Trib. Parma, ordinanza 12/02/2025
TRIB Parma
Ordinanza
12 febbraio 2025
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12 febbraio 2025
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TRIB Parma
Ordinanza
12 febbraio 2025
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12 febbraio 2025
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Il provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di Parma, presieduto dalla dott.ssa Antonella Ioffredi, riguarda un reclamo presentato da una società agricola contro un caseificio, in merito a un atto di precetto per il pagamento di un credito residuo di oltre 89.000 euro, derivante da un lodo arbitrale. La parte reclamante sosteneva l'esistenza di un credito non saldato, mentre il caseificio contestava l'importo, eccependo l'inesistenza del residuo credito e chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Il giudice di prime cure aveva accolto la richiesta di sospensione, ritenendo insussistenti i presupposti per l'applicazione degli interessi moratori e la legittimità del conguaglio operato dal caseificio.
Nel suo provvedimento, il Tribunale ha analizzato le questioni giuridiche sollevate, confermando che il lodo arbitrale non prevedeva l'applicazione di interessi moratori secondo la legislazione speciale, ma solo interessi legali. Ha quindi ridotto l'importo dovuto, stabilendo che la somma residua complessiva ammontava a circa 33.154 euro, accogliendo parzialmente il reclamo e sospendendo l'efficacia esecutiva del titolo per 50.000 euro. La decisione si basa su un'accurata valutazione delle prove e delle argomentazioni presentate, evidenziando la necessità di garantire un equo bilanciamento tra le pretese delle parti e la tutela dei diritti di credito.
Nel suo provvedimento, il Tribunale ha analizzato le questioni giuridiche sollevate, confermando che il lodo arbitrale non prevedeva l'applicazione di interessi moratori secondo la legislazione speciale, ma solo interessi legali. Ha quindi ridotto l'importo dovuto, stabilendo che la somma residua complessiva ammontava a circa 33.154 euro, accogliendo parzialmente il reclamo e sospendendo l'efficacia esecutiva del titolo per 50.000 euro. La decisione si basa su un'accurata valutazione delle prove e delle argomentazioni presentate, evidenziando la necessità di garantire un equo bilanciamento tra le pretese delle parti e la tutela dei diritti di credito.
Sul provvedimento
Testo completo
N. 31/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Parma, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Antonella Ioffredi - Presidente est.
dott. Marco Vittoria - Giudice
dott. Enrico Vernizzi - Giudice
nella causa n. 31/2025 R.G., promossa, ex art. 702 bis c.p.c., da:
SOCIETÀ AGRICOLA RO (02165590346) con il patrocinio dell'avv. MEGHA
MICHELE, elettivamente domiciliato in P.LE BOITO 1/1 PARMA, presso lo studio dell'avv.
MEGHA MICHELE
-RECLAMANTE-
contro
NUOVO CASEIFICIO SOCIALE SAN BARTOLOMEO IN COZZANO SOC. AGR. COOP.
(00166370346), con il patrocinio dell'avv. PAGLIARI GIORGIO, elettivamente domiciliato in
BORGO ANTINI 3 PARMA, presso l'avv. PAGLIARI GIORGIO
-RECLAMATO-
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA
L'odierna parte reclamante ha notificato atto di precetto al Caseificio, per il pagamento della somma residua di € 89.030,51 (oltre agli ulteriori interessi legali ex d.Lgs. n. 231/2002 maturandi dal giorno 25 ottobre 2024 fino al saldo, all'imposta di registro e alle ulteriori spese occorrende), quale saldo dell'importo dovuto sulla base del lodo arbitrale esecutivo, pronunciato in data
23.09.2024, ed a seguito dello spontaneo pagamento, da parte del Caseificio, in data 24.10.2024, della minor somma di euro 73.708,67.
Il lodo arbitrale ha condannato il Caseificio al pagamento, alla socia receduta MI, della somma di euro 243,89, per interessi relativi alla restituzione di un prestito infruttifero, nonché della somma di euro 193.113,28, quale corrispettivo del latte conferito nell'anno 2021, calcolata al netto dell'importo di euro 1.241,71 oltre iva al 4% (= euro 1.291,38), spettante al Caseificio a titolo di prelievo di generi in natura, ed al netto della trattenuta del 5%, riconosciuta dal Collegio arbitrale al
Caseificio, oltre ad interessi legali, dalla domanda al saldo.
