Trib. Roma, sentenza 19/04/2024, n. 6824

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 19/04/2024, n. 6824
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 6824
Data del deposito : 19 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 21501/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21501/2020 promossa da:
SOCIETÀ AGRICOLA NT LA E DI S.S. (C.F.: 03100390230), elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tarvisio n. 2, presso lo studio dell'Avv. Paolo
Canonaco, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
ATTRICE
Contro
ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (C.F.:
08037790584), elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cicerone n. 4, presso lo studio dell'Avv.
Anna Maria De Santis, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in via telematica il 3 aprile 2020 e a mezzo posta, il 7 aprile 2020 la
Società Agricola AN OL e DI Società ha convenuto in giudizio l'Ismea - Istituto Di
Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: in via preliminare ed inaudita altera parte, stante l'urgenza e la presenta del periculum in mora e del fumus boni iuris, ordinare ad
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ISMEA di revocare e/o sospendere la vendita del terreno in oggetto (all. 9), circostanza che non creerebbe alcun danno ad Ismea che all'esito del giudizio potrebbe, ove non venisse accolta la domanda di merito proposta, riproporre in vendite l'immobile in un contesto di mercato non influenzato dalla attuale ed eccezionale situazione che potrebbe favorire speculazioni illegittime. In via principale ed in merito: - Accertare che per effetto del diritto di ottenere la sospensione del pagamento delle rate del prezzo ed il diritto a rinegoziare i termini di pagamento, parte attrice non è inadempiente al Contratto di Vendita con il Patto di Riservato Dominio sottoscritto in data
7/05/2009 e che, in ogni caso, il Decreto Legge 22 ottobre 2016, convertito in Legge 225/2016, non trova applicazione al contratto sottoscritto in data 7/05/2009 e, per l'effetto: - Dichiarare, previa declaratoria di invalidità ed inefficacia, l'annullamento, del Verbale di attestazione di
Inadempimento a rogito Notaio Igor Genghini di Roma del 24/05/2018 (rep. 60811, racc. 18645)”.
Si è costituita in giudizio parte convenuta il 24.6.2020 e ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito, disattesa ogni contraria richiesta, previa reiezione della domanda cautelare per manifesta mancanza dei presupposti di legge, dichiarare inammissibili e o infondate tutte le avverse domande e, comunque, rigettarle”. Successivamente il giudice, con provvedimento del 25.10.2020 ha disposto che l'udienza del 15.12.2020, fissata per la prima comparizione parti e trattazione, nonché per l'esame dell'istanza cautelare articolata da parte attrice, fosse sostituita dallo scambio delle note scritte, ai sensi dell'art. 221, comma 4, legge n.77/2020. Il giudice, lette le memorie depositate dalle parti, ha concesso i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e rinviato al 20.10.2021 per l'esame ed eventuale ammissione dei mezzi istruttori e, con ordinanza, ha respinto l'istanza cautelare formulata da parte attrice in citazione. Nella prima memoria istruttoria, parte attrice ha precisato le proprie conclusioni: “In via principale ed in merito:
- Accertare che per effetto del diritto
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