Trib. Monza, sentenza 07/01/2025, n. 21
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7760/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
NI NG sito in Nova Milanese, via Giuseppe Mazzini n. 48
(C.F. 91091860154), con il patrocinio dell'avv. Guido Alberto Bagalà, presso cui
è stato eletto domicilio in Desio, via Garibaldi n. 6, giusta procura in atti
ATTORE IN RIASSUNZIONE E
DI RA (C.F. [...]), con il patrocinio degli avv.
Roberto Lissoni e Giacomo Lissoni, presso cui è stato eletto domicilio in Desio, via XXIV Maggio n. 1, giusta procura in atti
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E IC AN PE AG - Rappresentanza Generale per l'Italia (P.I.
05380900968), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Nicita, presso cui è stato eletto domicilio in Milano, via Freguglia n. 2, giusta procura in atti
ER AM
E EN HE (C.F. [...]), OG AN (C.F.
[...]), AR ON (C.F.
[...]), ND AN (C.F. [...]),
AF RO (C.F. [...]), EL CO HE (C.F.
[...]) e AM GE WZ EN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Guido Alberto Bagalà, presso cui è stato eletto domicilio in Desio, via Garibaldi n. 6, giusta procura in atti
TERZI INTERVENUTI
OGGETTO del giudizio: 142002 - responsabilità professionale
CONCLUSIONI delle parti:
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
Per il NI NG (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 17.09.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale rigettare la domanda della parte attrice.
In via riconvenzionale condannare RAh DI al pagamento in favore del condominio dell'importo di € 1105060,08 o a quello maggiore o minore risultante all'esito del giudizio con interessi ex art. 1284 IV° comma dalla data del deposito della domanda giudiziale.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In via istruttoria si reiterano le richieste formulate con la memorie ex art. 171 ter nn. 2 e 3 cod. proc. civ.
Per DI RA (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
19.09.2024):
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, così giudicare:
- nel merito, in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore per carenza di interesse ad agire e, conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree;
- nel merito, in via principale: rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto, previo accertamento della mancanza di giusta causa nella revoca di incarico professionale esercitata dal NI
NG nei confronti della Sig.ra DI RA e comunicata con missiva del 07.03.2022, condannare per tutti i motivi esposti in narrativa il NI
NG (Cod. Fisc. 91091860154), sito in Nova Milanese (MB) – 20834 –
Via Mazzini n. 48, in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra DI della somma di € 513,55 per l'attività dalla medesima svolta in favore di parte attrice e meglio specificata in narrativa, nonché al pagamento in suo favore della ulteriore somma di € 596,65 a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno per le causali così come indicate e specificate in atti, ovvero di quella somma minore o maggiore che verrà determinata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 07.03.2022, data della revoca di incarico professionale al saldo;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare l'operatività della copertura assicurativa n. Z080809/W59755/62ED001 in essere con la compagnia assicurativa IC AN PE A.G. (presso cui è stato aperto il sinistro n. P-0925-23-01490 con denuncia del 15.05.2023) nel periodo di verificazione del sinistro di cui è causa, con riferimento alla responsabilità civile verso terzi, e, conseguentemente, condannare quest'ultima a garantire e/o manlevare e/o rimborsare e/o tenere indenne la Sig.ra RA DI dal risarcimento e da tutti i pregiudizi economici che dovessero eventualmente derivarle in conseguenza dell'accoglimento delle domande attoree;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre CPA ed IVA, oltre rimborso forfettario come per legge del presente procedimento, oltre al rimborso delle spese esenti;
- in via istruttoria: (omissis)
Per IC AN PE AG - Rappresentanza Generale per l'Italia (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 20.09.2024): Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così giudicare: dichiarare improcedibile e/o rigettare la domanda del NI NG di
Novate Milanese nei confronti della sig.ra RA DI in difetto di legittimazione ad agire e comunque gravemente infondata in fatto e in diritto per una o più delle ragioni esposte;
rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta dalla sig.ra RA DI nel presente giudizio nei confronti di IC AN PE AG (già IC AN PLC, R. g. per l'Italia) perché parimenti infondata per una o più delle ragioni esposte. Con vittoria di spese legali da quantificarsi rigorosamente a carico del
NI NG.
