Trib. Latina, sentenza 06/12/2024, n. 1356

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 06/12/2024, n. 1356
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 1356
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 997 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Pasquale Biondi. Parte_1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalle dr.sse Emiliana Bozzella e Maria Grazia Luppi.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018;
Cass. n. 2909/2017;
Cass. 2853/2017;
Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14;
Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1


2. La domanda - avente ad oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente per i periodi di supplenza breve e saltuaria svolti in qualità di docente non di ruolo nei periodi dedotti in ricorso con conseguente condanna del al pagamento della somma di euro 1286,16 – è fondata e va CP_1 accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esplicitati.

3. A sostegno della domanda parte ricorrente nel richiamare il combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 2001 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, ha evidenziato che la “retribuzione professionale docente” non le era stata corrisposta perché aveva prestato servizio con supplenze temporanee e non con supplenze annuali, con scadenza al 31 agosto o comunque al 30 giugno;
che, pertanto, la condotta dell'Amministrazione convenuta era violativa del principio di non discriminazione, non essendovi alcuna differenza tra il servizio prestato con supplenza temporanea e quello prestato con supplenza annuale.

4. Il convenuto, tardivamente costituito in giudizio, ha contestato la domanda CP_1 ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e in diritto.

5. Occorre prendere le mosse dalle norme pattizie richiamate in ricorso.

5.1 Con il CCNI del 31.08.1999 è stato istituito il Compenso Individuale Accessorio, una voce della retribuzione prevista, ai sensi dell'art. 25, a mente del quale “dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al per-sonale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto
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