Trib. Lecce, sentenza 23/09/2024, n. 2937
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona della giudice dott.ssa C M, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9862 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. G D M, come da mandato in atti;
- OPPONENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. D C, come da mandato in atti;
- OPPOSTA -
OGGETTO: alimenti (opposizione a decreto ingiuntivo).
All'udienza del 24 gennaio 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.12.2021, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il provvedimento monitorio n. 1835/2021, emesso il
6.9.2021 e notificato il 15.11.2021, con il quale gli era stato ingiunto da CP_1 il pagamento della somma complessiva di euro 6.770,00, oltre interessi e spese, a
[...] titolo di Assegni per il nucleo familiare dovuti dalla data di deposito del decreto di omologa della separazione consensuale (17.10.2018) e fino al 12.5.2021. Ha dedotto l'insussistenza del credito oggetto di ingiunzione, in quanto le parti, al punto o) delle condizioni di separazione, avevano stabilito che gli ANF sarebbero stati percepiti e trattenuti dal padre.
Ha chiesto, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la revoca del decreto opposto.
costituendosi con comparsa depositata il 28.2.2022, ha Controparte_1 contestato le deduzioni e richieste dell'opponente. Ha dedotto, in particolare, che quanto stabilito al punto o) degli accordi di separazione non poteva derogare a quanto previsto
1
dall'art. 211 l. 151/1975 e che la clausola significava soltanto che il padre poteva riscuotere dall'INPS gli ANF, che dovevano, tuttavia, essere poi versati alla moglie, quale genitore collocatario dei figli minori. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 29.8.2022 la giudice designata, tenuto conto delle richieste formulate dai difensori delle parti alla prima udienza di comparizione, ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto opposto e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art.
183 co. 6 c.p.c..
Dopo il deposito delle memorie istruttorie, sono state assunte le prove orali richieste dalle parti, ammesse nei limiti di cui all'ordinanza del 20.5.2023.
Per l'udienza del 24.1.2024, svoltasi mediante trattazione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona della giudice dott.ssa C M, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9862 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. G D M, come da mandato in atti;
- OPPONENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. D C, come da mandato in atti;
- OPPOSTA -
OGGETTO: alimenti (opposizione a decreto ingiuntivo).
All'udienza del 24 gennaio 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.12.2021, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il provvedimento monitorio n. 1835/2021, emesso il
6.9.2021 e notificato il 15.11.2021, con il quale gli era stato ingiunto da CP_1 il pagamento della somma complessiva di euro 6.770,00, oltre interessi e spese, a
[...] titolo di Assegni per il nucleo familiare dovuti dalla data di deposito del decreto di omologa della separazione consensuale (17.10.2018) e fino al 12.5.2021. Ha dedotto l'insussistenza del credito oggetto di ingiunzione, in quanto le parti, al punto o) delle condizioni di separazione, avevano stabilito che gli ANF sarebbero stati percepiti e trattenuti dal padre.
Ha chiesto, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la revoca del decreto opposto.
costituendosi con comparsa depositata il 28.2.2022, ha Controparte_1 contestato le deduzioni e richieste dell'opponente. Ha dedotto, in particolare, che quanto stabilito al punto o) degli accordi di separazione non poteva derogare a quanto previsto
1
dall'art. 211 l. 151/1975 e che la clausola significava soltanto che il padre poteva riscuotere dall'INPS gli ANF, che dovevano, tuttavia, essere poi versati alla moglie, quale genitore collocatario dei figli minori. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 29.8.2022 la giudice designata, tenuto conto delle richieste formulate dai difensori delle parti alla prima udienza di comparizione, ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto opposto e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art.
183 co. 6 c.p.c..
Dopo il deposito delle memorie istruttorie, sono state assunte le prove orali richieste dalle parti, ammesse nei limiti di cui all'ordinanza del 20.5.2023.
Per l'udienza del 24.1.2024, svoltasi mediante trattazione
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