Il lodo, altresì, in accoglimento della domanda riconvenzionale del Caseificio, ha condannato l'odierna reclamante al pagamento, al primo, della somma di euro 65.917,01, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Il Caseificio ha proposto opposizione a precetto e chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dello stesso, eccependo l'inesistenza del suddetto residuo credito.
Con ordinanza del 23.12.2024, il giudice di prime cure ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo e
MI ha proposto il presente reclamo.
Il giudice di prime cure ha accolto l'istanza di sospensione sotto i seguenti profili, prospettati dal
Caseificio:
insussistenza dei presupposti per l'applicabilità degli interessi moratori ex D.Lvo n. 198/2021, in quanto espressamente esclusa dal lodo arbitrale, e, comunque, insussistenza dei presupposti per l'applicazione del saggio di interessi previsto dalla legislazione speciale, mancando, nel titolo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante sulla base della motivazione, lo specifico accertamento della spettanza del suddetto saggio;
fumus boni iuris in merito alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione del conguaglio operata dal Caseificio, all'esito della determinazione del prezzo definitivo del latte, per l'anno 2021, visto il capo 4 del titolo esecutivo, che ha fatto salvo il suddetto conguaglio;
Il giudice di prime cure, invece, ha escluso che il
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Parma, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Antonella Ioffredi - Presidente est.
dott. Marco Vittoria - Giudice
dott. Enrico Vernizzi - Giudice
nella causa n. 31/2025 R.G., promossa, ex art. 702 bis c.p.c., da:
SOCIETÀ AGRICOLA RO (02165590346) con il patrocinio dell'avv. MEGHA
MICHELE, elettivamente domiciliato in P.LE BOITO 1/1 PARMA, presso lo studio dell'avv.
MEGHA MICHELE
-RECLAMANTE-
contro
NUOVO CASEIFICIO SOCIALE SAN BARTOLOMEO IN COZZANO SOC. AGR. COOP.
(00166370346), con il patrocinio dell'avv. PAGLIARI GIORGIO, elettivamente domiciliato in
BORGO ANTINI 3 PARMA, presso l'avv. PAGLIARI GIORGIO
-RECLAMATO-
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA
L'odierna parte reclamante ha notificato atto di precetto al Caseificio, per il pagamento della somma residua di € 89.030,51 (oltre agli ulteriori interessi legali ex d.Lgs. n. 231/2002 maturandi dal giorno 25 ottobre 2024 fino al saldo, all'imposta di registro e alle ulteriori spese occorrende), quale saldo dell'importo dovuto sulla base del lodo arbitrale esecutivo, pronunciato in data
23.09.2024, ed a seguito dello spontaneo pagamento, da parte del Caseificio, in data 24.10.2024, della minor somma di euro 73.708,67.
Il lodo arbitrale ha condannato il Caseificio al pagamento, alla socia receduta MI, della somma di euro 243,89, per interessi relativi alla restituzione di un prestito infruttifero, nonché della somma di euro 193.113,28, quale corrispettivo del latte conferito nell'anno 2021, calcolata al netto dell'importo di euro 1.241,71 oltre iva al 4% (= euro 1.291,38), spettante al Caseificio a titolo di prelievo di generi in natura, ed al netto della trattenuta del 5%, riconosciuta dal Collegio arbitrale al
Caseificio, oltre ad interessi legali, dalla domanda al saldo.
Il lodo, altresì, in accoglimento della domanda riconvenzionale del Caseificio, ha condannato l'odierna reclamante al pagamento, al primo, della somma di euro 65.917,01, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Il Caseificio ha proposto opposizione a precetto e chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dello stesso, eccependo l'inesistenza del suddetto residuo credito.
Con ordinanza del 23.12.2024, il giudice di prime cure ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo e
MI ha proposto il presente reclamo.
Il giudice di prime cure ha accolto l'istanza di sospensione sotto i seguenti profili, prospettati dal
Caseificio:
insussistenza dei presupposti per l'applicabilità degli interessi moratori ex D.Lvo n. 198/2021, in quanto espressamente esclusa dal lodo arbitrale, e, comunque, insussistenza dei presupposti per l'applicazione del saggio di interessi previsto dalla legislazione speciale, mancando, nel titolo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante sulla base della motivazione, lo specifico accertamento della spettanza del suddetto saggio;
fumus boni iuris in merito alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione del conguaglio operata dal Caseificio, all'esito della determinazione del prezzo definitivo del latte, per l'anno 2021, visto il capo 4 del titolo esecutivo, che ha fatto salvo il suddetto conguaglio;
Il giudice di prime cure, invece, ha escluso che il
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