Trib. Catania, sentenza 03/01/2025, n. 13

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 03/01/2025, n. 13
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 13
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA

Il Giudice del lavoro del Tribunale di CA dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
5 dicembre 2024 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4564 / 2021 R.G. promossa da

VA UC IO rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Maria Francesca Calabrini e Luigi Cimino come da procura in atti;

-ricorrente-
CONTRO
AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti, dagli avvocati
Alessandra Marino e Maria Clara Canzoneri;

- resistente-
INPS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia
Gaezza come in atti;

-litisconsorte necessario- oggetto: inquadramento- mansioni superiori

MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 19 luglio 2021 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere stato assunto alle dipendenze della Azienda Siciliana Trasporti s.p.a., con sede di lavoro a CA, a
1


far data dal 24.09.1998 con contratto di formazione lavoro, con qualifica di conducente di linea, livello VI, attuale parametro 158 del CCNL FE , adiva il Tribunale di CA, in funzione di giudice del lavoro, esponendo :
- di essere stato ritenuto inidoneo alla guida con nota prot. 3456 del 12.07.2005 e di essere stato collocato nel profilo di Ausiliario generico, Area professionale 4 del CCNL FE, parametro 100;

- di essere stato poi collocato, via temporanea, nella qualifica di Operatore di Ufficio, Area professionale terza, Amministrazione e Servizi, del CCNL FE, parametro 130;

- di avere inoltrato in data 13.5.2010 istanza all'Ufficio Provinciale del Lavoro di CA, chiedendo il riconoscimento dell'inquadramento nel profilo di Specialista Tecnico Amministrativo, parametro
193, svolgendo di fatto le mansioni proprie di tale profilo;

- di aver sottoscritto con l'Azienda un accordo il 30.06.2011, a mezzo del quale la resistente si impegnava al riconoscimento, in via definitiva, della qualifica di Operatore di Ufficio, parametro 130
e di aver rinunciato, contestualmente, all'istanza del 13.5.2010.
- che l'Azienda resistente era rimasta tuttavia inadempiente, continuando a inquadrare formalmente il ricorrente nel parametro 100 “Ausiliario generico”, negando il parametro 130, oggetto di riconoscimento nel verbale di accordo suddetto.
- di avere il ricorrente proposto, pertanto, in data 6.09.2017 ricorso gerarchico al DI Generale, chiedendo il riconoscimento retributivo delle mansioni superiori di fatto svolte senza ottenere quanto richiesto;

- di avere continuato a svolgere le mansioni superiori, indicate dettagliatamente in ricorso, ricoprendo funzioni di responsabilità;

- che, infatti, l'Azienda resistente, con ordine di servizio n. 56 del 30.11.2018, gli aveva assegnato
l'incarico di collaborazione nel coordinamento delle attività di pertinenza dell'Ufficio Movimento della Sede periferica di CA e che, dal 1° giugno 2020, aveva delegato il ricorrente allo svolgimento delle attività in precedenza svolte da PA, rientranti nel parametro 210, Area
Professionale seconda.
In ragione di tutto quanto esposto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “ ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a far data dal giugno 2011 (verbale di accordo) al trattamento economico e giuridico del parametro 193 di
'Specialista tecnico-amministrativo', Area professionale seconda, Amministrazione e Servizi, del
CCNL allegato;
- ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a far data dal novembre 2018 nel parametro 193 di 'Addetto all'esercizio', Area Professionale seconda, Area Operativa Esercizio;
- ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a far data dal giugno 2020 nel parametro 210 di

2 'Coordinatore d'esercizio', Area professionale seconda, Area Operativa Esercizio;
- ovvero, in via subordinata, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a far data dal novembre 2005 (data della nota della Direzione Generale prot. N. 5409 del 7/11/2005 con cui si comunicava al dipendente il declassamento con inquadramento nel parametro 100 di Ausiliario Generico), ovvero, in via subordinata, dalla data del 30 giugno 2011 (data di sottoscrizione del verbale d'accordo allegato), ovvero dalla data che codesto Tribunale vorrà ritenere di giustizia, all'inquadramento economico e giuridico nel parametro 175 di 'Collaboratore d'ufficio', Area professionale 3°, Area amministrazione e servizi, ovvero, in via ulteriormente gradata e senza recesso dalle superiori domande, del parametro 140-155 di 'Operatore qualificato d'ufficio', Area professionale 3°,

