Trib. Roma, sentenza 24/01/2024, n. 772
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Testo completo
N. R.G. 24706/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 24706/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. IACOBELLI GIANNI EMILIO ricorrente contro
Controparte_1
Funzionario Avv. MOLFESE ALESSANDRA resistente
OGGETTO: carta docente.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.7.23, ha adito l'intestato Tribunale esponendo: di Parte_1 aver prestato servizio come docente precario alle dipendenze del in base a Controparte_1
contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/23;
che in nessuno degli anni in questione gli è stata erogata la carta elettronica, dell'importo pari ad € 500 annui, istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati all'aggiornamento e alla formazione professionale del personale docente di ruolo a tempo indeterminato.
Tanto premesso, richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la carta docente in questione, evidenziatane l'incompatibilità con le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999, che sanciscono il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato a parità di mansioni, incompatibilità già accertata dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza del 18
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maggio 2022, e ribadita, pertanto, l'esigenza di interpretare la normativa interna in senso conforme al diritto eurounitario, così come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento, tramite carta elettronica, della somma di € CP_1
500 per ciascuno degli anni scolastici in cui ha svolto incarichi di supplenza, ovvero, in subordine, al pagamento della somma corrispondente al valore della carta docente a titolo di risarcimento del danno.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha ribadito la legittimità dell'operato CP_1 dell'Amministrazione scolastica in punto di mancata erogazione che della carta elettronica al personale docente assunto con contratto a tempo determinato stante la sussistenza di “ragioni oggettive” idonee a giustificare il differenziato trattamento tra personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato e personale docente assunto con contratto a termine.
Il Tribunale osserva quanto segue.
1. L'art. 1, commi 121 e ss, della legge n. 107 del 2015, dispone: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta Controparte_3
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 24706/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. IACOBELLI GIANNI EMILIO ricorrente contro
Controparte_1
Funzionario Avv. MOLFESE ALESSANDRA resistente
OGGETTO: carta docente.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.7.23, ha adito l'intestato Tribunale esponendo: di Parte_1 aver prestato servizio come docente precario alle dipendenze del in base a Controparte_1
contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/23;
che in nessuno degli anni in questione gli è stata erogata la carta elettronica, dell'importo pari ad € 500 annui, istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati all'aggiornamento e alla formazione professionale del personale docente di ruolo a tempo indeterminato.
Tanto premesso, richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la carta docente in questione, evidenziatane l'incompatibilità con le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999, che sanciscono il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato a parità di mansioni, incompatibilità già accertata dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza del 18
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maggio 2022, e ribadita, pertanto, l'esigenza di interpretare la normativa interna in senso conforme al diritto eurounitario, così come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento, tramite carta elettronica, della somma di € CP_1
500 per ciascuno degli anni scolastici in cui ha svolto incarichi di supplenza, ovvero, in subordine, al pagamento della somma corrispondente al valore della carta docente a titolo di risarcimento del danno.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha ribadito la legittimità dell'operato CP_1 dell'Amministrazione scolastica in punto di mancata erogazione che della carta elettronica al personale docente assunto con contratto a tempo determinato stante la sussistenza di “ragioni oggettive” idonee a giustificare il differenziato trattamento tra personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato e personale docente assunto con contratto a termine.
Il Tribunale osserva quanto segue.
1. L'art. 1, commi 121 e ss, della legge n. 107 del 2015, dispone: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta Controparte_3
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
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