Per EN HE, OG AN, AR ON, ND AN,
AF RO, EL CO HE e AM GE WZ EN (dall'atto di intervento volontario depositato in data 17.10.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale accogliere le domande formulate dal condominio NG.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
DI RA, quale amministratrice del NI NG sito in Nova
Milanese, via Giuseppe Mazzini n. 48, per il periodo tra il 15 febbraio 2021 ed il 7 marzo 2022, assumendo di essere stata revocata anticipatamente senza giusta causa dall'assemblea dei condomini e di non aver percepito le sue spettanze, ha citato in giudizio il predetto NI dinanzi al Giudice di Pace di Monza, domandando condannarsi il convenuto al pagamento in suo favore della somma di euro 1.110,20 a titolo di compenso e di risarcimento dei danni.
Il NI NG sito in Nova Milanese, via Giuseppe Mazzini n. 48, si è costituito, opponendosi all'accoglimento della domanda avversaria, allegando la sussistenza di una giusta causa di revoca e domandando, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni provocati dal suo grave inadempimento, danni quantificati in euro 1.105.060,08.
All'udienza dell'11 ottobre 2023, il Giudice di Pace, alla luce del valore della domanda riconvenzionale, esorbitante dalla sua competenza, ha rimesso le parti dinanzi a questo Tribunale.
Con atto di citazione in riassunzione, il NI NG sito in Nova
Milanese, via Giuseppe Mazzini n. 48, ha riassunto la causa dinanzi a questo Tribunale, riproponendo le medesime conclusioni già rassegnate nella precedente fase.
DI RA si è costituita in giudizio, eccependo l'improcedibilità della domanda avversaria per la mancata effettuazione della mediazione e la carenza di legittimazione attiva in capo al NI con riferimento alla riconvenzionale dallo stesso proposta, nonché sostenendo l'infondatezza della domanda in questione nel merito.
La stessa ha dunque reiterato le conclusioni già formulate nella precedente fase ed ha chiamato in causa la compagnia assicuratrice IC AN PE AG - Rappresentanza Generale per l'Italia, per essere dalla stessa garantita in caso di soccombenza.
IC AN PE AG - Rappresentanza Generale per l'Italia ha domandato il rigetto delle domande avversarie, associandosi alle difese svolte dall'assicurata nei confronti del NI, eccependo l'inoperatività della polizza ed opponendo comunque i limiti convenzionali della garanzia. Sono infine intervenuti in causa i condomini EN HE, OG AN,
AR ON, ND AN, AF RO, EL CO HE e
AM GE WZ EN, richiedendo l'accoglimento della domanda proposta dal NI.
La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
Questioni preliminari di rito
I. L'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale del
NI, sollevata da DI RA, va disattesa, siccome infondata.
Risulta, infatti, documentato che in data 2 maggio 2024, e dunque prima dell'udienza del 19 giugno 2024, la parte ha instaurato il procedimento di mediazione (cfr.: doc. 10 del NI), procedimento conclusosi con esito negativo (cfr.: documentazione prodotta con la nota di deposito del 18 ottobre
2024).
La condizione di procedibilità risulta, dunque, soddisfatta.
Va peraltro osservato che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass.,
Sez. Un., sentenza n. 3452 del 07.02.2024), “la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo”.
II. L'intervento dei condomini EN HE, OG AN,
AR ON, ND AN, AF RO, EL CO HE e AM GE WZ EN risulta inammissibile, siccome tardivo.
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
Sotto il profilo giuridico, invero, l'art. 268 c.p.c. dispone che “l'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”. In concreto, l'intervento è avvenuto in data 17 ottobre 2024, e dunque non solo oltre l'udienza del 19 giugno 2024, con cui era stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, ma anche oltre la scadenza del termine intermedio assegnato alle parti per la precisazione delle conclusioni. Con riguardo al termine di cui all'art. 268 c.p.c., la legge non distingue tra le varie tipologie di intervento, con la conseguenza che il fatto che quello in questione sia stato qualificato dalla parte come “adesivo dipendente” non rende lo stesso ammissibile.
