Trib. Lecco, sentenza 30/01/2024, n. 3
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Testo completo
N. R.G. 315/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. M L Presidente
dott. C S B Giudice
dott. A C Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 315/2023 V.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONIO MAIMONE
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) e (C.F. , C.F._3 Controparte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. SALVINA DI MERCURIO
con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per : “IN VIA PRELIMINARE: Parte_1
Per i motivi esposti in atti rigettarsi le pretese avversarie di declaratoria d'incompetenza di questo
Tribunale relativamente alla richiesta della sig.ra di mantenimento del minore Parte_1
a far data dalla cessazione della convivenza more uxorio nonché di estromissione dal Per_1 presente giudizio dei sig.ri e per asserita carenza di CP_2 Controparte_3 legittimazione passiva degli stessi, con ogni conseguente statuizione di Legge.
NEL MERITO:
Per i motivi esposti in atti, contrariis reiectis:
pagina 1 di 17 1) disporsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre sig.ra Persona_2 Parte_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art.337-quater c.c., valutando altresì la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la pronunzia di decadenza del padre sig. dalla Controparte_1 responsabilità genitoriale ex art.330 c.c., con ogni conseguente statuizione come per Legge e di giustizia;
2) disporsi altresì che la frequentazione di con il padre durante le ferie estive e le festività Per_1
(da determinarsi in misura ed in modo tale da consentire anche alla ricorrente di trascorrere tempo con il figlio in questi periodi di festa) e le decisioni di maggior interesse per Per_1 vengano regolamentate tenendo conto di quanto evidenziato e documentato in atti nonché dell'inidoneità educativa del sig. quale risultante dal comportamento dal Controparte_1 medesimo tenuto rispetto alle proprie responsabilità genitoriali nonché soprattutto del preminente interesse del minore, con ogni conseguente statuizione come per Legge e di giustizia;
3) dichiararsi tenuto e per l'effetto ordinarsi al sig. di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio minore versando alla madre sig.ra entro il Per_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di €.300,00 o quello diverso – maggiore o minore – che verrà ritenuto congruo, nonché a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di secondo lo schema di cui al Protocollo adottato presso il Per_1
Tribunale di Lecco in data 29.03.2018 e di seguito testualmente riportato:
“- SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal
[...]
;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea Organizzazione_1 prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo
pagina 2 di 17 cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio
(anche estivi) all'estero;
f) gite scolastiche con pernottamento.
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi
o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi
e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
g)
l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”;
4) ordinarsi al sig. di corrispondere alla sig.ra il contributo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore a partire dalla data di cessazione della relazione more Per_1 uxorio (20.05.2015) - nella misura che verrà determinata nel corso del procedimento e ritenuta di giustizia anche in via equitativa - ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt.148, 316 bis e 1299 c.c.;
pagina 3 di 17 5) qualora il sig. fosse impossibilitato a provvedere al mantenimento del figlio Controparte_1 minore e/o al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui sopra, dichiararsi tenuti Per_1
i nonni paterni sig.ri e a fornire al loro figlio nonché CP_2 Controparte_3 padre di i mezzi necessari affinché possa adempiere i propri doveri nei suoi confronti e Per_1 per l'effetto ordinarsi agli stessi di provvedere ex art.316-bis c.c. in tal senso;
6) adottarsi, rispetto ai nonni paterni sig.ri e i CP_2 Controparte_3 provvedimenti necessari ed idonei sia a tutelare il benessere psico-fisico del minore sia a garantirne la crescita serena ed equilibrata. In particolare, nel caso in cui venisse mantenuta la frequentazione tra ed i nonni paterni, ordinarsi agli stessi – quando il nipote si trova con Per_1 loro - di fare in modo che dorma da solo nel proprio letto, di consultarsi previamente con la madre per le sue visite mediche, di concordare con la medesima sia gli orari per i pasti ed il riposo del minore - potendo derogarvi solo eccezionalmente - sia i momenti di svago ed i regali che non devono essere sproporzionati rispetto alla sua età, rispettando i rispettivi ruoli, di non pretendere da di contattarli necessariamente ma di lasciare che ciò avvenga con Per_1 spontaneità nel rispetto della personalità e degli impegni del minore.
Con integrale rifusione delle spese di lite.
°°°
AD ISTRUTTORIA:
A) Assumersi informazioni – anche mediante assunzione di prova delegata ex art.203 c.p.c. ove necessario – sulle seguenti circostanze di fatto:
1) Vero che nell'anno 2009 la sig.ra intratteneva una relazione more uxorio Parte_1 con il sig. convivendo con lo stesso a partire da Settembre – Ottobre 2010 Controparte_1 presso i nonni paterni, sig.ri e , a Pachino (SR)? CP_2 Controparte_3
2) Vero che nel mese di Dicembre 2012 la coppia prendeva in gestione – grazie all'aiuto economico delle rispettive famiglie - una pasticceria con l'intento di acquistarla, stipulando un contratto d'affitto con riscatto che prevedeva il versamento di una caparra di €.30.000,00 ed il pagamento di €.1.200,00 per la gestione nonché di €.1.200,00 per l'affitto?
3) Vero che
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. M L Presidente
dott. C S B Giudice
dott. A C Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 315/2023 V.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONIO MAIMONE
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) e (C.F. , C.F._3 Controparte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. SALVINA DI MERCURIO
con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per : “IN VIA PRELIMINARE: Parte_1
Per i motivi esposti in atti rigettarsi le pretese avversarie di declaratoria d'incompetenza di questo
Tribunale relativamente alla richiesta della sig.ra di mantenimento del minore Parte_1
a far data dalla cessazione della convivenza more uxorio nonché di estromissione dal Per_1 presente giudizio dei sig.ri e per asserita carenza di CP_2 Controparte_3 legittimazione passiva degli stessi, con ogni conseguente statuizione di Legge.
NEL MERITO:
Per i motivi esposti in atti, contrariis reiectis:
pagina 1 di 17 1) disporsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre sig.ra Persona_2 Parte_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art.337-quater c.c., valutando altresì la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la pronunzia di decadenza del padre sig. dalla Controparte_1 responsabilità genitoriale ex art.330 c.c., con ogni conseguente statuizione come per Legge e di giustizia;
2) disporsi altresì che la frequentazione di con il padre durante le ferie estive e le festività Per_1
(da determinarsi in misura ed in modo tale da consentire anche alla ricorrente di trascorrere tempo con il figlio in questi periodi di festa) e le decisioni di maggior interesse per Per_1 vengano regolamentate tenendo conto di quanto evidenziato e documentato in atti nonché dell'inidoneità educativa del sig. quale risultante dal comportamento dal Controparte_1 medesimo tenuto rispetto alle proprie responsabilità genitoriali nonché soprattutto del preminente interesse del minore, con ogni conseguente statuizione come per Legge e di giustizia;
3) dichiararsi tenuto e per l'effetto ordinarsi al sig. di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio minore versando alla madre sig.ra entro il Per_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di €.300,00 o quello diverso – maggiore o minore – che verrà ritenuto congruo, nonché a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di secondo lo schema di cui al Protocollo adottato presso il Per_1
Tribunale di Lecco in data 29.03.2018 e di seguito testualmente riportato:
“- SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal
[...]
;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea Organizzazione_1 prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo
pagina 2 di 17 cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio
(anche estivi) all'estero;
f) gite scolastiche con pernottamento.
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi
o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi
e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
g)
l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”;
4) ordinarsi al sig. di corrispondere alla sig.ra il contributo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore a partire dalla data di cessazione della relazione more Per_1 uxorio (20.05.2015) - nella misura che verrà determinata nel corso del procedimento e ritenuta di giustizia anche in via equitativa - ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt.148, 316 bis e 1299 c.c.;
pagina 3 di 17 5) qualora il sig. fosse impossibilitato a provvedere al mantenimento del figlio Controparte_1 minore e/o al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui sopra, dichiararsi tenuti Per_1
i nonni paterni sig.ri e a fornire al loro figlio nonché CP_2 Controparte_3 padre di i mezzi necessari affinché possa adempiere i propri doveri nei suoi confronti e Per_1 per l'effetto ordinarsi agli stessi di provvedere ex art.316-bis c.c. in tal senso;
6) adottarsi, rispetto ai nonni paterni sig.ri e i CP_2 Controparte_3 provvedimenti necessari ed idonei sia a tutelare il benessere psico-fisico del minore sia a garantirne la crescita serena ed equilibrata. In particolare, nel caso in cui venisse mantenuta la frequentazione tra ed i nonni paterni, ordinarsi agli stessi – quando il nipote si trova con Per_1 loro - di fare in modo che dorma da solo nel proprio letto, di consultarsi previamente con la madre per le sue visite mediche, di concordare con la medesima sia gli orari per i pasti ed il riposo del minore - potendo derogarvi solo eccezionalmente - sia i momenti di svago ed i regali che non devono essere sproporzionati rispetto alla sua età, rispettando i rispettivi ruoli, di non pretendere da di contattarli necessariamente ma di lasciare che ciò avvenga con Per_1 spontaneità nel rispetto della personalità e degli impegni del minore.
Con integrale rifusione delle spese di lite.
°°°
AD ISTRUTTORIA:
A) Assumersi informazioni – anche mediante assunzione di prova delegata ex art.203 c.p.c. ove necessario – sulle seguenti circostanze di fatto:
1) Vero che nell'anno 2009 la sig.ra intratteneva una relazione more uxorio Parte_1 con il sig. convivendo con lo stesso a partire da Settembre – Ottobre 2010 Controparte_1 presso i nonni paterni, sig.ri e , a Pachino (SR)? CP_2 Controparte_3
2) Vero che nel mese di Dicembre 2012 la coppia prendeva in gestione – grazie all'aiuto economico delle rispettive famiglie - una pasticceria con l'intento di acquistarla, stipulando un contratto d'affitto con riscatto che prevedeva il versamento di una caparra di €.30.000,00 ed il pagamento di €.1.200,00 per la gestione nonché di €.1.200,00 per l'affitto?
3) Vero che
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