Trib. Arezzo, sentenza 07/12/2024, n. 1030

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Arezzo, sentenza 07/12/2024, n. 1030
Giurisdizione : Trib. Arezzo
Numero : 1030
Data del deposito : 7 dicembre 2024

Testo completo

R.G. N. 130/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 130/2024 promossa da:
( ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.11.1984, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO PANELLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Giovanni Valdarno (AR), Via Papa Giovanni
XXIII, n. 23
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti FRANCESCO PUGI e
FRANCESCA GARZIA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio posto in Arezzo,
Via Crispi, n. 9
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
1


OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: la parte ricorrente ha concluso come da memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni: “1. La GL minore nata in [...]
Arezzo il 28.10.2017, sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, continuerà ad avere la residenza prevalente presso la madre. Ogni decisione relativa alla salute, all'educazione e all'istruzione sarà presa in pieno accordo tra i due genitori, i quali si terranno reciprocamente informati di tutte le questioni relative alla GL ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di convivenza con la GL;

2. Il sig. dovrà tenere la GL con sé CP_1 Pt_1
a finesettimana alternati, prelevandola dalla madre alle ore 16,00 del giovedì e tenendola con sé fino al lunedì mattina, provvedendo ad accompagnarla a scuola all'inizio dell'orario scolastico. All'uscita dalla scuola, la minore medesima verrà prelevata dalla sig.ra ;
Pt_1

3. trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali alternativamente negli anni con Pt_1
ciascun genitore, con la precisazione che il periodo di ferie scolastiche verrà ripartito in ragione della prima metà con un genitore e della seconda metà con l'altro genitore. Nel periodo estivo, coincidente con le ferie scolastiche, il sig. potrà vedere e tenere con CP_1 sé la GL nella misura del 50% dell'intero periodo di ferie scolastiche, pari a complessivi
45 giorni, anche non consecutivi, da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno;

4. Il sig. verserà l'assegno di mantenimento pari ad € 600,00 mensili, Controparte_1
rivalutabili annualmente ISTAT, in favore della GL minore, da versare alla sig.ra Pt_1
entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
[...]
Protocollo del Tribunale di Arezzo attualmente in uso, oltre 50% delle spese affrontate dal l
a sig.ra a titolo di baby sitter;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.” Pt_1
*
Conclusioni: la parte resistente ha concluso come da memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“1) la minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_1
genitori e manterrà l'attuale collocazione abitativa presso la madre in Arezzo. Ogni decisione relativa alla residenza abituale, alla salute, all'educazione e all'istruzione della GL dovrà
2
essere presa in pieno accordo tra i due genitori, i quali si terranno reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla GL ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza
;
2) il SI. potrà vedere e tenere con sé la GL con le modalità CP_1 Persona_1 stabilite dalla consulenza tecnica d'ufficio del Dott. del 05/08/2024 . Quindi, Persona_2
nel periodo scolastico, durante la prima e la terza settimana di ogni mese, starà Pt_1
insieme al padre dal giovedì all'uscita della scuola al lunedì mattina, in cui verrà accompagnata da questo direttamente a scuola. Durante, invece, la seconda e la quarta settimana di ogni mese, starà insieme al padre dal giovedì dall'uscita della scuola Pt_1 al venerdì mattina, quando quest'ultimo la dovrà accompagnare a scuola. Durante il periodo estivo, coincidente con la chiusura delle scuole, trascorrerà due settimane di Pt_1
vacanza con il padre e due con la madre e per la restante parte del periodo estivo, come nel periodo scolastico, starà insieme al padre, a settimane alterne, dal giovedì al lunedì Pt_1
mattina -nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con il padre - e dal giovedì al venerdì mattina -quando trascorrerà il week end con la madre - . Le parti si dovranno alternare nel passaggio di da un genitore all'altro, nel senso che, quando il padre Pt_1
accompagnerà presso la casa materna, sarà poi compito della madre Pt_1
riaccompagnare la GL presso la casa paterna e viceversa, alle ore 15 del giorno stabilito.
3) trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali alternativamente negli anni Persona_1
con ciascun genitore, secondo le modalità stabilite nella suddetta C.T.U. Dunque, ad anni alterni, durante le festività natalizie, permarrà dal 24 dicembre alle ore 10.00 al Pt_1
31 dicembre alle ore 10.00 presso il padre e dal 31 dicembre alle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore 10.00 con la madre e viceversa. trascorrerà le festività pasquali, ad anni alterni, Pt_1 dal sabato della vigilia alle ore 10.00 alle ore 10.00 del Lunedì dell'Angelo con la madre ed
i restanti giorni di vacanze pasquali con il padre e viceversa. E' fatta salva la possibilità dei genitori di frazionare diversamente i periodo di Natale e di Pasqua in caso di accordo. 4) il
SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, a Controparte_1 Pt_1 mezzo di bonifico bancario, la somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della GL, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico -sportive, occorrenti alla GL , da determinarsi con Persona_1 riferimento alle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei
3
figli nei procedimenti di diritto familiare” adottate dal Tribunale di Arezzo il 22/12/2022 saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Si precisa che l'importo di € 500,00,00 dell'assegno di mantenimento dovrà ritenersi comprensivo del rimborso della quota di spettanza del padre dell'eventuale spesa della baby -sitter della GL. 5) l'assegno unico universale, relativo alla GL , sarà percepito da entrambi i genitori Persona_1
in ragione del 50%
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