D'altronde, non si vede
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7760/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
NI NG sito in Nova Milanese, via Giuseppe Mazzini n. 48
(C.F. 91091860154), con il patrocinio dell'avv. Guido Alberto Bagalà, presso cui
è stato eletto domicilio in Desio, via Garibaldi n. 6, giusta procura in atti
ATTORE IN RIASSUNZIONE E
DI RA (C.F. [...]), con il patrocinio degli avv.
Roberto Lissoni e Giacomo Lissoni, presso cui è stato eletto domicilio in Desio, via XXIV Maggio n. 1, giusta procura in atti
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E IC AN PE AG - Rappresentanza Generale per l'Italia (P.I.
05380900968), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Nicita, presso cui è stato eletto domicilio in Milano, via Freguglia n. 2, giusta procura in atti
ER AM
E EN HE (C.F. [...]), OG AN (C.F.
[...]), AR ON (C.F.
[...]), ND AN (C.F. [...]),
AF RO (C.F. [...]), EL CO HE (C.F.
[...]) e AM GE WZ EN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Guido Alberto Bagalà, presso cui è stato eletto domicilio in Desio, via Garibaldi n. 6, giusta procura in atti
TERZI INTERVENUTI
OGGETTO del giudizio: 142002 - responsabilità professionale
CONCLUSIONI delle parti:
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
Per il NI NG (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 17.09.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale rigettare la domanda della parte attrice.
In via riconvenzionale condannare RAh DI al pagamento in favore del condominio dell'importo di € 1105060,08 o a quello maggiore o minore risultante all'esito del giudizio con interessi ex art. 1284 IV° comma dalla data del deposito della domanda giudiziale.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In via istruttoria si reiterano le richieste formulate con la memorie ex art. 171 ter nn. 2 e 3 cod. proc. civ.
Per DI RA (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
19.09.2024):
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, così giudicare:
- nel merito, in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore per carenza di interesse ad agire e, conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree;
- nel merito, in via principale: rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto, previo accertamento della mancanza di giusta causa nella revoca di incarico professionale esercitata dal NI
NG nei confronti della Sig.ra DI RA e comunicata con missiva del 07.03.2022, condannare per tutti i motivi esposti in narrativa il NI
NG (Cod. Fisc. 91091860154), sito in Nova Milanese (MB) – 20834 –
Via Mazzini n. 48, in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra DI della somma di € 513,55 per l'attività dalla medesima svolta in favore di parte attrice e meglio specificata in narrativa, nonché al pagamento in suo favore della ulteriore somma di € 596,65 a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno per le causali così come indicate e specificate in atti, ovvero di quella somma minore o maggiore che verrà determinata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 07.03.2022, data della revoca di incarico professionale al saldo;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare l'operatività della copertura assicurativa n. Z080809/W59755/62ED001 in essere con la compagnia assicurativa IC AN PE A.G. (presso cui è stato aperto il sinistro n. P-0925-23-01490 con denuncia del 15.05.2023) nel periodo di verificazione del sinistro di cui è causa, con riferimento alla responsabilità civile verso terzi, e, conseguentemente, condannare quest'ultima a garantire e/o manlevare e/o rimborsare e/o tenere indenne la Sig.ra RA DI dal risarcimento e da tutti i pregiudizi economici che dovessero eventualmente derivarle in conseguenza dell'accoglimento delle domande attoree;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre CPA ed IVA, oltre rimborso forfettario come per legge del presente procedimento, oltre al rimborso delle spese esenti;
- in via istruttoria: (omissis)
Per IC AN PE AG - Rappresentanza Generale per l'Italia (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 20.09.2024): Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così giudicare: dichiarare improcedibile e/o rigettare la domanda del NI NG di
Novate Milanese nei confronti della sig.ra RA DI in difetto di legittimazione ad agire e comunque gravemente infondata in fatto e in diritto per una o più delle ragioni esposte;
rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta dalla sig.ra RA DI nel presente giudizio nei confronti di IC AN PE AG (già IC AN PLC, R. g. per l'Italia) perché parimenti infondata per una o più delle ragioni esposte. Con vittoria di spese legali da quantificarsi rigorosamente a carico del
NI NG.
