Trib. Taranto, sentenza 11/01/2024, n. 37

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 11/01/2024, n. 37
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 37
Data del deposito : 11 gennaio 2024

Testo completo

R. G. n° 5633/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 gennaio 2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
ER GA, rappr. e dif. dall'avv. Cinzia FILOTICO - Ricorrente - contro
I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio ANDRIULLI - Convenuto -
OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26 luglio 2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata, esposto che in data 20 aprile 2022 le era stato comunicato il disconoscimento della sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza per gli anni 2018, 2019 e 2020, in riferimento alle giornate lavorative assertivamente svolte presso le aziende “NUOVA ORTOJONICA SRL SOC. AGRIC.” e
PICCIONE GIUSEPPE” (per le mansioni, gli orari ed i periodi specificati nell'atto introduttivo del giudizio) e che alcun effetto aveva sortito il successivo ricorso amministrativo del 18 giugno 2022, ha quindi chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di dichiarare il proprio diritto alla iscrizione di cui sopra, con ogni conseguenza di legge.
1
Sentenza R.G. n° 5633/22
L'I.N.P.S., costituitosi, si è opposto all'accoglimento del ricorso riportandosi, in sostanza, agli accertamenti effettuati in sede amministrativa e, quindi, disconoscendo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex adverso dedotto.
Escussi i testi addotti, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Va innanzitutto rilevato che non risulta intervenuta, nella controversia in esame, alcuna fattispecie decadenziale (ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970,
n. 7
, convertito con modifiche nella l. 11 marzo 1970, n. 83), avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 43, comma 7, d. l. n. 76/2020 (conv. con l. n.
120/2020), con cui il legislatore, modificando il comma 7 dell'art. 38, d. l. n.
98/2011
, ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate.
Nel merito, il ricorso risulta fondato.
Occorre innanzitutto rimarcare che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993;
ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio
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