Trib. Catania, sentenza 31/01/2024, n. 567

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 31/01/2024, n. 567
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 567
Data del deposito : 31 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 30.1.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6753/2022 R.G.L., avente a oggetto licenziamento ex l.
92/2012 - fase di opposizione,
PROMOSSA DA
A.S.T. – AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Alessandra Marino e Maria Clara Canzoneri;

- Ricorrente -

CONTRO
LO RE SA, con l'Avv. Francesco Leandro Alberghina;

- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 27.7.2022, parte attrice ha proposto ricorso ex art. 1 co. 51 e ss. l. 92/2012 per ottenere la riforma dell'ordinanza emessa in fase sommaria, con la quale è stato parzialmente accolto l'originario ricorso depositato il 9.11.2020 da Lo TI
AL, con specifico riferimento al motivo di impugnazione concernente la violazione della procedura prevista dall'invocato Regolamento Allegato “A” al R.D. n. 148/1931.
In particolare, l'odierna parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “...In accoglimento delle difese prima spiegate riformare l'Ordinanza del 21.7.2022, comunicata
a mezzo pec in pari data, emessa ex art.1 comma 47 e ss. L. n. 92/2012 dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Catania, Dott. G. Giovanni Di Benedetto, nella causa iscritta al
R.G. n. 7294/2020, avente a oggetto “impugnativa disciplinare”, nella parte in cui ha condannato ST PA a corrispondere in favore del Signor Lo TI AL un'indennità
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risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura di nove mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
e condannato ST PA al pagamento, in favore del Signor Lo TI AL, e in ragione della metà, delle spese processuali, liquidate, nell'intero in complessivi € 2.390,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge;
compensa la restante parte. Con vittoria di spese di entrambe le fasi di giudizio”.
Con memoria difensiva depositata in data 23.1.2023, si è costituito in giudizio Lo
TI AL, formulando le seguenti conclusioni: “...Piaccia all'Ill.mo Tribunale di
Catania Sezione Lavoro adito: di voler confermare l'ordinanza del 21.7.2022, emessa ex art. 1 comma 47 e ss. L. 92/2012 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, Dott. G.
Giovanni Di Benedetto, nella causa iscritta al RG n. 7294/2020 avente ad oggetto
“impugnativa disciplinare”, nella parte in cui ha condannato ST PA a corrispondere in favore del ricorrente un'indennità risarcitoria così come stabilita nel ordinanza sopra citata.
Con vittoria di spese e compensi”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 30.1.2024 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva emessa la presente sentenza.

2. Merito.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Preliminarmente, va ribadita l'applicabilità alla presente controversia della disciplina introdotta dalla l. n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero), sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale.
Ed invero, siccome incontestato tra le parti e peraltro emergente dalla documentazione in atti, il Lo TI è stato assunto dalla società opponente nell'anno 2006
(cfr. busta paga), il licenziamento impugnato è stato intimato successivamente all'entrata in vigore della l. 92/2012 e delle modifiche apportate all'art. 18 Stat. Lav. (id est: nota del
3.2.2020), e l'originario giudizio di impugnazione è stato introdotto con ricorso depositato il 9.11.2020 (cfr. C. Cass. 19932/2016, già richiamata nell'ordinanza impugnata).
Sempre in via preliminare deve evidenziarsi che il Lo TI non ha proposto un'autonoma opposizione avverso l'ordinanza ex lege Fornero, sicché può integralmente richiamarsi quanto dedotto nella predetta ordinanza con riguardo all'infondatezza delle originarie censure attoree concernenti la tardività della sanzione disciplinare irrogata, la violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, la mancata
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affissione del codice disciplinare e la sussistenza della giusta causa di licenziamento
(destituzione), con conseguente conferma – anche – sotto questo profilo dell'ordinanza emessa nella fase sommaria (cfr. ivi pagg. 11-19).
Ciò premesso, va osservato come parte opponente non introduca, in fatto, sostanziali
e dirimenti elementi di novità rispetto a quelli già offerti a questa sede durante la pregressa fase sommaria, esternando, con il ricorso proposto, solo un mero giudizio di non condivisione rispetto agli esiti cui è giunto l'ufficio in sede sommaria.
Così stando le cose, a seguito del riesame della vicenda, effettuato tenuto conto dei motivi di opposizione dedotti e della documentazione prodotta (cfr., da ultimo, nota prot. n.
19304 del 17.11.2003 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana e nota prot.
n. 35 del 20.1.2004 dall'Assessorato Regionale del Lavoro, richiamate e prodotte con le note del 15.1.2024), ritiene questo giudice di confermare il giudizio espresso durante la pregressa fase, richiamando, per relationem, l'ampia ordinanza impugnata (in atti), che costituisce parte integrante della presente motivazione.
Sull'ammissibilità della motivazione per relationem, la Suprema Corte si è espressa ribadendo il principio secondo cui “La motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell'atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell'atto rinviante” (cfr. C. Cass. sez. III, 16/01/2009 n. 979).
Innanzitutto, va confermato quanto dedotto nell'ordinanza impugnata in merito alla infondatezza dell'eccezione di decadenza formulata dalla società odierna opponente.
Sotto tale profilo, in particolare, nell'ordinanza impugnata è stato già evidenziato quanto segue “...Preliminarmente, va esaminata e disattesa l'eccezione di decadenza ex art.
6 l. 604/1966
formulata da parte resistente.
L'art. 6 l. 604/1966 stabilisce che “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso...”.
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Nella specie, il licenziamento è stato impugnato in via stragiudiziale in data 28.4.2020
(cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente e pag. 8 della memoria difensiva).
Inoltre, siccome precisato da parte ricorrente all'udienza del 9.3.2021 e risultante dai sistemi telematici, il ricorso è stato depositato in data 9.11.2020 (cfr. verbale di udienza), in luogo della data dell'11.11.2020 indicata da parte resistente nella propria memoria difensiva
(cfr. ivi pag. 8).
Al riguardo, l'art. 83 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, ha stabilito che
“2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo...”.
Il successivo art. 36 co. 1 D.L. 23/2020, conv. con mod. dalla l. 40/2020, ha stabilito che
“1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020...”.
Stante quanto sopra, nella specie l'anzidetto termine di 180 giorni ex art. 6 l. 604/1966 ha cominciato a decorrere dal 12.5.2020 (quale primo giorno successivo al suindicato periodo di sospensione) ed è pertanto scaduto sabato 7.11.2020, con conseguente proroga ex art. 155
c.p.c.
al successivo lunedì 9.11.2020.
Il presente ricorso depositato – come detto – in data 9.11.2020 deve dunque reputarsi tempestivo...” (cfr. pagg.

5-6 dell'ordinanza, qui da intendersi integralmente richiamata).
Parimenti, anche nella presente fase a cognizione piena possono richiamarsi e confermarsi le argomentazioni già esposte nell'ordinanza impugnata – per quale che qui rileva – con riguardo sia alla ricostruzione fattuale della vicenda, sia alla riscontrata violazione della procedura prevista dall'invocato Regolamento Allegato "A" al R. D. n.
148/1931 in tema di procedimento disciplinare, sia al regime di tutela conseguentemente applicabile, come di seguito testualmente riportate:
“...Ciò posto, ritiene questo giudicante che, in base a una prima sommaria valutazione, tipica del rito, e rimanendo del tutto impregiudicato l'eventuale giudizio di merito, il ricorso sia parzialmente fondato e vada conseguentemente accolto per quanto di ragione.
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