Trib. Foggia, sentenza 03/01/2024, n. 5
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Testo completo
N. R.G. 9105/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosaria Sala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. r.g. 9105/2017 promossa da:
DR DI ST (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MACCARONE
ANTONIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il difensore;
Attore contro
UC DI ST (C.F. [...]);
Convenuta Contumace
Oggetto: Scioglimento Comunione.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Di TI EA ha convenuto in giudizio la propria sorella germana, Di TI IA, al fine di ottenere dall'adito Tribunale lo scioglimento della comunione dell'immobile analiticamente indicato nell'atto introduttivo con la conseguente attribuzione
a ciascun avente diritto -previa determinazione del valore dell'intero- della porzione del detto bene corrispondente alla quota di appartenenza, con obbligo di rendiconto a carico della detta germana e conseguente condanna della stessa al pagamento della propria quota dei frutti dalla stessa percepiti, oltre al rimborso delle spese sostenute per la successione dei loro genitori, originari proprietari del bene de quo. Il tutto con vittoria delle spese processuali.
Non si costituiva la convenuta, Di TI IA, nonostante la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo, sicchè ne veniva dichiarata la contumacia.
In sede di precisazione delle conclusioni, all'esito dell'espletata CTU, l'attore chiedeva
l'attribuzione a se medesimo dell'intero immobile e l'obbligo di corresponsione del conguaglio a carico della convenuta, così come previsto dal ctu nel progetto divisionale n.1.
pagina 1 di 5
Espletata la fase istruttoria a mezzo di prova testimoniale e CTU, la causa veniva trattenuta in decisione.
*** ** ***
E' pacifico il diritto dell'attore allo scioglimento della comunione dell'immobile dedotto in causa, scioglimento cui non si è opposta la convenuta, non essendosi costituita in giudizio.
Quanto all'azione di rendiconto, pure proposta dall'attore, si rileva che la stessa è fondata e, pertanto, va accolta.
In proposito, infatti, dalle risultanze della prova testimoniale è emerso che “… Di TI IA, da oltre dieci anni, detiene in maniera esclusiva l'immobile urbano sito in Carpino, Via Matteotti, così come descritto nella premessa dell'atto di citazione che mi viene letta…” (cfr. deposizione teste Di TI
Leonarda, verb. ud. 19/07/2019), circostanza evidenziata anche dal ctu il quale ha affermato che “…
l'immobile risulta, dalla lettura degli atti di causa, in possesso di Di TI IA, …”.
Ciò posto, si evidenzia che il compendio immobiliare da dividere è costituito da un locale a piano terra sito a Carpino in via Giacomo Matteotti n. 61, censito nel catasto fabbricati di Carpino al foglio 65, particella 896, sub. 5, libero da formalità pregiudizievoli.
In corso di causa è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio tramite l'ing. Giuseppe La Torre, al fine di verificare la consistenza e l'eventuale divisibilità del detto immobile, ed in tal caso di predisporre un progetto di divisione, previa valutazione dello stesso e quantificazione delle quote di appartenenza.
Il Ctu -dopo aver stimato il valore dell'immobile in E. 6.072,00 nonché il valore di ciascuna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosaria Sala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. r.g. 9105/2017 promossa da:
DR DI ST (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MACCARONE
ANTONIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il difensore;
Attore contro
UC DI ST (C.F. [...]);
Convenuta Contumace
Oggetto: Scioglimento Comunione.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Di TI EA ha convenuto in giudizio la propria sorella germana, Di TI IA, al fine di ottenere dall'adito Tribunale lo scioglimento della comunione dell'immobile analiticamente indicato nell'atto introduttivo con la conseguente attribuzione
a ciascun avente diritto -previa determinazione del valore dell'intero- della porzione del detto bene corrispondente alla quota di appartenenza, con obbligo di rendiconto a carico della detta germana e conseguente condanna della stessa al pagamento della propria quota dei frutti dalla stessa percepiti, oltre al rimborso delle spese sostenute per la successione dei loro genitori, originari proprietari del bene de quo. Il tutto con vittoria delle spese processuali.
Non si costituiva la convenuta, Di TI IA, nonostante la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo, sicchè ne veniva dichiarata la contumacia.
In sede di precisazione delle conclusioni, all'esito dell'espletata CTU, l'attore chiedeva
l'attribuzione a se medesimo dell'intero immobile e l'obbligo di corresponsione del conguaglio a carico della convenuta, così come previsto dal ctu nel progetto divisionale n.1.
pagina 1 di 5
Espletata la fase istruttoria a mezzo di prova testimoniale e CTU, la causa veniva trattenuta in decisione.
*** ** ***
E' pacifico il diritto dell'attore allo scioglimento della comunione dell'immobile dedotto in causa, scioglimento cui non si è opposta la convenuta, non essendosi costituita in giudizio.
Quanto all'azione di rendiconto, pure proposta dall'attore, si rileva che la stessa è fondata e, pertanto, va accolta.
In proposito, infatti, dalle risultanze della prova testimoniale è emerso che “… Di TI IA, da oltre dieci anni, detiene in maniera esclusiva l'immobile urbano sito in Carpino, Via Matteotti, così come descritto nella premessa dell'atto di citazione che mi viene letta…” (cfr. deposizione teste Di TI
Leonarda, verb. ud. 19/07/2019), circostanza evidenziata anche dal ctu il quale ha affermato che “…
l'immobile risulta, dalla lettura degli atti di causa, in possesso di Di TI IA, …”.
Ciò posto, si evidenzia che il compendio immobiliare da dividere è costituito da un locale a piano terra sito a Carpino in via Giacomo Matteotti n. 61, censito nel catasto fabbricati di Carpino al foglio 65, particella 896, sub. 5, libero da formalità pregiudizievoli.
In corso di causa è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio tramite l'ing. Giuseppe La Torre, al fine di verificare la consistenza e l'eventuale divisibilità del detto immobile, ed in tal caso di predisporre un progetto di divisione, previa valutazione dello stesso e quantificazione delle quote di appartenenza.
Il Ctu -dopo aver stimato il valore dell'immobile in E. 6.072,00 nonché il valore di ciascuna
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