Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 18547
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Testo completo
N. R.G. 28658/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Verbale di udienza del 4/12/2024
Il giorno 4/12/2024 alle ore 12.20 sono comparsi dinanzi al Giudice Assunta
Canonaco: per RT AF, l'avv. Pasquale Picone per delega degli avv.
Rodolfi e Razzante
Per il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, il funzionario
Sandro Nardellotto
I procuratori delle parti discutono ampiamente la causa riportandosi alle rispettive difese e precisano le conclusioni come in atti.
Il Giudice sentite le parti, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16.38, dà atto che i procuratori delle parti si sono allontanati e visto l'art. 429 cpc pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, così di seguito redatta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, all'esito della discussone orale dei procuratori delle parti, all'udienza del 04.12.2024, previo ritiro
pagina 1 di 11
in camera di consiglio, ha emesso mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 28658 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
RT LE rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Rodolfi del Foro di Milano e dal Prof. Avv.
Ranieri Razzante del Foro di Roma, giusta delega in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma, Piazza Farnese n. 105
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Catia Livio, dirigente, e dall'Avv. Sandro Nardellotto, funzionario dell'Ufficio V, Servizio
Affari Legali e Contenzioso, Dipartimento del Tesoro, presso i cui uffici in Roma alla via XX Settembre n. 97 sono domiciliate
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione al decreto sanzionatorio n. 402943/A emesso dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 03.05.2023, e notificato in pari data per la violazione degli obblighi di adeguata verifica e di omessa segnalazione di operazioni sospette.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'odierna udienza del 04.12.2024.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 dlgs 150/2011, depositato in data 05.06.203 (lunedì)
AN FF, Notaio e titolare dell'omonimo studio notarile, con sede di
pagina 2 di 11
esercizio in Guidonia Montecelio (RM), si opponeva al decreto indicato in epigrafe, con il quale era ingiunto di pagare la somma di euro 58.000,00, oltre spese di euro 20,00 per la violazione degli obblighi di cui al d.lgs. n. 231/2007, ovvero: - di adeguata verifica della clientela;
- di segnalazione di operazioni sospette.
Quanto alla violazione dell'obbligo di adeguata verifica, l'illecito contestato riguardava 6 fascicoli, in particolare:
1. il fascicolo Rep. 88319/Racc. 38496 del
01.03.2019 relativo al verbale di assemblea per aumento di capitale da € 300,00 a €
102.300,00 della società ANDAMA S.r.l.;
2. il fascicolo Rep. 88044/Racc. 38345 del 31.01.2019 relativo alla compravendita immobiliare tra OT RL e ON
MA GO del valore di € 187.000,00;
- 3. il fascicolo Rep. 90121/Racc.
39497 del 24.10.2019 relativo alla donazione di quote sociali per un valore di €
846.550,00 tra la PROCACCINI COSTRUZIONI S.r.l. e la società EDIL
GARDEN S.r.l.;
4. fascicolo Rep. 89746/Racc. 39287 del 24.10.2019 relativo al contratto di affitto di azienda tra la D.O.M.E.P. di MA TR e LA
TAVERNA DEL PESCE S.r.l.s.;
- 5. il fascicolo Rep. 90018/Racc. 39439 del
10.10.2019 relativo all'atto di cessione di quote tra la venditrice HI
IO S.R.L. e gli acquirenti ER DA e ER AU per
€ 167.437,50;
6. il fascicolo Rep. 90014/Racc. 39435 relativo al contratto di affitto di azienda tra ETA BETA RL CON UNICO e SOCIO e SI.VA. S.R.L.S. IN
LIQUIDAZIONE.
Quanto alla violazione degli obblighi di segnalazione di operazione sospetta,
l'illecito contestato riguardava tre operazioni:
1. l'atto di cui al Rep. 87979/Racc.
38307 concernente la compravendita immobiliare del 24.01.2019 dell'immobile sito in Roma del fabbricato sito in Roma, via Fratelli Maristi nr. 67 per il prezzo di
€ 400.000,00 intercorsa tra Di CO CA (acquirente) e Di CO
NO (venditore);
2. l'atto Rep. 91091/ Racc. 40114 di cessione quote, datato
pagina 3 di 11
25.02.2020, della Fra.Se Group RL tra la parte venditrice, CI RA e
PP TT, e le parti acquirenti, Dl AT RG e Dl
RI CO, per un totale di € 80.000,00;
3. l'atto Rep. 88895/
Racc. 38808 relativo al verbale di assemblea straordinaria del 14.05.2019 per
l'aumento di capitale della FC ENGINEERING Srl, per un importo da € 25.822,00
a € 370.000,00.
Parte opponente deduceva, in sintesi, quali motivi di opposizione:
1. l'insussistenza dell'illecito sotto il profilo dell'adeguata verifica della clientela, in quanto le contestazioni riguardavano clientela abituale dello studio e la documentazione necessaria per l'adeguata verifica era reperibile “all'interno di un fascicolo specificamente dedicato e dal quale erano desumibili tutti gli elementi per la stipula dei vari atti”. Su tale presupposto riteneva, pertanto, assolto l'obbligo di acquisizione dei dati e delle informazioni ai fini dell'adeguata verifica;
2.
l'insussistenza dell'illecito sotto il profilo della segnalazione delle operazioni, atteso che il Notaio non aveva maturato riguardo alle operazioni oggetto di contestazione alcuno specifico sospetto.
Chiedeva pertanto l'annullamento del decreto e per l'effetto “dichiarare che nulla è dovuto dal TT AN”.