Per EN HE, OG AN, AR ON, ND AN,
AF RO, EL CO HE e AM GE WZ EN (dall'atto di intervento volontario depositato in data 17.10.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale accogliere le domande formulate dal condominio NG.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
DI RA, quale amministratrice del NI NG sito in Nova
Milanese, via Giuseppe Mazzini n. 48, per il periodo tra il 15 febbraio 2021 ed il 7 marzo 2022, assumendo di essere stata revocata anticipatamente senza giusta causa dall'assemblea dei condomini e di non aver percepito le sue spettanze, ha citato in giudizio il predetto NI dinanzi al Giudice di Pace di Monza, domandando condannarsi il convenuto al pagamento in suo favore della somma di euro 1.110,20 a titolo di compenso e di risarcimento dei danni.
Il NI NG sito in Nova Milanese, via Giuseppe Mazzini n. 48, si è costituito, opponendosi all'accoglimento della domanda avversaria, allegando la sussistenza di una giusta causa di revoca e domandando, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni provocati dal suo grave inadempimento, danni quantificati in euro 1.105.060,08.
All'udienza dell'11 ottobre 2023, il Giudice di Pace, alla luce del valore della domanda riconvenzionale, esorbitante dalla sua competenza, ha rimesso le parti dinanzi a questo Tribunale.
Con atto di citazione in riassunzione, il NI NG sito in Nova
Milanese, via Giuseppe Mazzini n. 48, ha riassunto la causa dinanzi a questo Tribunale, riproponendo le medesime conclusioni già rassegnate nella precedente fase.
DI RA si è costituita in giudizio, eccependo l'improcedibilità della domanda avversaria per la mancata effettuazione della mediazione e la carenza di legittimazione attiva in capo al NI con riferimento alla riconvenzionale dallo stesso proposta, nonché sostenendo l'infondatezza della domanda in questione nel merito.
La stessa ha dunque reiterato le conclusioni già formulate nella precedente fase ed ha chiamato in causa la compagnia assicuratrice IC AN PE AG - Rappresentanza Generale per l'Italia, per essere dalla stessa garantita in caso di soccombenza.
IC AN PE AG - Rappresentanza Generale per l'Italia ha domandato il rigetto delle domande avversarie, associandosi alle difese svolte dall'assicurata nei confronti del NI, eccependo l'inoperatività della polizza ed opponendo comunque i limiti convenzionali della garanzia. Sono infine intervenuti in causa i condomini EN HE, OG AN,
AR ON, ND AN, AF RO, EL CO HE e
AM GE WZ EN, richiedendo l'accoglimento della domanda proposta dal NI.
La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
Questioni preliminari di rito
I. L'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale del
NI, sollevata da DI RA, va disattesa, siccome infondata.
Risulta, infatti, documentato che in data 2 maggio 2024, e dunque prima dell'udienza del 19 giugno 2024, la parte ha instaurato il procedimento di mediazione (cfr.: doc. 10 del NI), procedimento conclusosi con esito negativo (cfr.: documentazione prodotta con la nota di deposito del 18 ottobre
2024).
La condizione di procedibilità risulta, dunque, soddisfatta.
Va peraltro osservato che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass.,
Sez. Un., sentenza n. 3452 del 07.02.2024), “la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo”.
II. L'intervento dei condomini EN HE, OG AN,
AR ON, ND AN, AF RO, EL CO HE e AM GE WZ EN risulta inammissibile, siccome tardivo.
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
Sotto il profilo giuridico, invero, l'art. 268 c.p.c. dispone che “l'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”. In concreto, l'intervento è avvenuto in data 17 ottobre 2024, e dunque non solo oltre l'udienza del 19 giugno 2024, con cui era stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, ma anche oltre la scadenza del termine intermedio assegnato alle parti per la precisazione delle conclusioni. Con riguardo al termine di cui all'art. 268 c.p.c., la legge non distingue tra le varie tipologie di intervento, con la conseguenza che il fatto che quello in questione sia stato qualificato dalla parte come “adesivo dipendente” non rende lo stesso ammissibile.
D'altronde, non si vede
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi