero : 8
Data del deposito : 13 febbraio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonella Ioffredi Presidente dott. Marco Vittoria Giudice dott. Enrico Vernizzi Giudice rel. nel giudizio n.188/2024 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio promosso da
PROBEND S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (02770620348) in persona del
Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
DAVIDE DELLA ZOPPA ([...]) e dell'avv.
ALESSANDRO MASNERI ([...]);
RICORRENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: apertura della liquidazione giudiziale. letto il ricorso proposto da PROBEND SRL IN LIQUIDAZIONE per l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio;
osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; sentiti i difensori della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII unitamente al legale rappresentante comparso personalmente;

1
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42
CCII;

considerato che

questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di “assistenza , manutenzione…di macchine utensili”; rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
- ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;

- mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;

- sussistenza dello stato di insolvenza;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII ed è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;
osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del
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