Trib. Milano, sentenza 03/01/2025, n. 42

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 03/01/2025, n. 42
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 42
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 8434/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 8434/2022 promossa da:
DEUTSCHE BANK S.P.A. (C.F. 01340740156), con il patrocinio dell'avv. GULLO GIUSEPPE e , elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 7 20122 MILANO presso il difensore avv. GULLO GIUSEPPE
APPELLANTE contro
UNICREDIT S.P.A. (C.F. 00348170101), con il patrocinio dell'avv. DALMARTELLO PAOLO e TIENGO VALENTINA ([...]) VIA DELL'ANNUNCIATA, 23/4 20121 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA, 23/4 20121 MILANO presso il difensore avv. DALMARTELLO PAOLO
GENERTEL SPA (C.F. 00171820327 ), con il patrocinio dell'avv. MALATESTA FRANCESCO e elettivamente domiciliato in VIALE XXI APRILE 26 00162 ROMA presso il difensore avv. MALATESTA FRANCESCO
APPELLATE
CONCLUSIONI

PARTE APPELLANTE DEUTSCHE S.P.A.
voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria eccezione, istanza o domanda, in annullamento
e/o riforma della sentenza n. 5074/2021 del Giudice di Pace di Milano, meglio indicata in epigrafe, per
i motivi tutti esposti, così provvedere: in via preliminare, nel rito:
− dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, l'improcedibilità della domanda proposta da NE S.p.A., stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio;

pagina 1 di 12
− dichiarare l'improponibilità della domanda proposta da NE S.p.A., stante l'abusiva parcellizzazione del credito complessivo asseritamente vantato, con conseguente illegittimo frazionamento della domanda giudiziale;
in via principale, nel merito:
− accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo a EU NK S.p.A. nella causazione dei danni asseritamente patiti da NE S.p.A. e, conseguentemente,
− rigettare, nel miglior modo, le domande tutte proposte da NE S.p.A., anche in quanto generiche, infondate e comunque non provate;
in via subordinata, per il caso in cui venisse confermata la sentenza appellata in punto di responsabilità di EU NK S.p.A.:
− accertare e dichiarare, il concorso colposo di NE S.p.A. nella causazione dei danni asseritamente patiti, e, conseguentemente, escludere, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., il risarcimento per i danni che la stessa avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ovvero, comunque, diminuire, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., l'entità del risarcimento in relazione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, anche con quantificazione equitativa;

− accertare e dichiarare il concorso colposo di UniCredit S.p.A. nella causazione dei danni asseritamente patiti da NE S.p.A., e, conseguentemente, escludere, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., il risarcimento per i danni che la stessa avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ovvero, comunque, diminuire, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., l'entità del risarcimento in relazione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, anche con quantificazione equitativa;
in ogni caso:
− disporre la restituzione, in tutto o in parte, per quanto di ragione, delle somme pagate, per effetto della sentenza impugnata, da EU NK S.p.A. a NE S.p.A., all'avv. Francesco Malatesta e ad UniCredit S.p.A., come anche da contabili depositate nel fascicolo informatico con nota di deposito del 28 novembre 2022;
in via istruttoria:
− autorizzare il deposito presso la cassaforte della Cancelleria dell'originale dell'assegno di traenza n. 5603412353-06 emesso da UniCredit S.p.A.
Con vittoria di compensi professionali, oltre a spese non imponibili, rimborso forfettario per spese,
I.V.A. e C.P.A., per entrambi i gradi di giudizio.
PARTE APPELLATA UNICREDIT S.P.A.
Si chiede che l'Ill.mo Tribunale di Milano:
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;

- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;

In via principale:
- respinga l'appello promosso da NE S.p.A. S.p.A. confermando la sentenza n. 5074/2021 del
Giudice di Pace di Milano;

In ogni caso, in ipotesi di accoglimento dell'appello di EU NK S.p.A.:
pagina 2 di 12
- respinga nel miglior modo tutte le domande promosse da EU NK S.p.A.

contro

UniCredit
S.p.A. assolvendola da ogni avversaria pretesa;