Si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito per brevità anche MEF), chiedendo il rigetto dell'opposizione. Contestava le argomentazioni della difesa dell'opponente e affermava la sussistenza delle violazioni e la loro qualificazione che aveva portato il Mef a irrogare
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Verbale di udienza del 4/12/2024
Il giorno 4/12/2024 alle ore 12.20 sono comparsi dinanzi al Giudice Assunta
Canonaco: per RT AF, l'avv. Pasquale Picone per delega degli avv.
Rodolfi e Razzante
Per il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, il funzionario
Sandro Nardellotto
I procuratori delle parti discutono ampiamente la causa riportandosi alle rispettive difese e precisano le conclusioni come in atti.
Il Giudice sentite le parti, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16.38, dà atto che i procuratori delle parti si sono allontanati e visto l'art. 429 cpc pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, così di seguito redatta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, all'esito della discussone orale dei procuratori delle parti, all'udienza del 04.12.2024, previo ritiro
pagina 1 di 11
in camera di consiglio, ha emesso mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 28658 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
RT LE rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Rodolfi del Foro di Milano e dal Prof. Avv.
Ranieri Razzante del Foro di Roma, giusta delega in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma, Piazza Farnese n. 105
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Catia Livio, dirigente, e dall'Avv. Sandro Nardellotto, funzionario dell'Ufficio V, Servizio
Affari Legali e Contenzioso, Dipartimento del Tesoro, presso i cui uffici in Roma alla via XX Settembre n. 97 sono domiciliate
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione al decreto sanzionatorio n. 402943/A emesso dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 03.05.2023, e notificato in pari data per la violazione degli obblighi di adeguata verifica e di omessa segnalazione di operazioni sospette.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'odierna udienza del 04.12.2024.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 dlgs 150/2011, depositato in data 05.06.203 (lunedì)
AN FF, Notaio e titolare dell'omonimo studio notarile, con sede di
pagina 2 di 11
esercizio in Guidonia Montecelio (RM), si opponeva al decreto indicato in epigrafe, con il quale era ingiunto di pagare la somma di euro 58.000,00, oltre spese di euro 20,00 per la violazione degli obblighi di cui al d.lgs. n. 231/2007, ovvero: - di adeguata verifica della clientela;
- di segnalazione di operazioni sospette.
Quanto alla violazione dell'obbligo di adeguata verifica, l'illecito contestato riguardava 6 fascicoli, in particolare:
1. il fascicolo Rep. 88319/Racc. 38496 del
01.03.2019 relativo al verbale di assemblea per aumento di capitale da € 300,00 a €
102.300,00 della società ANDAMA S.r.l.;
2. il fascicolo Rep. 88044/Racc. 38345 del 31.01.2019 relativo alla compravendita immobiliare tra OT RL e ON
MA GO del valore di € 187.000,00;
- 3. il fascicolo Rep. 90121/Racc.
39497 del 24.10.2019 relativo alla donazione di quote sociali per un valore di €
846.550,00 tra la PROCACCINI COSTRUZIONI S.r.l. e la società EDIL
GARDEN S.r.l.;
4. fascicolo Rep. 89746/Racc. 39287 del 24.10.2019 relativo al contratto di affitto di azienda tra la D.O.M.E.P. di MA TR e LA
TAVERNA DEL PESCE S.r.l.s.;
- 5. il fascicolo Rep. 90018/Racc. 39439 del
10.10.2019 relativo all'atto di cessione di quote tra la venditrice HI
IO S.R.L. e gli acquirenti ER DA e ER AU per
€ 167.437,50;
6. il fascicolo Rep. 90014/Racc. 39435 relativo al contratto di affitto di azienda tra ETA BETA RL CON UNICO e SOCIO e SI.VA. S.R.L.S. IN
LIQUIDAZIONE.
Quanto alla violazione degli obblighi di segnalazione di operazione sospetta,
l'illecito contestato riguardava tre operazioni:
1. l'atto di cui al Rep. 87979/Racc.
38307 concernente la compravendita immobiliare del 24.01.2019 dell'immobile sito in Roma del fabbricato sito in Roma, via Fratelli Maristi nr. 67 per il prezzo di
€ 400.000,00 intercorsa tra Di CO CA (acquirente) e Di CO
NO (venditore);
2. l'atto Rep. 91091/ Racc. 40114 di cessione quote, datato
pagina 3 di 11
25.02.2020, della Fra.Se Group RL tra la parte venditrice, CI RA e
PP TT, e le parti acquirenti, Dl AT RG e Dl
RI CO, per un totale di € 80.000,00;
3. l'atto Rep. 88895/
Racc. 38808 relativo al verbale di assemblea straordinaria del 14.05.2019 per
l'aumento di capitale della FC ENGINEERING Srl, per un importo da € 25.822,00
a € 370.000,00.
Parte opponente deduceva, in sintesi, quali motivi di opposizione:
1. l'insussistenza dell'illecito sotto il profilo dell'adeguata verifica della clientela, in quanto le contestazioni riguardavano clientela abituale dello studio e la documentazione necessaria per l'adeguata verifica era reperibile “all'interno di un fascicolo specificamente dedicato e dal quale erano desumibili tutti gli elementi per la stipula dei vari atti”. Su tale presupposto riteneva, pertanto, assolto l'obbligo di acquisizione dei dati e delle informazioni ai fini dell'adeguata verifica;
2.
l'insussistenza dell'illecito sotto il profilo della segnalazione delle operazioni, atteso che il Notaio non aveva maturato riguardo alle operazioni oggetto di contestazione alcuno specifico sospetto.
Chiedeva pertanto l'annullamento del decreto e per l'effetto “dichiarare che nulla è dovuto dal TT AN”.
Si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito per brevità anche MEF), chiedendo il rigetto dell'opposizione. Contestava le argomentazioni della difesa dell'opponente e affermava la sussistenza delle violazioni e la loro qualificazione che aveva portato il Mef a irrogare
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