Trib. Paola, sentenza 15/01/2025, n. 76

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 15/01/2025, n. 76
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 76
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Alberto
CAPRIOLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe
TRA
IS IC (C.F. [...]), quale procuratore di IS
NO ER (C.F. [...]), giusta procura generale a Notar Amato del 30.08.1996, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Carratelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza (CS), alla via Sabotino n. 55, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione;

ATTORE
E
AGENZIA DEL DEMANIO (C.F. 06340981007), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro (c.f. 80004580793) ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'ufficio, sita in Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore n. 34, in virtù di delega ex art. 2, R.D.
30 ottobre 1933, n. 1611
, posta in calce alla comparsa di risposta;

CONVENUTA
NONCHE'
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (c.f. e p.iva 13756881002), in persona del
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. OB Malomo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo n. 81, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta;

CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.)
CONCLUSIONI: come da note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo posta in proprio in data 17.10.2019, il sig.
SC ED, n.q. di procuratore di SC AG OB, convenendo in giudizio, dinanzi il
Tribunale di Paola, Agenzia del Demanio, in p.l.r.p.t. e Agenzia delle Entrate – Riscossione, in
p.l.r.p.t., proponeva opposizione, ex art. 615 c.p.c., avverso cartella di pagamento n.
03420180027740944004, con la quale l'agente della riscossione aveva richiesto il pagamento di euro 74.862,73, nonché avverso il ruolo emesso dall'Agenzia del Demanio, siccome illegittimi, errati, ingiusti e infondati.
A fondamento della proposta opposizione, l'attore, nel dedurre che la controversia apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario e che per l'esercizio della relativa domanda non era previsto alcun termine decadenziale, trattandosi di azione volta all'accertamento negativo del credito, ex art.
615 c.p.c.
, eccepiva la nullità della cartella opposta per insussistenza del credito azionato e per difetto di motivazione, deducendo che la stessa si riferiva a un ruolo emesso dall'Agenzia del demanio in virtù di “utilizzo senza titolo in c.t. del Comune di Grisolia … per il periodo 01.01.2010
31.12.2017” e asserendo che non sussisteva, in realtà, utilizzo alcuno dei terreni demaniali senza titolo per il periodo indicato in cartella, non essendo, peraltro, intervenuto sul punto alcun accertamento. Il medesimo attore, poi, proseguiva nell'eccepire la nullità dell'atto opposto, della pretesa in esso contenuta e di ogni atto consequenziale, per difetto di motivazione, asserendo che lo stesso non conteneva l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa, né dal medesimo era possibile comprendere le modalità di calcolo impiegate dall'amministrazione per la determinazione del credito esigito, al fine di consentire al contribuente, destinatario dell'atto, di verificarne la correttezza. A detta di parte attrice, peraltro, l'obbligo di motivazione si estrinsecava, altresì, nell'allegazione di ogni atto richiamato in quello, poi, effettivamente notificato, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente. Nel richiamare, poi, l'art. 17 del D.Lgs. 46/1999, che prevede che possano essere iscritti a ruolo i crediti degli enti pubblici, esclusi quelli economici, concludeva affermando che, essendo l'Agenzia del
Demanio un ente pubblico economico, la stessa non avrebbe potuto agire tramite l'iscrizione a ruolo dell'asserito credito. In ultimo, eccepiva la nullità della cartella opposta per omessa indicazione, quale obbligo di motivazione, delle modalità di calcolo degli interessi.
Tanto premesso, l'attore instava per la sospensione, in via preliminare, dell'esecutorietà della cartella impugnata, stante i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
chiedeva, inoltre, dichiararsi la nullità della cartella di pagamento opposta, ovvero accertarsi e riconoscere che
l'Agenzia Demanio e, per esso, l'agente della riscossione non avevano diritto ad agire nei confronti dell'opponente per l'importo di cui alla cartella impugnata, con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario, avv. Giuseppe Carratelli.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data
5.02.2020, si costituiva in giudizio l'Agenzia del Demanio, in p.l.r.p.t., la quale, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedeva, previo rigetto della domanda di sospensione della cartella impugnata, rigettarsi la domanda avversaria, siccome inammissibile e/o infondata per i motivi dedotti in narrativa, con conseguente declaratoria di non dovutezza delle somme di ruolo portate dalla cartella e dei relativi accessori di legge, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 18.11.2020, si costituiva in giudizio
Agenzia delle Entrate – Riscossione, in p.l.r.p.t., la quale, previo rigetto della chiesta sospensiva, instava, preliminarmente, per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva della deducente in relazione alla fase precedente alla consegna del ruolo;
nel merito, chiedeva rigettare la domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. OB Malomo.
Rigettata la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella, stante l'assenza dei presupposti di legge, espletata la trattazione della controversia, all'udienza del 25.09.2024, le parti, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, precisavano le conclusioni e il
Giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate sia dall'Ente impositore che dell'agente della riscossione. In tema di opposizione a cartella esattoriale, qualora vengano contestati comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del credito che dal concessionario della riscossione, entrambi sono legittimati passivi nel giudizio e, in caso di annullamento della cartella medesima, possono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., senza che vi sia necessità di specifica motivazione al riguardo (cfr. Cass. civ., sez. 6, Ordinanza n. 23459 del 10/11/2011).
Si evidenzia, infatti, che “In tema di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo di entrate di natura non tributaria, qualora il debitore abbia impugnato la cartella di pagamento, emessa dall'Agente della riscossione, per motivi che attengono a vizi della cartella medesima, compreso il vizio di motivazione, l'impugnazione deve essere rivolta nei confronti dell'Agente della riscossione, il quale, ove assuma che il vizio sia imputabile all'ente impositore, può estendere il giudizio a quest'ultimo” (Cass., sez. III, sentenza n. 3707 del 25.02.2016, Rv. 638876). Al contempo, è stato di recente statuito dalla Corte che “In caso di impugnazione della cartella esattoriale per vizio di motivazione, legittimato passivo non è il concessionario, ma l'ente impositore, cui solamente è imputabile tale vizio, essendo la cartella riproduttiva del ruolo” (Cass., sez. V, sentenza n. 8329 del
29.04.2020, Rv. 657590).
Epperò, è opportuno anche ricordare che “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali [..], e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del