In subordine:
- nel denegato caso di accoglimento di tutto o parte delle domande promosse da NE S.p.A. e di accoglimento in tutto o in parte delle domande promosse da EU NK nei confronti di UniCredit
S.p.A., accerti e dichiari il concorso di colpa di NE S.p.A. ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.p.c. e in subordine ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.p.c., azzerando ovvero in subordine riducendo il danno;

- nel denegato caso di accoglimento in tutto o in parte delle domande promosse da EU NK nei confronti di UniCredit S.p.A., accerti e di-chiari il concorso di colpa di EU NK S.p.A. ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.p.c. e in subordine ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.p.c., ovve-ro determini la quota di responsabilità in capo a UniCredit S.p.A.
In ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari di causa, di sentenza e successive occor-rende maggiorate di CPA, IVA e 15 % quale contributo forfetario nelle spese generali per tutti i gradi.
PARTE APPELLATA GENERTEL S.P.A.
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano adito, in funzione di Giudice dell'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa rigettare l'appello proposto siccome infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, tenuto conto della MAGGIORAZIONE DEL 30% per la NAVIGABILITÀ TELEMATICA DELL'ATTO ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014 così come modificato dal DM n. 37/2018, OLTRE rimborso spese generali, CPA e IVA, da liquidarsi separatamente al sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio trae origine dall'appello proposto da EU NK S.p.A., per la riforma della sentenza n. 5074/2021 emessa dal Giudice di Pace di Milano pubblicata il 19 luglio 2021.
L'odierna appellata NE S.p.a. conveniva in giudizio EU NK S.p.a. per sentirla condannare al pagamento di euro 3.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, lamentando la negoziazione da parte della convenuta dell'assegno di traenza n. 5603412353-06 – che poi sarebbe risultato contraffatto nel nome del beneficiario – a favore di un soggetto diverso dal legittimo prenditore indicato in fase di emissione.
Si costituiva EU NK S.p.a. che eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della mediazione, lamentava l'asserita abusiva parcellizzazione del credito e nel merito resisteva alla domanda attorea sostenendo la propria diligenza nella negoziazione del titolo per cui è causa, il difetto di prova, nonché la responsabilità concorrente di parte attrice in riferimento alle
pagina 3 di 12
modalità della spedizione del titolo, indicando, in subordine, la responsabilità solidale della Banca trattaria UN e chiedendo la chiamata in causa di quest'ultima.
La convenuta veniva autorizzata alla chiamata in causa della UN S.p.a. la quale si costituiva ed eccepiva la propria estraneità alle concrete modalità di identificazione del beneficiario e materiale pagamento dell'assegno, sostenendo, in subordine, le carenze ab origine dell'azione di NE, qualificando negligente la scelta di parte attrice di pagare il proprio debito tramite assegno bancario.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 5074/2021 in accoglimento delle domande avanzate da NE
S.p.a., dichiarava l'esclusiva responsabilità di EU NK S.p.a. nella causazione dei danni, condannandola al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 3.000,00 ed alla rifusione delle spese di lite, per complessivi euro 995,00, oltre accessori;

In particolare, il Giudice di Pace quanto alla preliminare eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria precisava che non si trattava di un rapporto bancario ma di azione di risarcimento pertanto l'eccezione era infondata.
In relazione al merito che trattandosi di illecita negoziazione di assegno di traenza a soggetto non legittimato ed in ragione della natura contrattuale era onere della convenuta provare di aver diligentemente negoziato l'assegno, e rilevando sul punto che la convenuta non aveva offerto oltre al contratto di apertura conto ulteriore documentazione in relazione all'attività di negoziazione del titolo nè prova della comunicazione dei dati del beneficiario in ossequi alla procedura di truncation prevista;
altresì dai caratteri dell'assegno per l'indicazione dell'emittente, della somma e della validità rispetto a quelli utilizzati per il nome del beneficiario apparivano difformi ictu oculi.
Altresì in relazione alla responsabilità del terzo chiamato non avendo la convenuta offerto prova delle comunicazioni previste dalla procedura di check truncation non era ravvisabile alcuna responsabilità.
L'odierna appellante, con atto di citazione ha convenuto in giudizio la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi