Trib. Bologna, sentenza 15/01/2025, n. 44

TRIB Bologna
Sentenza
15 gennaio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Bologna
Sentenza
15 gennaio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 15/01/2025, n. 44
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 44
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1327/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1327/2022 promossa da:
RE RI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. FERRETTI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FERRETTI
FRANCESCA
ATTORE
Contro
ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L. (C.F.
02780831208), con il patrocinio dell'avv. MARESCOTTI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in
VIA DANTE 34 BOLOGNA presso il difensore avv. MARESCOTTI FABRIZIO
CONVENUTO
TA UT (C.F. 00110750221) rappresentato e difeso dall'avv. GIRARDI ANDREA e dell'avv.
GALAS LAURA ([...]) VIA BRENNERO 139 TRENTO;
elettivamente domiciliato in VIA BRENNERO 139 38121 TRENTO presso il difensore avv. GIRARDI ANDREA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 8
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12-07-2022, RI RE conveniva in giudizio
Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno srl, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di essere stato assunto dal Comune di Casalecchio di Reno, in data 23-12-2002, con mansioni di Esecutore Tecnico addetto ai Servizi Cimiteriali, all'epoca gestiti dal Comune di Casalecchio di Reno, e di essere poi transitato con passaggio diretto alle dipendenze di Se.Cim, società a capitale pubblico detenuta dal consorzio dei Comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa e Monte San Pietro, con qualifica di Operaio addetto ai servizi Cimiteriali e con inquadramento al Livello 4 B del C.C.N.L. Federambiente.
Precisava che alle dipendenze della Se.Cim srl, aveva acquisito la qualifica di Necroforo Coordinatore della Squadra degli Operatori Cimiteriali, con inquadramento dapprima nel Livello 5° B e successivamente 5°. Affermava poi che in data 01-01-2019, era transitato direttamente alle dipendenze della Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno srl, con la quale era continuato il rapporto di lavoro. Precisava che in qualità di Coordinatore della Squadra degli operatori cimiteriali, si era sempre occupato dell'organizzazione e dei turni di lavoro, nonchè della manutenzione ordinaria, mentre per la manutenzione straordinaria, sia nel caso di segnalazioni esterne, sia nel caso che ne avesse rilevato direttamente l'esigenza, aveva sempre effettuato la verifica preliminare, allo scopo di valutare il tipo di intervento necessario e l'entità della spesa, riferendo poi al Geometra IN o all'Ing. AT, nella loro veste rispettivamente di Consulente Tecnico e Legale Rappresentante della società convenuta. Proseguiva affermando che in data 25-06-2018, aveva ricevuto dalla Segreteria del Comune di Zola Predosa, via e mail, la segnalazione della caduta di calcinacci sull'angolo esterno di un edificio del cimitero, e mail nella quale gli si chiedeva di verificare i danni. Allegava di avere proceduto all'operazione, unitamente al collega IO PA, utilizzando una scala estensibile in dotazione alla società convenuta, scala costituita da una parte fissa e da una parte mobile. Allegava poi che dopo avere montato la scala in modo da raggiungere l'altezza del cornicione, il ricorrente ed il collega PA, l'avevano appoggiata all'angolo del portico dietro il quale vi era la colonna da cui erano caduti i calcinacci, ed il ricorrente era salito sulla scala, mentre il collega PA la teneva ferma, fino a raggiungere l'altezza del cornicione di circa 5 metri. Allegava ancora che, giunto all'altezza del cornicione, mentre lo visionava, la scala si era richiusa a causa di un malfunzionamento del sistema di blocco, e lo stesso ricorrente era precipitato in basso, con i piedi sui pioli, ed infine era caduto a terra in piedi, ed era poi ricaduto all'indietro, sbattendo la nuca su un cordolo di cemento.
pagina 2 di 8
Precisava di essere stato immediatamente soccorso e portato all'ospedale, dove gli era stata diagnosticata la frattura del polo inferiore della rotula destra con disinserzione del tendine rotuleo del ginocchio destro. Proseguiva affermando che l'Inail aveva riconosciuto l'eziologia lavorativa dell'infortunio, con un'invalidità permanente del 6% ed un'invalidità temporanea fino al 17-10-2018, ed aveva liquidato a titolo di danno biologico, la somma di Euro 4.807,33. Affermava poi che IT Mutua Assicurazioni spa, compagnia assicuratrice di Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno srl, aveva provveduto a liquidare al ricorrente la somma di Euro 10.000,00 a titolo di danno differenziale, attribuendo al ricorrente un concorso di colpa nella misura del 70%. Affermava ancora che l'infortunio sul lavoro in questione, era stato oggetto di sentenza penale del Tribunale di Bologna N°2800/2021, passata in giudicato, che aveva riscontrato la violazione delle norme di prevenzione e tutela della salute in capo ad Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno srl, con violazione dell'art. 2807 c.c. e degli art. 71 commi 1 e 4 del Dlgs N°81/2008, senza riconoscere alcun concorso di colpa in capo al danneggiato RI RE. Ribadiva quindi che la responsabilità del sinistro in oggetto era da scriversi in toto alla società convenuta, e chiedeva la condanna della stessa alla rifusione dell'intero danno differenziale, determinato complessivamente in 32.661,50 Euro, detratto quanto già corrisposto allo stesso titolo dall'Inail e dalla compagnia assicurativa, per complessivi Euro 14.807,33. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat e con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno srl, eccependo in primo luogo di essere assicurata per la responsabilità civile, con IT Mutua Assicurazioni spa, di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in giudizio a manleva. Nel merito eccepiva che il sinistro si era verificato per colpa assorbente del ricorrente, che pur non essendovi tenuto, in ragione delle mansioni assegnate, e senza che nessun superiore gli avesse impartito il relativo ordine, aveva effettuato un sopralluogo sullo stato di un cornicione situato a metri 5 di altezza, utilizzando una scala presente nel magazzino della società convenuta. Contestava poi la quantificazione
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi