Trib. Castrovillari, sentenza 12/03/2025, n. 462

TRIB Castrovillari
Sentenza
12 marzo 2025
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TRIB Castrovillari
Sentenza
12 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 12/03/2025, n. 462
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 462
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2408 del R.G.A.C. 2019, promossa da:
AN US (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
Emilia NN e Alcide Simonetti e nello studio di quest'ultimo in Spezzano Albanese
alla Via Alfonso Cucci, n. 41, elettivamente domicilia;

- opponente –
contro
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. (C.F.: 096339510000), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Camilleri e nel cui studio in Catania, Via
Giacomo Leopardi n. 63, elettivamente domicilia;

- opposta -
Oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo n.400/2019, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data
26.05.2019.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 21.10.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
RG 2408/2019 all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato NN US conveniva in giudizio il
Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., spiegando opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
400/2019 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 26.05.2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 49.317,74, quale credito fondato sulla fattura n. 078711021102058A del 07.07.2017 per l'erogazione nel periodo
17.02.2012 - 16.02.2017. Eccepiva l'inesigibilità del credito per asserito difetto di legittimazione passiva dell'odierno opponente e l'insussistenza della pretesa creditoria per inesistenza di alcun rapporto contrattuale.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 31.01.2020 si costituiva in giudizio la Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva istruita mediante produzione documentale e all'udienza del 21.10.2024 il giudice tratteneva in decisione la causa con termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposto di note conclusive e memorie di repliche.
Si da atto che l'odierno giudicante è intervenuto nella fase decisoria.
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1. Preliminarmente andrà rigettata l'eccezione relativa al mancato tentativo obbligatorio di conciliazione. In tale sede si conferma, e qui si intende integralmente riportata e trascritta,
RG 2408/2019
l'ordinanza di rigetto della predetta eccezione emessa da questo Tribunale in data
21.02.2020.
2. Sempre in via preliminare, anche in applicazione del principio della ragione più liquida,
va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte opponente che andrà rigettata, in quanto, sulla base dell'attività istruttoria espletata, anche a mezzo delle allegazioni documentali, trattasi di questione dirimente in relazione alla decisione del giudizio. Giova al riguardo puntualizzare, in diritto, che la legittimazione attiva e passiva,
intesa come legittimazione ad agire, consiste nella titolarità del potere e del dovere -
rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso, con la conseguenza che, ove risulti che, secondo detta prospettazione,
l'attore o il convenuto non possono identificarsi con il soggetto rispettivamente avente diritto o tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, la domanda deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva o passiva.
In altri termini, il controllo circa la legitimatio ad causam si risolve nell'accertare se,
secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, questi ed il convenuto assumano,
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