Trib. Benevento, sentenza 29/01/2025, n. 96
Sentenza
29 gennaio 2025
Sentenza
29 gennaio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALINA IN NOME DEL POPOLO ITALINO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1886 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA AR LI, nato [...] elettivamente domiciliato\a in Via Gioacchinon Toma, 8 82100 Benevento Italia presso lo studio dell'Avv.GIUSEPPE MATURO e DI BLASIO ERIBERTO ([...]) VIA G.TOMA, 8 82100 Benevento Italia;
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
INPS - ISTITUO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. PARISI TOMMASO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI 28 BENEVENTO
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 24/04/2024 AR LI conveniva in giudizio INPS - ISTITUO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE impugnava l'ordinanza- ingiunzione, n. 01-000616749 notificatale in data 27/03/2024, nella qualità di legale rappresentante della 3 P. Costruzioni S.R.L., per l'importo di €7.985,20, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, a fronte dell'atto di accertamento INPS 1100.26/01/2022.0029828 del 26.01.2022 riferito all'anno 2019 e l'ordinanza ingiunzione n. 01-002087902 per l' importo di €1.059,12 ,
1
a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, a fronte dell'atto di accertamento INPS 1100.30/12/2019.0260105 del 30.12.2019 riferito all'anno 2018. Eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo mai ricoperto la carica di rappresentante legale della 3 P. Costruzioni S.R.L. Nel merito la nullità dell'ordinanza per omessa\irrituale notificazione degii atti prodromici, la decadenza per violazione e falsa applicazione dell'art 14 Legge 24 novembre 1981, n. 689, la prescrizione, la nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione. Concludeva chiedendo “-accertare e dichiarare la nullità delle ordinanze – ingiunzioni n. 01-000616749 e n. 01-002087902 impugnate, per omessa notifica degli atti presupposti ed in ogni caso per inesistenza della notifica eseguita in violazione dell'art. 26 del DPR 602/73 e della L. 890/82, nonché delle norme previste dal c.p.c.;
-accertare e dichiarare la nullità delle ordinanze ingiunzioni in contestazione per violazione e falsa applicazione dell'art 14 Legge 24 novembre 1981, n. 689;
-accertare e dichiarare la nullità delle ordinanze ingiunzioni impugnate per violazione e falsa applicazione dell'art 28 Legge 24 novembre 1981, n. 689;
-accertare e dichiarare la nullità delle ordinanze ingiunzioni impugnate per carenza di motivazione;
-accogliere la domanda e conseguentemente, accertata la fondatezza di tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la illegittimità degli atti impugnati e l'inesistenza dell'obbligo dell'istante di pagare le sanzioni pecuniarie comminate;
-in via del tutto subordinata, per mero tuziorismo difensivo, ridurre l'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative ingiunte alla misura pari al minimo edittale stabilito dalla legge valutando, in concreto tutti gli elementi di cui all'art 11 della legge 689/81;
-con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Regolarmente costituito ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. Eccepiva preliminarmente la responsabilità dell'opponente in quanto presidente del consiglio di amministrazione, conferita l'11.6.2010 fino all'11.11.2019;
la regolare notifica dell'avviso di accertamento e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
che l'l'art. 14 l. n. 689/1981 non trovava applicazione alla fattispecie in esame.
Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
2
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67", entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con