Amministrazione e servizi, ovvero, in via ulteriormente gradata, riconoscere il diritto del ricorrente al definitivo inquadramento giuridico del parametro 130 di 'Operatore d'ufficio';
- per l'effetto, condannare l'A.S.T. s.p.a., in persona le legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive con il relativo versamento dei contributi ed al risarcimento del danno previdenziale causato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali sulle maggiori retribuzioni che verranno determinate a mezzo di C.T.U. che fin d'ora si chiede.- Con vittorie di spese competenze ed onorari di causa”.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva tempestivamente l'Azienda resistente eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della documentazione prodotta dal ricorrente il 22.7.2022, successivamente al deposito del ricorso. Nel merito deduceva:
- che con nota prot. n. 1918/198 del 20.4.2001 il ricorrente era stato inquadrato nel parametro retributivo 158;

- che con nota prot. 3456 del 12/07/2005 il ricorrente era stato valutato “non idoneo alla mansione di conducente di linea” venendo, pertanto, collocato nel profilo di Ausiliario Generico, parametro retributivo 100;

- che, valutata sia la carenza emergenziale di personale amministrativo riconducibile alla figura professionale dell'Operatore d'Ufficio del parametro retributivo 130 ex CCNL 27.11.2000, sia il divieto di procedere a nuove assunzioni e progressioni di carriera, l'Azienda in data 30 giugno 2011 aveva siglato un accordo col AR, per il conferimento, in via temporanea, delle mansioni di
Operatore di Ufficio parametro 130, con simultanea corresponsione di un assegno ad personam.
Ciò posto, eccepiva l' intervenuta prescrizione quinquennale comunque contestando la riconducibilità delle mansioni svolte ai parametri professionali invocati dal ricorrente, insistendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con provvedimento del 17/01/2023 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di INPS in ragione della domanda di regolarizzazione contributiva formulata dal ricorrente.
3
In data 15/03/2023 INPS si costituiva nel presente giudizio rilevando che la posizione assicurativa del ricorrente risultava coperta da contribuzione in relazione al rapporto lavorativo intercorso con la resistente, limitatamente ai periodi ed alle retribuzioni indicate nell'estratto contributivo allegato, dichiarandosi pronto a ricevere le ulteriori contribuzioni ed emolumenti omessi, rispetto a quanto dichiarato dal resistente, nei limiti ed al netto dei periodi già coperti da prescrizione ex art. 3, comma
9, legge n. 335/1995
.
La causa veniva istruita con espletamento di prove orali e di CTU contabile.
Sostituita l'udienza del 5 dicembre 2024 con il deposito di note scritte, all'esito esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere, in via principale, il riconoscimento del proprio diritto al trattamento giuridico ed economico del parametro 193 di 'Specialista tecnico- amministrativo', Area professionale seconda, Amministrazione e Servizi, del CCNL allegato ( dal mese di giugno 2011) e del parametro 193 di 'Addetto all'esercizio', Area Professionale seconda,
Area Operativa Esercizio ( dal mese di novembre 2018), nonché del parametro parametro 210 di
'Coordinatore d'esercizio', Area professionale seconda, Area Operativa Esercizio ( dal mese di giugno 2020).
Appare opportuno richiamare sinteticamente i fatti di causa.
Con nota prot. 3456 del 12/07/2005 il ricorrente era stato dichiarato non idoneo in via definitiva alle mansioni di guida di operatore di esercizio del parametro retributivo 158 con giudizio emesso dalla
USL territoriale di RFI - sede di CA. e, nel mese di novembre 2005 lo stesso era stato, conseguentemente, inquadrato nel profilo di Ausiliario generico parametro 100 di cui all'area professionale 4 del CCNL Auto tranvieri.
Nel mese di giugno 2011 le parti sottoscrivevano ( all. 1 ricorso) un verbale di accordo con il quale la resistente assumeva l'impegno di riconoscere al AR l'inquadramento economico e giuridico definitivo nel parametro 130 di 'Operatore d'ufficio', area professionale terza, amministrazione e servizi, non appena il divieto di procedere a nuove assunzioni di cui all'art. 20 della Legge Finanziaria
2010 sarebbe stato rimosso, con relativo riconoscimento delle differenze retributive per le mansioni espletate nel biennio precedente alla sottoscrizione dell'accordo.
Per effetto di tale accordo il lavoratore, per come incontestato, rinunciava all'istanza proposta in data
13/05/2010 promossa innanzi all'Ufficio provinciale del Lavoro di CA per il riconoscimento dell'inquadramento nel parametro 193, 'Specialista tecnico amministrativo'. L'AST, tuttavia, non
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dava attuazione all'accordo e il ricorrente rimaneva inquadrato nel profilo parametro 100 di
'Ausiliario generico' .
Si tratta a questo punto di verificare l'effettivo espletamento da parte del ricorrente delle mansioni
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