Trib. Roma, sentenza 18/06/2024, n. 7154
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa L C, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 40687/2023 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentato e difeso Parte_1 dagli Avv.ti E M e R R, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive. CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come nel ricorso, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 21/12/2023 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la sig.ra Controparte_1 esponendo di avere lavorato alle sue dipendenze, quale collaboratore domestico, dal 29/12/2022 al 10/7/2023, presso la di lei abitazione sita in Roma alla via
Cavalese n. 24, incaricato della cura e della pulizia della casa, nonché delle mansioni di autista, con orario di lavoro dall'assunzione al 31/3/2023 dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 13:30, mutato dall'1/4/2023 fino alla cessazione del
rapporto dal lunedì al sabato dalle 14:30 alle 18:30, sempre per complessive 24 ore settimanali. Dedotto di non avere mai potuto fruire di ferie e di avere lavorato nei giorni di festività infrasettimanale, il ricorrente lamentava la mancata regolarizzazione del rapporto e l'omessa corresponsione della 13ª mensilità, nonché della retribuzione per gli ultimi 10 giorni di lavoro e del TFR, oltreché il licenziamento senza preavviso, sicché concludeva domandando l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni: «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, (…) accogliere il presente ricorso ed accertare che tra quale datrice di lavoro, e Controparte_1
quale lavoratore, è intercorso un Parte_1 rapporto di lavoro domestico dal 29 dicembre 2022 al 10 luglio 2023 della durata di 24 ore settimanali, ovvero della diversa durata che risulterà in corso di causa, e conseguentemente condannare al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di euro 2.312,24 o Parte_1 di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, (…)", oltre accessori e refusione delle spese, da distrarsi in favore dell'avvocato E M. Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, ometteva di costituirsi in giudizio la convenuta la quale, pertanto, Controparte_1 all'udienza del 12/3/2024 era dichiarata contumace. La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata all'atto introduttivo, nonché con prova orale, per interpello e testimoni. All'udienza del 23/4/2024, fissata per l'assunzione del mezzo di prova, la convenuta non si presentava a rendere interrogatorio formale, senza giustificazione. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. Il ricorso è fondato.
Le domande di natura retributiva azionate dal ricorrente traggono fondamento dall'asserita sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato in ambito domestico, per tutto il periodo dal 29/12/2022 al 10/7/2023. 2.1 Gravava, pertanto, certamente, sul ricorrente, secondo la previsione generale di cui all'articolo 2697 c.c., l'onere di dimostrare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, con le mansioni, la durata e l'orario di lavoro indicati in ricorso. Posto che può dirsi principio acquisito al sistema ordinamentale quello per cui ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, che di rapporto di lavoro autonomo, in base al contenuto del suo concreto atteggiarsi, la nozione di subordinazione, come
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enucleata dagli interpreti a seguito di un travagliato iter interpretativo, è ricostruibile ex post soltanto alla luce di alcuni elementi sintomatici, tra cui, soprattutto, assume natura caratterizzante l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che si traduce nella presenza di un potere gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui evincerne l'etero- determinazione, peraltro non da valutare in astratto, ma da apprezzare in concreto, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (cfr., da ultimo, Cass., n. 11207 del 14 maggio 2009);
a ciò fanno, poi, da corollario altri indici presuntivi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, che possono avere una portata sussidiaria ai fini della prova della subordinazione e possono essere decisivi solo se valutati globalmente e non singolarmente (cfr., per tutte, Cass. 20 luglio 2003, n. 9900, Cass. e Cass. 19 maggio 2000, n. 6570). È, quindi, proprio il requisito dell'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare altrui, derivante dallo stabile e continuo inserimento nell'apparato aziendale del datore di lavoro, che vale in primo luogo a caratterizzare il tipo contrattuale, dovendosi utilizzare gli altri elementi discriminanti solo nel caso di oggettiva difficoltà a ricostruire quest'ultimo in maniera attendibile (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., 11 aprile 2008, n. 9545 e Cass.,
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