Trib. Cuneo, sentenza 30/01/2025, n. 66

TRIB Cuneo
Sentenza
30 gennaio 2025
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TRIB Cuneo
Sentenza
30 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cuneo, sentenza 30/01/2025, n. 66
Giurisdizione : Trib. Cuneo
Numero : 66
Data del deposito : 30 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente rel
Dott. Elisa Einaudi Giudice
Dott. Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 865/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. GATTINO GIAN FRANCO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE nei confronti di nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. _1
BARZELLONI STEFANO che la rappresenta e difende per procura in atti,
CONVENUTO
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Voglia, l'Ill.mo Tribunale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sig.ri e in data Parte_1 _1
27/05/2018 nel Comune di ER (CN), ivi trascritto in data 28/05/2018 nei registri dello Stato Civile al n° 2, Serie A, Parte II dell'anno 2018, così statuendo:


1. Confermare l'assegnazione di quella che fu la casa coniugale sita in ER,

Largo Petrarca n. 1, alla sig.ra _1


2. Confermare l'affidamento della figlia minore in maniera esclusiva alla madre;
Per_1



3. Confermare che l'assegno unico familiare per figli a carico viene definitivamente percepito dalla sig.ra ;
_1



4. Disporre, a fronte delle mutate condizioni economiche come indicato in atti e in udienza nonché della nascita di un secondo figlio, che l'assegno di mantenimento a carico del sig.

e a favore della minore sia corrisposto, mensilmente, nella misura di Parte_1 Per_1

€ 300,00, ogni giorno 15 del mese a decorrere dal deposito del presente ricorso, viste anche le rispettive capacità patrimoniali delle parti, che dispongono, oggi, entrambe, di un'attività lavorativa;



5. Disporre, quanto alle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche e sportive che vengano sostenute nella misura del 50% ciascuno, avuto comunque riguardo e riferimento al

Protocollo d'Intesa in materia del Tribunale di Torino;


6. Dare atto che le parti si concedono reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente per l'espatrio, con l'iscrizione di figli minori;



7. Dare atto che le parti sono economicamente indipendenti, dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro senza nulla pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto stabilito nel presente atto.

Con vittoria di spese di giudizio, oltre accessori di legge
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale, previi gli incombenti di legge, previa acquisizione dei documenti prodotti in giudizio di cui all'elenco in calce. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e in data 27/05/2018 nel Comune di Parte_1 _1
ER (Cn) ivi trascritto in data 280/05/2018 nei registri dello stato civile al n. 2 serie A, parte II alle seguenti
CONDIZIONI


1. Confermare l'assegnazione della casa coniugale in ER alla signora _1

.
[...]


2. Disporre l'affido super esclusivo, ovvero l'affido esclusivo della figlia minore alla Per_1 signora . _1



3. La figlia minore, previo accordo dei genitori e compatibilmente con i loro impegni lavorativi, nonché i di lei impegni scolastici, sportivi e/o ricreativi, avrà la più ampia facoltà di vedere, frequentare e stare con il padre, il tutto nell'ambito della maggiore collaborazione possibile tra i genitori.



4. Disporre il versamento a carico del sig. a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia la somma di € 500,00 (o comunque non inferiore Per_1 all'importo di € 400,00 così come da ordinanza 28/10/2024), somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT con base luglio 2024, con ordine di pagamento diretto in capo all'attuale datore di lavoro.



5. Disporre, quanto alle spese straordinarie mediche, scolastiche, ludiche sportive e ricreative che vengano sostenute nella misura del 50% ciascuno, avuto riguardo e riferimento ai criteri di cui al Protocollo del Tribunale di Torino.



6. Disporre che l'assegno unico venga percepito in via esclusiva dalla signora _1

.
[...]


7. Dare atto che le parti si rilasciano reciproco assenso per il rilascio in favore di sé stessi e in favore della figlia minore del passaporto per l'estero e/o di documento Persona_2 equipollente per l'espatrio ove necessario.
Con vittoria di spese e compensi per l'attività legale
Per il Pubblico Ministero
Si accolgano le conclusioni della parte convenuta, confermando la statuizione dell'ordinanza del 28.10.2024 relativa al versamento mensile
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in ER il 27.05.2018 scegliendo il regime di separazione dei beni;
dall'unione era nata prima del matrimonio la figlia ( 30.11.2008) Per_1 Per_3

2. Con decreto 17.06.2022 il Tribunale di Cuneo omologava la separazione personale delle parti (che erano comparse avanti al Presidente il 9.06.2022) alle condizioni dalle stesse concordate che prevedevano: l'affidamento condiviso della figlia minore con residenza anagrafica e collocazione presso la madre (alla quale era assegnata la casa coniugale) e facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé previo accordo e, comunque, almeno un fine settimana ogni due dalle 10,30 del sabato alla domenica alle ore 19,30 con possibile pernotto fino al lunedì;
per le vacanze estive, natalizie e pasquali era previsto che la figlia rimanesse con il padre nei modi e tempi concordati tra le parti;
con obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma di euro 500,00 mensile, oltre al contributo al 50% alle spese straordinarie;
assegno unico integralmente a favore del padre.

3. Con ricorso depositato il 17.04.2024 chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio confermando le condizioni di affidamento (condiviso), collocazione e visita della figlia minore , confermando l'assegnazione della casa Per_1 coniugale alla madre, con godimento dell'assegno unico alla stessa in via esclusiva e riduzione del contributo al mantenimento a favore della figlia a euro 200,00
Rilevava infatti il ricorrente (i) che l'assegno unico era stato da lui percepito soltanto dal gennaio al settembre del 2023 nell'importo di euro 54,10 (successivamente non lo aveva più percepito non avendo presentato la dichiarazione Isee);
(ii) che era nato un figlio dalla nuova compagna in data 2.10.2023 e (iii) che era dipendente a tempo determinato mediante agenzia interinale, con una retribuzione mensile peraltro gravata
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